Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici
Argomento: Clausola revisionale
INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI SENZA CLAUSOLA CONTRATTUALE ESPRESSA (106.1)
In tema di appalti di servizi soggetti al D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente in presenza di clausole revisionali chiare, precise e inequivocabili inserite nei documenti di gara iniziali. L'interpretazione autentica dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, introdotta dall'art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022, ha natura eccezionale e derogatoria, riferendosi testua (...)
Argomenti:
INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI SENZA APPOSITA CLAUSOLA NEI DOCUMENTI DI GARA (106.1)
L'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 richiede che le clausole di revisione dei prezzi siano previste nei documenti di gara iniziali in modo chiaro e inequivocabile. In difetto di tale previsione, l'appaltatore non può pretendere l'adeguamento del canone, restando salva unicamente la tutela civilistica della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta dinanzi al giudice ordinario. (...)
INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI RICHIESTA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE (106.1)
In materia di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi subordinata alla presenza di clausole revisionali chiare e precise nei documenti di gara iniziali. Tale istituto non pu essere invocato dopo che il rapporto contrattuale cessato, in quanto la sua funzione di tutela del pubblico interesse attraverso il mantenimento dell'equilibrio sinallagmatico presuppone (...)
REVISIONE PREZZI AMMESSA SOLO SE PREVISTA DA CLAUSOLE CHIARE NELLA LEX SPECIALIS (106.1)
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi non costituisce un effetto automatico del contratto, ma è subordinata alla previsione di clausole revisionali chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara. L'art. 106, comma 1, lett. a) del medesimo decreto, in quanto norma speciale, deroga all'art. 1664 cod. civ., rendendo quest'ultimo inapplicabile per (...)

