INESISTENZA DEL DIRITTO DI ACCESSO PER APPALTI PRIVATI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO INFERIORE AL CINQUANTA PER CENTO (1.2)
In materia di accesso documentale, non è ravvisabile un diritto di ostensione degli atti afferenti all'esecuzione di un appalto privato nei confronti del committente che, pur beneficiando di contributi pubblici a fondo perduto, sia un soggetto privato privo di poteri pubblicistici e non svolga attività di pubblico interesse. La natura pubblica dell'attività non discende dal mero finanziamento pubblico dell'opera, il quale rileva esclusivamente nel rapporto tra l'ente finanziatore e il beneficiario, soprattutto laddove il contributo risulti inferiore alla soglia di rilevanza per l'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica.
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