Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE DI CARENZA DI INTERESSE E CONSEGUENTE IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Decreto 2025

Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a. quando, in corso di causa, la parte ricorrente dichiara formalmente di non avere più interesse alla decisione. Tale rinuncia processuale impedisce l'esame della legittimità degli atti impugnati e determina la chiusura in rito del giudizio, ferma restando la facoltà del giudice di compensare le spese in presenza di giustificati motivi.

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