Giurisprudenza e Prassi in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Abbandono del giudizio

DICHIARAZIONE DI CARENZA DI INTERESSE E CONSEGUENTE IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - Decreto

Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. quando, in corso di causa, la parte ricorrente dichiara formalmente di non avere più interesse alla decisione. Tale rinuncia processuale impedisce l'esame della legittimità degli atti impugnati e determina la chiusura in rito del giudizio, ferma restando la facoltà del giudice di compensa (...)