Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: spese compensate
Estinzione del giudizio per rinuncia della parte ricorrente
Nel processo amministrativo in materia di appalti pubblici, la rinuncia al ricorso proposta dall'operatore economico ed accettata o comunque notificata alle controparti comporta la declaratoria di estinzione del giudizio per carenza di interesse alla decisione di merito, fermo restando il potere del giudice di compensare le spese di lite in presenza di giusti motivi. (...)
Rinuncia concorde alle istanze cautelari in appalto di chirurgia robotica
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, qualora il ricorrente e il controinteressato rinuncino concordemente alle istanze cautelari proposte in seno ai rispettivi ricorsi, il Tribunale deve limitarsi a prendere atto di tale rinuncia, disponendo la compensazione delle spese di lite se vi è accordo tra i difensori delle parti costituite. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA RITUALE DEL RICORRENTE (35.2)
In presenza di una rinuncia rituale al ricorso, notificata alle parti intimate e depositata in giudizio, il giudice amministrativo deve dichiarare l'estinzione del gravame, senza poter procedere alla valutazione della fondatezza dei motivi di impugnazione o delle eccezioni sollevate dalle controparti. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER RINUNCIA AL RICORSO DOPO IL RIGETTO DELLA CAUTELARE
In tema di contenzioso sugli appalti pubblici, la rinuncia formale al ricorso presentata dal ricorrente dopo l'esito negativo della fase cautelare, ove non opposta dalla stazione appaltante e dai controinteressati, determina l'estinzione del giudizio ai sensi degli articoli 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, con conseguente definizione del rito senza esame dei motivi di merito. (...)
DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DEL RICORRENTE
In sede di contenzioso sugli appalti pubblici, qualora l'operatore economico ricorrente depositi un atto formale dichiarando di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza procedere all'esame dei motivi di doglianza relativi alla legittimità dell'aggiudicazione. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER RINUNCIA FORMALE DELLA PARTE RICORRENTE (84.3)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle altre parti e depositata in giudizio, comporta l'estinzione del processo amministrativo ai sensi degli artt. 35 e 84 c.p.a., in quanto il ricorrente ha la piena disponibilità della pretesa azionata fino al momento della spedizione della causa in decisione. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER INTERVENUTA RINUNCIA AL RICORSO E AI MOTIVI AGGIUNTI
Ai sensi degli artt. 35 e 84 del Codice del Processo Amministrativo, la rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente e non opposta dalle controparti comporta l'estinzione del ricorso, precludendo al giudice ogni ulteriore esame del merito della controversia relativa all'esclusione o all'aggiudicazione di una gara d'appalto. (...)
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DICHIARATA DALLA PARTE
In presenza di una dichiarazione espressa con cui la parte ricorrente manifesti il venir meno del proprio interesse alla decisione della controversia, il giudice amministrativo dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con facoltà di compensare le spese di lite qualora sussistano giustificati motivi legati alla condotta processuale delle parti. (...)
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