ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI D.E.C.: È PRECLUSO ALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO VIGILATO SE MANCA UN NESSO DI STRUMENTALITÀ
È illegittima l'istanza di accesso agli atti formulata dall'appaltatore del servizio volta a ottenere l'offerta integrale del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) qualora la richiesta sia motivata da generiche esigenze difensive legate a contestazioni sorte in fase esecutiva, difettando il nesso di strumentalità necessaria tra gli atti di una gara cui l'istante è estraneo e la cura dei propri interessi.
"Il Collegio ritiene il ricorso infondato, in ragione del difetto di necessaria strumentalità tra gli interessi fatti valere e la documentazione alla quale si intende avere accesso.
Giova, preliminarmente, richiamare le consolidate coordinate ermeneutiche sviluppate in giurisprudenza in proposito: “Nell'istanza di accesso ai documenti a scopo difensivo non è sufficiente un generico riferimento ad esigenze difensive, riferite ad un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 16/01/2026, n. 357).
[...] non si ravvisa, dunque, alcun concreto e attuale interesse a conoscere l’offerta presentata dalla controinteressata/ricorrente incidentale nell’ambito di tale distinta gara, la cui esibizione non è suscettibile di offrire elementi utili a sostanziare la difesa della ricorrente avverso le contestazioni che le sono state mosse nella fase esecutiva del servizio [...]"
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

