Giurisprudenza e Prassi

REQUISITO DI ABILITAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO – RILEVA IN FASE ESECUTIVA

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla Soc. Gen.I.A. S.r.l. – Appalto di lavori aventi ad oggetto “progetto esecutivo di interventi di adeguamento antincendio dell’Istituto Liceo Classico “Mario Rapisardi” di Paternò” - Importo a base di gara euro: 52.880,40- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Città Metropolitana di Catania.

L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità, il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 non costituisce requisito di partecipazione alle gare. In particolare, il giudice amministrativo ha affermato che “l’abilitazione di cui alla legge 46/1990, in quanto non annoverata nella tassativa elencazione dei requisiti di qualificazione d’ordine generale e d’ordine speciale previsti rispettivamente dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 34/2000, viene in rilievo solo ai fini dell’esecuzione dell’appalto, ma non costituisce requisito di partecipazione alle gare, onde è in linea generale irrilevante ai fini dell’esclusione dalle stesse (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 4 settembre 2008; id., 19 ottobre 2005, n. 3394; cfr. anche Cons. St., VI, 19 agosto 2003, n. 4671; Cons. Stato, sez. V, sentenza del 16.1.2013, n. 5028; principio ripreso di recente anche da TAR Lazio, Roma, sez. III-Q, 11 marzo 2020, n. 3183). Ne consegue che – in astratto – la mancanza dell’abilitazione ex D.M. n. 37/2008, comunque, non potrebbe determinare l’esclusione dalla gara, in quanto essa assumerebbe rilievo non nella fase dell’ammissione, bensì in quella dell’esecuzione dell’appalto. (in tale senso: Parere n. 6 del 12.1.2011; Delibera n. 530 del 17 maggio 2017; vd. anche Comunicato del Presidente del 24 giugno 2011).

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