Giurisprudenza e Prassi

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI: PER IL TAR NON SI RISCONTRANO SEGRETI TECNICI PER NEGARE L'ACCESSO AGLI ATTI (36)

TAR SICILIA PA ORDINANZA 2025

Quanto alle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. sul possesso dei requisiti della controinteressata, la nota dell’intimato Ente ha denegato l’ostensione richiamando la disciplina sull’accesso civico (art. 5- bis, d.lgs. n. 33/2013) e affermando, in particolare, che da tale documentazione sarebbero evincibili dati personali (lett. a dell’anzidetta disposizione), corrispondenza (lett. b, disp. cit.) e interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (lett. c, disp. cit.).

In disparte l’erroneità del richiamo alla disciplina sull’accesso civico (l’istanza di accesso di parte ricorrente ha fatto invero riferimento alla generale disciplina di cui alla l. n. 241/1990 e alla speciale disciplina in materia di contratti pubblici, seppur a mezzo di un erroneo riferimento al previgente d.lgs. n. 50/2016), non si comprendono quali eventuali segreti commerciali sarebbero evincibili dall’ostensione della documentazione in parola e quale autonoma valutazione avrebbe sul punto compiuto l’intimato Ente.

Il che impone di condannare l’intimata Stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta da parte ricorrente.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)