Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO DOCUMENTALE E ACCESSO CIVICO DELL'EX CONCESSIONARIO: LIMITI E PRESUPPOSTI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

L’istanza di accesso documentale ex art. 22, L. n. 241/1990 deve essere rigettata qualora risulti generica e finalizzata a un controllo generalizzato sull'operato della P.A., non essendo sufficiente a radicare l'interesse diretto la mera qualità di ex concessionario dell'area oggetto di indagine dopo la scadenza del rapporto contrattuale. Inoltre, l’accesso civico generalizzato ex art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 non può essere accolto se finalizzato esclusivamente alla tutela di interessi individuali di natura patrimoniale, in quanto incompatibile con le finalità di trasparenza proprie dell'istituto.

"non sussiste in capo al Consorzio ricorrente un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), L. 241/1990 (peraltro non meglio precisato nella istanza [...]), ad accedere alla documentazione richiesta, che attiene a eventuali attività poste in essere dal Comune resistente a seguito della scadenza della concessione [...] non risultando sufficienti a radicare il suddetto interesse la mera qualità del Consorzio ricorrente di ex concessionario dell’area cimiteriale in questione [...] né può ritenersi ammissibile un’istanza ostensiva finalizzata ad un controllo generalizzato sull’operato della P.A. allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 16 maggio 2023, n. 2957).

[...] la richiesta di accesso formulata [...] va disattesa anche per la sua genericità ed indeterminatezza, condividendosi “il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in linea con la disciplina vigente, afferma: “L'istanza di accesso non può riguardare dati ed informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte dell'Amministrazione” (Consiglio di Stato sez. V, 25/08/2025, n. 7103); “L'Amministrazione non è tenuta, nel caso di istanze di accesso manifestamente onerose, a effettuare un'attività di elaborazione dei dati o documenti richiesti, non essendo previsto un obbligo in tal senso nella normativa vigente; l'istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti e non può pertanto comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta. Tale principio deve essere esteso anche al caso in cui i documenti richiesti già esistono, ma per la mole degli atti richiesti e per i criteri della richiesta, viene imposta all'Amministrazione un'attività complessa di ricerca e reperimento dei documenti che presuppone un'attività preparatoria di elaborazione di dati” (T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18/10/2024, n. 18061)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 25/05/2026, n. 3306), essendo stata richiesta nel caso di specie l’ostensione di plurimi atti solo genericamente individuati (e della cui esistenza il Consorzio ricorrente non ha certezza) [...].

L’istanza di accesso del Consorzio ricorrente [...] non può essere positivamente valutata neanche alla luce della disciplina sull’accesso civico generalizzato ex art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, essendo, nella specie, dichiaratamente ed esclusivamente finalizzata alla realizzazione di un interesse meramente individuale di natura patrimoniale e personale, che è di per sé incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale proprie dell’accesso civico (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione Seconda, 27 maggio 2024, n. 1602)."

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