Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Inattività processuale
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER PERENZIONE DOPO L'AVVISO DI SEGRETERIA (82.1)
Ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato perento qualora, dopo l'avviso di segreteria circa la pendenza del giudizio, le parti non provvedano a presentare la domanda di fissazione di udienza entro il termine perentorio di centoventi giorni. (...)
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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER PERENZIONE SE MANCA LA NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
Ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice del processo amministrativo, qualora sia trascorso un quinquennio dal deposito del ricorso senza che sia stata fissata l'udienza di discussione, la segreteria comunica apposito avviso alle parti; il mancato deposito di una nuova istanza di fissazione nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione comporta l'estinzione del giudizio per perenzione. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER PERENZIONE IN ASSENZA DI ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
Nel processo amministrativo, opera la perenzione del ricorso qualora, a seguito della cancellazione della causa dal ruolo o comunque in assenza di tempestiva istanza di fissazione udienza, decorra il termine annuale di inattività senza che le parti pongano in essere atti procedurali volti alla prosecuzione del giudizio. (...)
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PERENZIONE DEL RICORSO PER MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE DI UDIENZA (82.1)
Deve essere dichiarata la perenzione del ricorso amministrativo qualora la parte non depositi una nuova istanza di fissazione di udienza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione dell'avviso di segreteria, operando tale termine come causa di estinzione del processo per inattività delle parti. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA ISTANZA DI FISSAZIONE D'UDIENZA (82.1)
Il processo amministrativo è dichiarato estinto per perenzione ai sensi degli articoli 35, comma 2, lett. c), 82 e 85 del c.p.a. qualora, nel termine di legge decorrente dalla ricezione dell'avviso di segreteria, non venga presentata la nuova istanza di fissazione d'udienza sottoscritta dalla parte e dal difensore, attestando il perdurante interesse alla definizione del merito della lite. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (35.2)
In tema di processo amministrativo, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a carico di una parte processuale comporta l'interruzione del giudizio. Qualora le parti non provvedano alla tempestiva riassunzione del ricorso nel termine perentorio di legge, il giudice deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo per inattività, con conseguente impossibilità di decidere sulla (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per perenzione qualora la parte ricorrente, regolarmente avvisata dalla segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, non provveda a depositare tempestivamente una nuova istanza di fissazione di udienza. (...)

