DINIEGO DI ACCESSO AL VERBALE ISPETTIVO PER SEGRETO PENALE ISTRUTTORIO
È legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall'amministrazione avente ad oggetto un verbale di sopralluogo redatto da funzionari muniti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, allorché il documento si configuri quale notitia criminis ed origini in via diretta dall'attività investigativa. Ne consegue l'esclusione dall'ostensione per la copertura del segreto istruttorio, a nulla rilevando il pur legittimo interesse difensivo del privato rispetto all'impugnazione del consequenziale provvedimento amministrativo.
«Peraltro, come desumibile dal dato letterale dell’art. 329 c.p.p., gli atti sottoposti a segreto sono solamente gli atti che “abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e perciò quando il loro momento genetico, e la loro strutturale ragion d’essere, sia in tali organi” (Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2017, n. 21290) e non anche ulteriori atti di privati o dell’amministrazione che, ancorché successivamente acquisiti al procedimento penale, siano già stati utilizzati per l’adozione di atti amministrativi sottoposti al principio generale della trasparenza (...) occorre distinguere tra denunce presentate nell'esercizio delle funzioni amministrative e quelle compiute nell'esercizio specifico delle funzioni di polizia giudiziaria: solo quest'ultime sono coperte dal segreto istruttorio e sono pertanto escluse dall'accesso. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 08 gennaio 2025, n. 165, T.A.R. Marche, sez. I, 22 marzo 2024, n. 304)».
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