Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Inattività parti
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER MANCATA RIATTIVAZIONE DOPO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO (35.1)
In tema di processo amministrativo, l'estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere dichiarata qualora, intervenuta l'interruzione del processo, non venga depositata l'istanza di prosecuzione o di riassunzione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 85, comma 1, del c.p.a., determinando così il consolidamento degli atti amministrativi impugnati. (...)
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO PER MANCATA RIASSUNZIONE DOPO INTERRUZIONE PROCESSUALE
Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio amministrativo per inattività qualora la parte ricorrente, a seguito dell'interruzione del processo dovuta alla perdita dello ius postulandi del proprio difensore, non proceda alla riassunzione del ricorso entro i termini previsti dall'ordinamento processuale. (...)

