Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento.2. Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l’affidamento non si considera incolpevole se l’illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l’aggiudicazione, il danno da lesione dell’affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall’interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell’operatore economico.
4. Ai fini dell’azione di rivalsa della stazione appaltante o dell’ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell’operatore economico che ha conseguito l’aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
OBBLIGO DICHIARATIVO SULLE IRREGOLARITÀ FISCALI E MOTIVAZIONE SUL DINIEGO DI SOSTITUZIONE DELLA MANDANTE DEL RAGGRUPPAMENTO
In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'obbligo dichiarativo in capo all'operatore economico riveste carattere onnicomprensivo: la mancata dichiarazione di carichi tributari pendenti rileva come violazione del dovere di leale collaborazione e configura un grave illecito professionale, spettando in via esclusiva all'Amministrazione, e non all'operatore, valutarne l'incidenza concreta sull'affidabilità.
"Diversamente da quanto sostenuto dalla P., la predeterminazione della soglia del 10% ex art. 3 dell’Allegato II.10 non costituisce l’unico criterio di valutazione della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, atteso che la Stazione appaltante, nell’esercizio della propria attività discrezionale, conserva la prerogativa di valutare l’affidabilità e la correttezza dell’operatore economico a cui affidare la commessa.
L’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali in grado di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate, come nella specie, iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Cons. Stato, n. 1628 del 2025). L’omissione informativa riguardante carichi tributari, ancorchè non definitivamente accertati, integra un grave illecito professionale ex art. 95, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023, in quanto la condotta reticente incrina irrimediabilmente l’integrità e affidabilità dell’operatore, arrecando ‘un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura’.
La portata del principio nell’ambito della contrattazione pubblica si esprime in tutti gli obblighi per l’impresa di portare a conoscenza dell’Amministrazione i fatti rilevanti ai fini della valutazione da parte della Stazione appaltante e anche nell’obbligo di quest’ultima di informarsi per una completa valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
In sostanza, diversamente da quanto ritenuto dall’appellante, ai fini dell’integrazione della fattispecie escludente, l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della Stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice.
Ciò in quanto, perché l’operatore economico, omettendo di dichiarare, viola l’obbligo di buona fede, correttezza e trasparenza nei confronti della Stazione appaltante, principi che, come si legge nel provvedimento impugnato, sono stati addotti a motivazione della disposta esclusione.
Sul punto, va richiamato l’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, il quale pone a carico dell’operatore economico un obbligo generale e permanente di comunicazione della sussistenza di fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.
***
Per quanto concerne le modifiche soggettive del raggruppamento temporaneo in fase di gara, il diniego opposto dalla Stazione Appaltante alla richiesta di estromissione o sostituzione della mandante carente dei requisiti è illegittimo qualora non sia supportato da una motivazione rigorosa che espliciti compiutamente le ragioni per cui l'estromissione determinerebbe una modifica sostanziale dell'offerta.
"Il diniego di sostituzione deve essere supportato da una motivazione rigorosa (art. 97, comma 2), che spieghi perché la misura proposta è insufficiente o tardiva.
Invero, non emerge una adeguata motivazione sulle ragioni in base alle quali si è ritenuta l’impossibilità della sostituzione della mandante nel raggruppamento, soprattutto in ordine al fatto che l’offerta tecnica del RTI sarebbe stata sostanzialmente modificata dalla estromissione della mandante.
Ne consegue che il RUP, come argomenta l’appellante, avrebbe dovuto illustrare in maniera più approfondita sotto quale profilo la sostituzione della S. avrebbe inciso sulla valutazione dell’offerta, e in quali parti e in che misura l’offerta tecnica del RTI O. sarebbe stata modificata a seguito della estromissione della mandante, e soprattutto avrebbe dovuto chiarire in che modo l’apporto della mandante sarebbe stato ‘significativo, effettivo, funzionale e distintivo’, stante la dichiarata esperienza della mandataria [...]"
VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE, COLLEGAMENTO SOCIETARIO E OBBLIGHI DICHIARATIVI DELL’OPERATORE (95)
Le clausole del bando di gara che impongono un limite massimo di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente non sono suscettibili di interpretazione estensiva volta a includere nel computo anche le aggiudicazioni ottenute da società collegate o controllate, qualora la norma di gara non faccia espresso riferimento ai legami societari o a forme di controllo ex art. 2359 c.c. Ciò in quanto le preminenti esigenze di certezza delle procedure concorsuali impongono di privilegiare il dato letterale della lex specialis, precludendo integrazioni ermeneutiche che aggiungano significati non chiaramente rintracciabili nel testo.
"La giurisprudenza, sia sotto il vigore del precedente Codice dei Contratti Pubblici che del nuovo, è unanime nel ritenere che non spetti all’operatore economico alcun “filtro valutativo” sui fatti da dichiarare, sussistendo, al contrario, un “principio di doverosa onnicomprensività della dichiarazione tale da consentire alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le opportune valutazioni di sua competenza” (cfr. Cons. Stato, V, 25 luglio 2018, n. 4532).
Ed invero, l’omissione di informazioni rilevanti, come quella di specie, è idonea ad integrare pienamente la fattispecie del grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, atteso che, come statuito in maniera pienamente condivisibile dalla sentenza impugnata, tale condotta è riconducibile alla previsione dell’art. 98, comma 3, lett. b), che qualifica come illecito professionale la condotta dell’operatore che abbia “fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”, atteso che l’aver taciuto una circostanza così rilevante ha impedito al Comune di compiere una corretta e completa valutazione sull’affidabilità dell’odierna appellante, e, dunque, ne ha indubbiamente influenzato il processo decisionale.
[...]
Come risulta dalla giurisprudenza eurounitaria e dai principi ribaditi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 dicembre 2024, n. 17, il mero collegamento societario formale o la condivisione di figure apicali (soci/procuratori) non sono sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico centro decisionale in assenza di prove inconfutabili su “accordi collusivi” e “influenza reciproca”.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche in virtù dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 2023, è ormai concorde nell’affermare che la riconduzione ad un “unico centro decisionale” (e/o la violazione del cosiddetto “vincolo di aggiudicazione”) di concorrenti che hanno partecipato a lotti diversi ma in “collegamento sostanziale, tale da essere riconducibili ad una medesima realtà imprenditoriale”, va sempre valutata sulla scorta della interpretazione letterale e sistematica della disposizione della lex specialis che impone il “vincolo di aggiudicazione”.
La giurisprudenza ha chiarito, invero, che l’interpretazione di tale tipo di disposizione deve conformarsi ai criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ., con la conseguenza che: “le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale” e che “secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, V, 13 settembre 2024, n. 7570; cfr. anche, in precedenza all’approvazione del nuovo Codice degli appalti, Cons. Stato, V, 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710)."
INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E FAVOR PARTECIPATIONIS: ILLEGITTIMI I REQUISITI TECNICI "IMPLICITI" (5)
L'interpretazione della lex specialis di gara deve privilegiare il dato testuale e il principio del clare loqui, precludendo alla Stazione Appaltante e al giudice letture escludenti basate su requisiti tecnici non esplicitati chiaramente nei documenti di gara. Ai fini della conformità ai requisiti minimi di un sistema analitico, la certificazione CE-IVD dei singoli componenti (reagente e strumento) è sufficiente a garantire la legittimità dell'offerta, spettando al fabbricante indicare nelle istruzioni per l’uso (IFU) eventuali limitazioni o restrizioni all’impiego combinato dei dispositivi.
"Tale interpretazione, infatti, non corrisponde al dato testuale, che deve costituire il faro dell’interpretazione della lex specialis di gara, dovendo le clausole del bando e degli altri documenti di gara essere sempre interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, Sez. V, 9.4.2026, n. 2843; Cons. Stato, Sez. III, 23.3.2026, n. 2427; Cons. Stato, Sez. V, 18.12.2025, n. 10032; Cons. Stato, Sez. IV, 15.1.2025, n. 3235), evitando letture integrative dirette a trarre significati impliciti o inespressi e privilegiando, comunque, l’interpretazione più favorevole alla massima partecipazione degli interessati (favor partecipationis) e al principio del clare loqui (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.6.2025, n. 5066; Cons. Stato, Sez. IV, 15.4.2025, n. 3253; Cons. Stato, Sez. V, 17/05/2023, n. 4925).
11.4. Risulta pertanto evidente che l’Amministrazione ha previsto la necessaria conformità dei dispositivi offerti alla normativa vigente ed una validazione clinica coerente con la destinazione d’uso prevista dal fabbricante, ma non una specifica validazione relativa alla combinazione tra reagente e analizzatore."
PRINCIPIO DI FIDUCIA: PREVALENZA DEI CHIARIMENTI RUP SUL RIGORE FORMALE DELLA LEX SPECIALIS (2)
In tema di appalti pubblici, l'interpretazione delle clausole del disciplinare di gara deve essere condotta secondo i canoni di correttezza e buona fede, privilegiando l'ermeneutica che consenta di ritenere legittima la previsione normativa e di tutelare l'affidamento dei concorrenti. In particolare, qualora il RUP fornisca chiarimenti sulla portata di un onere documentale (nella specie, l'asseverazione del PEF), tali indicazioni non possono essere ritenute irrilevanti se l'operatore economico vi si è conformato.
Sotto altro profilo, la verifica del rispetto dei CAM deve essere ancorata all'oggetto dell'appalto, distinguendo tra i criteri relativi alla fornitura di beni e quelli relativi all'esecuzione dei servizi.
"[...] considerato che, avendo l’appalto de quo come oggetto «l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene pubblica», i CAM che vengono in rilievo nella presente fattispecie non sono quelli previsti né dal punto 6 e né dal punto 7 del d.m. 23 giugno 2022 (erroneamente invocati dal ricorrente), aventi ad oggetto i diversi appalti concernenti rispettivamente la “fornitura di contenitori e di sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani” e la “fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale”; al contrario, nel presente caso, vengono in rilievo i CAM di cui ai punti 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2022, riguardanti appunto gli affidamenti dei servizi rispettivamente di “raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” e di “pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana”
[...]
I chiarimenti del r.u.p. [...] con i quali si è espressamente affermato che la suddetta asseverazione «è da intendersi come “presa d’atto ed accettazione” del rispettivo PEF» – non possono essere ritenuti irrilevanti, dovendosi invece tutelare l’affidamento dell’a.t.i. aggiudicataria che, nel prendere atto e nell’accettare espressamente i PEF elaborati dai Comuni, si è attenuta ai predetti chiarimenti del r.u.p."
IL RISPETTO DEI CAM PER IL PARCO MEZZI DEVE ESSERE VALUTATO IN CONFORMITÀ ALLE SOGLIE DI EMISSIONE E OMOLOGAZIONI VIGENTI PER L'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO (57)
È illegittimo il sindacato giurisdizionale che si spinga fino a sostituire il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione di gara con un punteggio pari a zero, esercitando un sindacato di merito sostitutivo delle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale relativo ai CAM (d.m. 17 giugno 2021), la qualifica di "veicolo pulito" per i mezzi pesanti spetta anche ai veicoli Euro 6b in quanto omologati per l'uso di biocarburanti, mentre per i mezzi leggeri la soglia di emissione di CO2 deve essere rapportata alla specifica annualità prevista dal bando.
Errori o discordanze tra le parti descrittive e le tabelle riepilogative dell'offerta tecnica che si configurino come meri refusi evincibili ictu oculis non giustificano la decurtazione del punteggio, prevalendo la sostanza dell'offerta desumibile dai documenti di sintesi confermati in sede di giustificativi.
"[...] la sentenza impugnata deve ritenersi innanzitutto errata nella parte in cui ha provveduto ad attribuire direttamente un punteggio pari a 0 alla società G., esercitando un inammissibile sindacato di merito, invece di limitarsi ad annullare i provvedimenti impugnati e rimettere all’amministrazione la relativa valutazione di natura tecnico-discrezionale, rimanendo nei limiti della giurisdizione generale di legittimità [...]
Anche sotto tale profilo la sentenza è errata in quanto i mezzi pesanti indicati in offerta come alimentati con “Euro 6b” sono considerati pacificamente omologati per l’utilizzo del biocarburante.
Ne deriva, pertanto, che tali mezzi rientrano certamente nella categoria di “veicoli che utilizzano combustibili alternativi”, con la precisazione che la questione relativa all’effettivo utilizzo di tale combustibile attiene alla fase esecutiva del rapporto, essendo diversi i combustibili compatibili con tale tipologia di veicoli.
PREVALENZA DELLA FORMULA MATEMATICA SOSTANZIALE SULLA DENOMINAZIONE FORMALE ERRATA (1)
In tema di appalti pubblici, il contrasto tra la denominazione formale di un criterio di valutazione dell'offerta economica (nella specie, definito "interpolazione lineare") e la formula matematica per il calcolo del coefficiente descritta nel disciplinare (nella specie, configurante una "proporzione inversa") va risolto in favore di quest'ultima, costituendo essa il contenuto sostanziale e imperativo della regola di gara.
"Al di là della erronea denominazione del tipo di metodo di calcolo (trattasi probabilmente di un refuso) l’Allegato 3 del disciplinare contiene poi, in effetti, la descrizione in termini matematici del criterio della proporzione inversa e non quello della interpolazione lineare (questione peraltro pacifica);
In altre parole, ciò che rileva è la formula matematica effettivamente descritta nel disciplinare e non la denominazione formale e letterale del metodo da utilizzare;
La formula effettivamente descritta, in termini sostanziali, finisce quindi per superare il nomen iuris ossia la denominazione eminentemente formale indicata nella legge di gara;
E ciò in quanto è destinato a prevalere l’aspetto contenutistico, e non quello nominalistico, della formula che si intende utilizzare;
Per regola generale gli aspetti sostanziali debbono infatti sempre prevalere, ove possibile, su quelli eminentemente formali."
GESTIONE RIFIUTI DIFFERENTI: LA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDE DIVERSE CATEGORIE DELL'ANGA CON LA FORMULA "E/O" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO CUMULATIVO (1)
I requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativi a categorie differenti non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi, laddove ciò risulti necessario per poter espletare compiutamente l'oggetto dell'appalto; pertanto, la congiunzione "e/o" inserita nella lex specialis deve essere interpretata nel senso del possesso di entrambe le categorie di iscrizione, dando così espressione ai principi di risultato, accesso al mercato e buona fede.
"I requisiti di iscrizione alle prefate categorie e rispettive classi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi per poter espletare compiutamente l’oggetto dell’appalto; dunque la congiunzione “e/o” (che grammaticalmente significa che l’evento o la condizione possono verificarsi singolarmente [l’uno o l’altro] oppure simultaneamente [entrambi insieme]) deve essere qui interpretata - anche ex artt. 1367 e 1369 cod. civ. - nel senso non di l’una o l’altra (categoria), bensì di entrambe, dando così, tra l’altro, espressione ai principi di cui agli artt. 4, 1 e 5 del cod. contratti pubblici.
[...]
Atteso quanto sopra e ritenuto che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo, ove detta declaratoria non fosse intervenuta (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. V, 12/02/2026, n. 1121) [...]"
PREVISIONI DELLA LEX SPECIALIS AMBIGUE O CONTRADDITTORIE: LA STAZIONE APPALTANTE HA L'OBBLIGO DI ATTIVARE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
L'ambiguità delle clausole della legge di gara circa la modalità di formulazione dell'offerta economica e la ribassabilità dei costi della manodopera preclude l'esclusione automatica del concorrente, imponendo alla stazione appaltante l'attivazione del soccorso istruttorio sollecitando chiarimenti in ordine al ribasso praticato.
"Premette il Collegio che la Corte di Giustizia (sentenza 2 giugno 2016, causa C-27/15, Pippo Pizzo), ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice”.
In motivazione la sentenza della Corte di Giustizia ha evidenziato che il principio di parità di trattamento impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e implica, quindi, che tali offerte siano soggette alle medesime condizioni per tutti gli offerenti. Dall'altro lato, prosegue la Corte di Giustizia, l'obbligo di trasparenza, che ne costituisce il corollario, ha come scopo quello di eliminare i rischi di favoritismo e di arbitrio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Tale obbligo implica che tutte le condizioni e le modalità della procedura di aggiudicazione siano formulate in maniera chiara, precisa e univoca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, così da permettere, da un lato, a tutti gli offerenti ragionevolmente informati e normalmente diligenti di comprenderne l'esatta portata e d'interpretarle allo stesso modo e, dall'altro, all'amministrazione aggiudicatrice di essere in grado di verificare effettivamente se le offerte degli offerenti rispondano ai criteri che disciplinano l'appalto in questione.
[...] il principio di autoresponsabilità va sempre combinato con quello di chiarezza e trasparenza nella fissazione delle regole di gara, in armonia con i principi della fiducia e della buona fede oggi scolpite dal nuovo codice degli appalti pubblici (artt. 2 e 5 d. lgs. n. 36/23), che escludono – ieri come oggi – che l’offerente possa subire conseguenze pregiudizievoli in conseguenza di atti e comportamenti contrari al diritto, ad essi non imputabili.
[...] In particolare, nessun rilievo assume la circostanza che le altre imprese partecipanti alla gara non sono incorsi nell’errore denunciato da Romeo Gestioni s.p.a, dovendo la contraddittorietà delle previsioni della lex specialis valutarsi ex ante, in rapporto cioè a quel che esse affermano (o non affermano), e non già in funzione del numero degli offerenti che vi cadono in errore.
[...] Pertanto, in presenza di clausole ambigue, nel senso prima indicato, la stazione appaltante non poteva escludere [...], dovendo piuttosto attivare il soccorso istruttorio, chiedendo delucidazioni in ordine al ribasso da essa praticato."
ILLEGITTIMITÀ DELLA LEX SPECIALIS PER CLAUSOLE CONTRADDITTORIE SULLA RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI (108)
È illegittima la procedura di gara qualora il Disciplinare contenga clausole contraddittorie in ordine alla riparametrazione dei punteggi tecnici, richiamandola formalmente ma omettendo di specificarne le modalità operative e le formule di calcolo. Tale incertezza normativa impedisce ai concorrenti di calibrare consapevolmente le proprie offerte, violando i principi di trasparenza e fiducia e falsando la concorrenza.
"In definitiva, il Disciplinare di gara è stato redatto in modo non lineare e intrinsecamente contraddittorio, senza che l’evidente distonia tra le sopra richiamate disposizioni, nel loro insieme, possa essere superata in via interpretativa, nemmeno considerando il richiamo alla riparametrazione alla stregua di un rinvio “a vuoto” o mero refuso, come eccepito nelle avverse difese. Il Disciplinare, infatti, in base alle singole disposizioni considerate, talvolta sembra prevederla (artt. 18.1 e 22) e talaltra escluderla (art. 18.2), limitandosi solo a stabilire che alla stessa si proceda dopo aver verificato il rispetto della prevista soglia di sbarramento.
Stando così le cose non può trovare neanche applicazione il principio, elaborato da una pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui l’interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l’intento perseguito dall’amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell’atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex art. 1366 c.c., devono essere individuati solo in base di ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 marzo 2021, n.1804 che richiama, della stessa Sezione, sent. 2 settembre 2013, n. 4364 e Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1769).
Nel caso all’esame del Collegio non si tratta, infatti, di disposizioni poco chiare di cui va stabilita la portata, ma di contrasto tra regole dettate dalla lex specialis di gara.
Colgono nel segno le osservazioni della ricorrente per cui una tale contraddittorietà inficia l’affidamento e la fiducia degli operatori economici nell’operato della SA e nella lex specialis e quindi viola gli artt. 2 e 5 d.lgs. 36/2023, falsando così anche la concorrenza. Invero, la riparametrazione influisce fortemente sulle sorti delle procedure di gara e sulle strategie delle imprese nella formulazione delle offerte e quindi nella partecipazione alla procedura, per cui introdurre elementi di contraddittorietà nella lex specialis in ordine alla riparametrazione lede la concorrenza, in quanto svia l’operatore economico nella predisposizione delle offerte.
A tal riguardo si è affermato che il ricorso al criterio della riparametrazione è in grado di esercitare forte influenza sulle sorti delle procedure di gara e sulle condotte delle imprese, modificando profondamente (a valle) l’ordine di valutazioni e punteggi attribuiti dalle Commissioni, ma anche (a monte) incidendo sulle strategie di gara delle imprese partecipanti (che potranno essere ragionevolmente diverse a seconda che si sappia che il massimo punteggio sul versante qualitativo sarà riservato alla sola offerta davvero eccellente o invece potrà essere ottenuto dall’offerta qualitativamente migliore anche quando intrinsecamente modesta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2014, n. 4359; Tar Salerno, Sez. I, 17 ottobre 2023, n. 2313).
Proprio in ragione del notevole impatto che la riparametrazione può determinare sulle sorti di ogni procedura, la c.d. doppia riparametrazione deve essere prevista dalla legge di gara in maniera espressamente (“è la lex specialis che deve, pertanto, fare stato al riguardo, stabilendo fino a che punto si imponga la tutela dell'equilibrio astratto corrispondente ai massimali di punteggio da essa stessa contemplati” cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266), e, si soggiunge, con una formulazione lineare e univoca, che non dia adito a dubbi sulla sua portata applicativa; ciò, si rimarca, in ragione delle conseguenze che ne potrebbero derivare sulla formulazione delle offerte tecniche ed economiche da parte degli operatori economici, e, dunque, a garanzia della trasparenza delle regole e del rispetto della par condicio competitorum."
GARE SOTTOSOGLIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE: L'ERRORE DELLA SA NELL'AVVIO DI UN CONTRADDITTORIO SULL'OFFERTA NON CREA UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO (54)
In tema di appalti pubblici sotto-soglia aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, l'applicazione dell'art. 54, comma 1, D.Lgs. 36/2023 configura un'ipotesi di esclusione automatica vincolata e non discrezionale laddove ricorrano i presupposti numerici delle offerte ammesse. Ne consegue che la rettifica del procedimento effettuata in autotutela per correggere l'erroneo avvio della verifica di congruità ordinaria deve ritenersi pienamente legittima, in quanto volta a ripristinare la corretta applicazione delle norme.
"L’art. 54, comma 1, d. lgs n. 36/2023, statuisce che “nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Con la disposizione de qua il legislatore del codice ha previsto, in omaggio alla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria sul punto, un’espressa deroga al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, disciplinato dal successivo art. 110, purché: l'appalto abbia a oggetto lavori e servizi, l'aggiudicazione avvenga con il criterio del prezzo più basso, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, l'importo della commessa sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e non vi sia un interesse transfrontaliero certo.
In caso di sussistenza di tutti i requisiti de quibus la stazione appaltante è, quindi, tenuta a inserire nella lex specialis di gara l'espressa previsione che, qualora le offerte siano pari o superiori a cinque, si procederà all'esclusione automatica delle proposte anomale e, qualora non opti per il sorteggio, il metodo prescelto per il calcolo della soglia di anomalia, dovrà essere individuato tra i tre previsti dall'allegato II. 2 del codice (così, tra le tante, Tar Piemonte, I, 15 maggio 2024, n. 514; Tar Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2025, n. 21755).
[...] nessun legittimo affidamento della ricorrente è stato in tal modo violato in quanto non può considerarsi in alcun modo legittimo l’affidamento dalla stessa riposto nell’applicazione di una procedura, quale quella della valutazione della congruità delle offerte ex art. 110 cod.app., erroneamente avviata dalla commissione perché in aperto contrasto con le norme della lex specialis e dell’art. 54 cit., previste per la fattispecie in esame."
IMPUGNABILITÀ DELLE CLAUSOLE DEL BANDO, SUBAPPALTO A CASCATA E PRINCIPIO DI BUONA FEDE (5)
Le clausole della lex specialis riguardanti i criteri di valutazione, i requisiti tecnici non ostativi e la disciplina del subappalto non sono immediatamente lesive, in quanto non precludono la partecipazione alla procedura né la formulazione di un'offerta competitiva; pertanto, la loro impugnazione deve essere differita al momento dell'aggiudicazione a terzi o dell'esclusione. L'obbligo di reciproca buona fede tra Amministrazione e privati, sancito dall'art. 5 del D.Lgs. 36/2023, impone all'operatore economico di rilevare e superare autonomamente palesi refusi documentali o errori di calcolo elementari contenuti negli atti di gara, laddove la reale volontà della Stazione Appaltante sia desumibile con certezza dagli altri documenti costituenti la lex specialis.
"[...] ai sensi dell’art. 5, co. 1, D. Lgs. n. 36/2023, «Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento».
L’obbligo di buona fede quindi non grava solo sulla stazione appaltante, ma anche sull’operatore economico, che, nel caso di specie, ben avrebbe potuto (come in effetti ha fatto) cogliere la discrasia tra i due documenti di gara e tener conto solo del secondo, in considerazione degli errori di calcolo, evidenti ed elementari, contenuti nel primo.
[...]
Ai sensi dell’art. 119, co. 17, D. lgs. n. 36/2023, «Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali».
La parte ricorrente censura la seguente clausola contenuta nel disciplinare di gara: «Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell’art. 119, co. 1, del Codice, l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.
Per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata)».
Il Collegio ritiene sul punto fondata l’eccezione di inammissibilità della censura, condividendo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la clausola concernente il subappalto non ha una portata immediatamente lesiva in quanto non preclude alla ricorrente «di partecipare e neppure, ex ante, di risultare aggiudicataria. Impeditive, a questi fini, possono considerarsi soltanto le disposizioni del bando di gara che, prescrivendo requisiti di partecipazione ostativi per chi non ne sia in possesso, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (giurisprudenza costante: da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 06 aprile 2009 n. 2143; Consiglio Stato , sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Consiglio Stato , sez. V, 24 febbraio 2003 , n. 980)» (T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 03/03/2010, n. 522).
Il Collegio ritiene quindi di dover confermare l’indirizzo ermeneutico già manifestato anche dal T.A.R. per la Campania secondo cui «in adesione all’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, (…) nell’ambito delle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, va escluso che possano essere oggetto di immediata impugnativa le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull’interesse del privato a partecipare alla gara e che, dunque, non determinino per lo stesso un immediato arresto procedimentale; (…) Viceversa, l’onere di immediata impugnazione della lex specialis si configura solo per le clausole che comportino la sicura esclusione dalla gara, mentre le rimanenti devono essere contestate unitamente all’aggiudicazione, giacché proprio con l’intervenuta aggiudicazione in favore di altri sorge nel concorrente l’interesse a gravare il bando e gli atti della procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 marzo 2005 n. 1079; TAR Liguria, Sez. II, 31 gennaio 2008 n. 144; TAR Lazio Roma, Sez. I, 4 giugno 2007 n. 5147; TAR Campania Napoli, Sez. I, 14 luglio 2006 n. 7517)» (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, 10.03.2009, n. 1371)."
PUBBLICAZIONE DI DISCIPLINARI DIVERGENTI E VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO (5)
In tema di appalti pubblici, viola i principi di correttezza e tutela dell’affidamento di cui agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023 la condotta della Stazione Appaltante che pubblichi sul portale telematico versioni differenti del disciplinare di gara, sostituendo il file originario senza darne notizia mediante avviso pubblico. La coesistenza di diverse "leges specialis", recanti criteri di calcolo dei punteggi tra loro incompatibili, impedisce la formulazione di offerte comparabili e rende illegittima l'aggiudicazione basata su criteri non univocamente conoscibili da tutti i concorrenti sin dall'inizio della procedura.
"Ciò che dunque si va a sanzionare non è solamente il disguido in sé, ma l’omessa comunicazione della doppia pubblicazione di disciplinari differenti mediante forme di pubblicità analoghe a quelle di pubblicizzazione degli atti di gara.
Sul punto, il Collegio evidenzia che il comportamento dell’Agenzia costituisce una violazione dell’art. 2 bis dell’art. 1 della l. 241/90 (I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede).
Il principio, nel diritto amministrativo, è stato esplicitato nell’Ad. Pl. 29.11.2021 n. 19, che richiamando la sentenza della sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5011, ha evidenziato che l’affidamento «è un principio generale dell’azione amministrativa che opera in presenza di una attività della pubblica amministrazione che fa sorgere nel destinatario l’aspettativa al mantenimento nel tempo del rapporto giuridico sorto a seguito di tale attività».
Secondo il massimo Consesso amministrativo, “ pur sorto nei rapporti di diritto civile, con lo scopo di tutelare la buona fede ragionevolmente riposta sull’esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata [...] l’affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell’esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.”
LA RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELL'ENTE APPALTANTE È ESCLUSA SE LA REVOCA DELLA GARA E' MOTIVATA DA CIRCOSTANZE ESTRANEE E IMPREVEDIBILI
La domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione è infondata qualora l’operatore non fornisca prova della ragionevole probabilità di aggiudicazione, specialmente ove la gara sia stata legittimamente travolta da un provvedimento di revoca fondato su sopravvenienze normative e incrementi eccezionali dei costi della commessa. La responsabilità precontrattuale della stazione appaltante non è configurabile in assenza di una condotta scorretta o negligente, non potendosi imputare alla stessa la mancata conclusione di un negozio divenuto invalido o inopportuno per circostanze esterne imprevedibili. L'indennizzo ex art. 21-quinquies L. 241/90 spetta solo al titolare di un provvedimento ampliativo, non ravvisabile nella posizione del partecipante non aggiudicatario.
"[...] non va del pari sottaciuto che grava comunque sul danneggiato l’onere della prova relativa al fatto che, in assenza di illegittima esclusione, egli si sarebbe aggiudicato la commessa (danno da mancata aggiudicazione), ovvero avrebbe avuto concrete possibilità di aggiudicarsela (danno da perdita di chance).
[...] All’evidenza, l’appellante rivendica un risarcimento di un danno del tutto virtuale e ipotetico, sia perché non risulta provato il nesso di necessaria occasionalità tra l’esclusione della gara e la mancata aggiudicazione [...], e sia perché la gara è stata successivamente – e legittimamente – revocata, cessando dunque di esistere nel contesto ordinamentale.
[...] Piuttosto, l’Amministrazione si è limitata a prendere atto di circostanze sopravvenute – estranee alla propria sfera giuridica, e come tali da essa non controllabili (ex alia, la sentenza della Corte costituzionale n. 218/21; il contenzioso in corso, dall’esito non prevedibile) – decidendo nel senso della revoca dell’intera procedura di gara."
ILLEGITTIMA LA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA GARA CHE APPARE FINALIZZATA AD ELUDERE UNA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO (5)
È illegittima la revoca in autotutela di una procedura di gara fondata su ragioni tecniche e di fabbisogno manifestamente incongrue o risolvibili mediante varianti quantitative, laddove tale atto appaia finalizzato a eludere gli effetti di una sentenza passata in giudicato che imporrebbe l'aggiudicazione all'unico concorrente rimasto in gara.
"[...] è opportuno [...] premettere che è principio consolidato quello per cui “anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara" (Cons. Stato, sez. V, n. 4349 del 2024), essendosi anche affermato che " l'onere motivazionale sotteso alla revoca di tali atti deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l'esplicitazione delle ragioni circa l'interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto) ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine” (Cons. Stato, sez. V, n. 8273 del 2023).
[...]
In sostanza, deve trovare applicazione il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023: “Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede”.
"“La disposizione impone di superare l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5834; Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5689) che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 riconosceva un affidamento tutelabile solo in capo all’aggiudicatario e pertanto riteneva revocabile una procedura concorsuale non ancora approdata alla proclamazione del vincitore, escludendo la necessità di ponderare l’interesse pubblico con quello del privato.
L’affidamento oggi riconosciuto all’operatore economico ammesso in gara “sul legittimo esercizio del potere”, impone che l’azione amministrativa si giustifichi, anche prima dell’aggiudicazione, attraverso il bilanciamento dell’interesse pubblico con l’interesse dei partecipanti alla gara al legittimo svolgimento di ogni fase della procedura.
Quanto alla conformità a “buona fede” della condotta della stazione appaltante, viene in rilievo la nozione oggettiva di matrice civilistica di detto principio che ne individua il fondamento nell’obbligo delle parti di agire per la conclusione del procedimento e del reciproco assetto di interessi in vista del quale hanno intrapreso le trattative negoziali.
Nel caso in decisione, in cui si controverete della legittimità del ritiro degli atti di una gara approdata alle soglie della conclusione, l’obbligo di buona fede sancito dal comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 trova il proprio referente generale nell’art. 1337 c.c. che presume il recesso dalle trattative contrario a di buona fede se non è fondato su una giusta causa."
Pertanto è conforme a buona fede il comportamento della pubblica amministrazione che abbia posto le premesse per l’assunzione di un vincolo contrattuale non ancora perfezionatosi, se l’abbandono delle trattative o, come in specie, la revoca della procedura di gara per l’individuazione del contraente, è comprovatamente necessaria per evitare un pregiudizio certo dell’interesse pubblico, anche se sacrifica l’opposto interesse dell’altra parte.
Ne consegue che la tutela anticipata dell’interesse dell’operatore economico esige una chiara e completa motivazione che indichi le sopravvenute e inedite ragioni (idonee a superare la presunzione di contrarietà a buona fede del recesso) a sostegno della decisione di interrompere una procedura selettiva che ha ricevuto adesioni e giustifichi la prevalenza di dette ragioni sulle premesse iniziali che avevano determinato l’indizione della gara pubblica, al fine di dimostrare il legittimo esercizio del potere nel momento in cui ne viene disposta la revoca” (Tar L’Aquila, sent. n. 2/2025).
Posti questi principi, si ritiene che [...] non ha coerentemente motivato la decisione di revocare la procedura selettiva."
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO COMPETITIVO ED EQUO COMPENSO: SE E' FISSATO UN LIMITE MASSIMO AL RIBASSO, L'ENTE SI AUTOVINCOLA A TALE CLAUSOLA (41)
In sede di affidamento diretto, la violazione della clausola del disciplinare che vieti la presa in considerazione di offerte recanti sconti superiori a una determinata soglia configura una violazione del principio di autovincolo e di buona fede. È preclusa alla Stazione Appaltante la possibilità di richiedere o accettare rettifiche postume volte a ricondurre l'offerta economica entro i limiti consentiti, poiché la presentazione di un'offerta rettificata equivale alla formulazione di una proposta contrattuale diversa e tardiva.
"L’U.L.S.S. non doveva tenere conto delle offerte presentate dall’aggiudicatario e dallo Studio (in quanto riportanti una percentuale di sconto superiore al 20%), ritenendole tamquam non essent, questo essendo il solo significato che, sul piano letterale, va attribuito all’espressione «non saranno prese in considerazione»" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 marzo 2024, n. 2787). Inoltre, "l’art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023, stabilendo che “Ogni concorrente può presentare una sola offerta”, ribadisce il principio (non solo di unicità, ma anche) di immodificabilità dell’offerta, ragion per cui essa, una volta decorso il termine fissato per la sua presentazione, non può più essere modificata".
LE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI GARA PREVALGONO SULLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA STAZIONE APPALTANTE
In sede di procedure di evidenza pubblica, l'errore in cui incorra l'Amministrazione nella predisposizione della modulistica di gara non può determinare un affidamento incolpevole in capo all'aggiudicatario laddove la discrasia rispetto ai requisiti di capacità tecnica previsti dal capitolato sia rilevabile attraverso l'esercizio della diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Sussiste infatti una gerarchia differenziata tra gli atti costituenti la lex specialis e la modulistica di gara, con la conseguenza che quest'ultima non può indurre a disattendere le prescrizioni del disciplinare o del capitolato.
«[...] questo errore non può avere determinato un affidamento incolpevole, in quanto rientra nella diligenza professionale la consapevolezza che lo schema di domanda allegata al bando non costituisce parte integrante della lex specialis della gara, costituendo piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall’amministrazione, a scopo meramente esemplificativo [...] la “modulistica” messa a disposizione dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte non può certo prevalere sulle prescrizioni del disciplinare».
FINANZA DI PROGETTO AD INIZIATIVA PRIVATA: DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA E ONERE DEL PROPONENTE DI AGGIORNARE IL PROGETTO ALLE NOVITÀ NORMATIVE (193)
Nella procedura di project financing ad iniziativa privata, la fase preliminare di individuazione del promotore è connotata da un'amplissima discrezionalità, non essendo intesa alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi l'accoglimento della proposta. Non è pertanto configurabile un obbligo della stazione appaltante di invitare i proponenti all'adeguamento delle istanze allo ius superveniens normativo, essendo onere del soggetto privato, che assume l'iniziativa, attivarsi per conformare il progetto al mutato quadro legislativo al fine di preservarne l'attualità e l'interesse pubblico.
"[...] la scelta dell’Amministrazione di un operatore rispetto agli altri che abbiano presentato delle proposte di project financig è caratterizzata da amplissima discrezionalità che non trova i propri limiti di legittimità in una asserita mancata/non corretta comparazione tra le varie proposte formulate e non è coercibile in quanto come evidenziato, la valutazione è intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici predeterminati, ma alla valutazione dell'esistenza stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.
Nel caso in esame, la questione dedotta dalla ricorrente è relativa proprio alla fase pre-procedimentale del progetto di finanza ad iniziativa privata, nella quale le decisioni dell'Amministrazione, come espresse negli atti impugnati, sono scaturite da apprezzamenti di pubblico interesse in ordine all'opportunità (merito amministrativo) della scelta della proposta di parte ricorrente, assieme ad altre, ritenendola non aderente all’interesse pubblico, secondo le motivazioni prospettate nei predetti atti.
Quanto alla censura con cui si denuncia l’assenza di un confronto concreto ed effettivo tra le proposte pervenute, premesso che tale comparazione non è ritenuta necessaria dalla giurisprudenza non essendo la stessa oggetto della valutazione dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 27/08/2024, n. 7258, cit.) [...]"
***
"[...] i principi di fiducia (art. 2 D. 36/2023, secondo cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia) e di buona fede (art. 5 D. 36/2023, secondo cui nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento) non possono essere letti nel senso di imporre all’Amministrazione un comportamento, consistente nel sollecitare l’operatore economico ad apportare i correttivi resi necessari dal mutamento del quadro normativo, in una situazione in cui lo stesso soggetto privato, che aveva assunto l’iniziativa di formulare alla p.a. una proposta, non si era premurato di attivarsi per coltivare il suo stesso interesse economico, anche adeguando la proposta già formulata al mutato quadro normativo medio tempore intervenuto. Peraltro è vero che la ricorrente, nel silenzio dell’amministrazione, ha inoltrato alla stessa due istanze – a maggio e a novembre 2024 - al fine di sollecitare un provvedimento finale sulla valutazione della proposta, ma a seguito del mancato riscontro delle stesse non ha attivato i rimedi processuali previsti all’uopo dall’ordinamento."
DIVIETO DI COMMISTIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE (5)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il principio di segretezza dell’offerta economica impone la netta separazione tra documentazione tecnica ed economica. L’inserimento di dati economici nell’offerta qualitativa determina l’esclusione del concorrente, essendo sufficiente la mera conoscibilità del prezzo prima della valutazione dei profili discrezionali per compromettere l’imparzialità della gara. Tale sanzione non può essere evitata invocando l’affidamento incolpevole derivante da modulistica ambigua, in quanto il principio di autoresponsabilità onera l’operatore economico di una diligenza qualificata che impone la richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante prima della sottomissione dell’offerta.
"La giurisprudenza è costante nel ritenere che le procedure di gara siano regolate dal principio generale di segretezza dell’offerta economica. Tale principio postula la netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica [...] Ne consegue che l’inserimento, da parte della società appellata, di profili dell’importo economico all’interno dell’offerta tecnica non possa che comportarne la sua esclusione. In tale prospettiva, non rileva l’effettivo utilizzo del dato economico nella valutazione, essendo sufficiente la mera conoscibilità dello stesso da parte della Commissione nella fase anteriore alla valutazione economica [...] L’errore commesso risulta, dunque, riferito esclusivamente alla sfera di diligenza professionale del concorrente, secondo il su visto “principio di autoresponsabilità”" (conforme Cons. Stato, V, n. 8011/2022; Cons. Stato, V, n. 2005/2024).
LA LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA GARA PER VIZI ORIGINARI NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (5)
In tema di appalti pubblici, è legittima la revoca della procedura di gara motivata da gravi carenze del progetto esecutivo e da insanabili contrasti tra i documenti di gara (Capitolato e Disciplinare), attesa l'esigenza della Stazione Appaltante di prevenire l'insorgere di contenziosi futuri; tuttavia, il ritardo ingiustificato nell'adozione di tale provvedimento (nella specie, intervenuto dopo oltre un anno dalla verifica di anomalia) comporta la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale, limitatamente al c.d. interesse negativo.
"[...] la responsabilità precontrattuale può ritenersi sussistente a prescindere dalla valutazione di legittimità di qualsiasi provvedimento, siccome la stessa è collegata al comportamento della P.A. che, violando i doveri di correttezza e buona fede, abbia negativamente inciso sulla libertà negoziale del privato e leso il suo legittimo affidamento (cfr., in fattispecie di rimozione dell’atto in autotutela, Cons. Stato - sez. III, 5/7/2024 n. 5959: “la predicata responsabilità pre-contrattuale della P.A., che come è noto prescinde da una valutazione di illegittimità del provvedimento di autotutela e dal suo accertamento in sede giurisdizionale, fondandosi sulla violazione da parte della P.A. dei suoi doveri di buona fede e correttezza in contrahendo (come riconosciuto dalla giurisprudenza già fin da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2018, n. 5, nel senso della “ordinaria possibilità che una responsabilità da comportamento sussista nonostante la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento”, atteso che “nell’ambito del procedimento amministrativo (...) regole pubblicistiche e regole privatistiche non operano, dunque, in sequenza temporale (prime le une e poi le altre o anche le altre). Operano, al contrario, in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione”)”.
In tal senso, la giurisprudenza ha altresì puntualizzato che: “La responsabilità precontrattuale costituisce, quindi, la sede di elezione in cui viene tutelato l’affidamento incolpevole del privato”, chiarendo che, tra le poste risarcibili, rientrano “le chances contrattuali perdute in conseguenza del convincimento che il provvedimento favorevole, poi annullato, fosse, invece, legittimo (Cons. Stato - sez. VI, 3/3/2026 n. 1658, p. 24.8.3).
Venendo al caso di specie, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per far luogo ad un pur limitato risarcimento in favore della ricorrente, date dall’affidamento incolpevole del privato, dalla lesione da esso patita per effetto di un comportamento amministrativo contrario ai doveri di correttezza e di lealtà, dall’imputabilità di tale comportamento a negligenze della Pubblica Amministrazione e, infine, dal nesso causale tra il comportamento e il danno lamentato (su questi aspetti, cfr. Cons. Stato - sez. VI, 3/3/2026 n. 1658, cit., p. 24.8.2)."
CONCORRENTE INDOTTO IN ERRORE DAI MODULI DELLA PIATTAFORMA DI GARA: L'ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA (5)
È illegittimo il provvedimento di esclusione dalla gara di un operatore economico per violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica qualora l'indicazione di elementi economici nel documento tecnico sia stata indotta dall'ambiguità della piattaforma telematica che preveda un campo obbligatorio denominato "Valore offerto" a pena di blocco del sistema. "In presenza di clausole ambigue o di dubbia interpretazione della lex specialis, si deve optare per un’interpretazione che favorisce l’ammissione al procedimento di evidenza pubblica, conformemente al principio del favor partecipationis, per l’attuazione dell’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale (cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 6183 del 14.7.2025; C.d.S. Sez. V Sentenza n. 5871 del 2.7.2024)".
LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E' UN ATTO ENDOPROCEDIMENTALE PRIVO DI EFFICACIA ESTERNA DEFINITIVA E PUO' FONDARSI SU PIU' RAGIONI AUTONOME (5)
La proposta di aggiudicazione non conferisce al destinatario una posizione di affidamento legittimo tale da limitare il potere di autotutela della stazione appaltante, la quale può revocare la procedura per ragioni di razionalizzazione amministrativa e finanziaria.
"Questa la giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi del tema della revoca della aggiudicazione provvisoria (o proposta di aggiudicazione):
- Cons. Stato, sez. VII, 19 dicembre 2024, n. 10220:
“in merito ad un ipotetico o presunto affidamento degli odierni appellanti … per consolidata giurisprudenza amministrativa, la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consentono di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio, con particolare riferimento all'esigenza del raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione (Cons. St., sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707)”;
- Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707:
“la natura giuridica di atto generale del bando e di atto endoprocedimentale della aggiudicazione provvisoria (ora, proposta di aggiudicazione) non consentono … di applicare la disciplina dettata dagli artt. 21 quinquies e 21 nonies, l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma), al pari della revoca della lex specialis che ne è a monte non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario (Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2338)”.
In presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, con conseguente improcedibilità delle doglianze rivolte alle altre ragioni.
"[...] per giurisprudenza costante: “per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2025, n. 9668, ove si cita numerosa giurisprudenza tra cui Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6114 e Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2403, 13 settembre 2018, n. 5362, 3 settembre 2003, n. 437). Ed ancora: “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8566, in cui si cita anche Cons. Stato, sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4866).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato di revoca della gara poggia come detto su almeno due autonome motivazioni sicché, secondo l'insegnamento sopra citato, la legittimità di una sola fa sì che l'atto resista alle censure avverso le altre motivazioni."
PROPOSTE DI PARTENARIATO INVIATE SOTTO LA VIGENZA DEL VECCHIO CODICE: NON C'E' OBBLIGO DI INVITARE I PROPONENTI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PROGETTI (226)
Il principio del tempus regit actum, secondo cui la procedura di gara è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, non trova applicazione nelle fasi preliminari di una proposta di finanza di progetto ad iniziativa privata, la quale rimane soggetta allo ius superveniens fino all'indizione della gara stessa. I principi di fiducia e buona fede non obbligano la Stazione Appaltante a sollecitare l'Operatore Economico all'adeguamento della proposta al nuovo quadro normativo, restando onere del proponente la cura del proprio interesse economico attraverso l'aggiornamento spontaneo del progetto.
"la procedura di affidamento di un contratto è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando... può essere riferita al solo caso in cui l’impulso che avvia la procedura di affidamento sia dato – tramite il bando o un atto equivalente – dalla stessa pubblica amministrazione, e non anche quando... sia stato il soggetto privato... ad avviare l’interlocuzione con la p.a." (TAR Campania, n. 01863/2026); "i principi di fiducia (art. 2 D. 36/2023...) e di buona fede (art. 5 D. 36/2023...) non possono essere letti nel senso di imporre alla p.a. un comportamento, consistente nel sollecitare l’operatore economico ad apportare i correttivi resi necessari dal mutamento del quadro normativo".
AMBIGUITÀ DELLA LEX SPECIALIS SULLA RIBASSABILITA' DELLA MANODOPERA E LIMITI DELL’AUTOTUTELA (41.14)
La mancata indicazione separata dei costi della manodopera, o l'indicazione influenzata da clausole ambigue della lex specialis che generano confusione tra importi assoggettati a ribasso e importi da scorporare, non può comportare l'esclusione dell'offerente né legittimare l'autotutela della Stazione Appaltante laddove l'errore sia imputabile esclusivamente alla formulazione degli atti di gara. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso di tutelare l'operatore economico incolpevole, consentendo la sanatoria o la conservazione dell'offerta che abbia sostanzialmente rispettato i requisiti di legge, dimostrando che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023.
FALSE DICHIARAZIONI PER LIMITI DELLA PIATTAFORMA: SUSSISTE L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE IMMEDIATA PER DIMOSTRARE LA PROPRIA BUONA FEDE (213.13)
"L'introduzione di una dichiarazione imprecisa/inesatta in una piattaforma pubblica comporta, in virtù degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza che gravano sugli operatori economici nei settori dei contratti pubblici, l'obbligo di segnalazione immediata, già prima della gara, all'Amministrazione che la gestisce, al fine di consentirle le valutazioni e gli interventi necessari: obbligo la cui violazione si traduce in colpa."
Inoltre: "Nelle procedure di evidenza pubblica il c.d. falso innocuo è istituto insussistente atteso che, nelle suddette procedure, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente, anche in ossequio al principio di buon andamento dell'amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione".
NON EQUIPOLLENZA TRA LA FIRMA DELLA CARTELLA ZIP E LA SOTTOSCRIZIONE DEI SINGOLI FILES (5)
In tema di gare telematiche, è legittima l'esclusione (o il mancato perfezionamento dell'invio) dell'offerta qualora l'operatore economico, avvalendosi della funzionalità di caricamento massivo, ometta di firmare digitalmente i singoli file contenuti nell'archivio compresso, limitandosi a firmare la cartella .zip, in violazione delle prescrizioni dei manuali operativi della piattaforma. Tale mancanza non è sanabile invocando l'equipollenza della firma del contenitore rispetto al contenuto, né la preventiva registrazione alla piattaforma.
"La sentenza appellata deve essere confermata laddove pone in evidenza la non equipollenza del caricamento dei file non sottoscritti alla validazione finale dell’offerta attraverso la sua sottoscrizione digitale, non surrogabile nemmeno dalla preventiva registrazione del concorrente alla piattaforma digitale, la quale, se può sopperire alla dimostrazione della paternità dell’offerta, non assolve alla funzione della firma digitale di attestare la piena consapevolezza del concorrente in ordine al contenuto degli impegni con la stessa assunti".
INDAGINI PENALI NON DICHIARATE: L'OMESSA DICHIARAZIONE COSTITUISCE UN TENTATIVO DI INFLUENZARE INDEBITAMENTE IL PROCESSO DECISIONALE (98.3.B)
Deve ritenersi anzitutto che l’omissione dichiarativa rientri senza dubbio tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del D. Lgs. n. 36/2023 (si veda, in proposito, T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1324/2024, poi confermato da Cons. Stato, V, n. 7282/2025), potendo più precisamente essere ricondotta nell’ambito della fattispecie “elastica” delineata dall’art. 98, comma 3, lett. b), integrando una “condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.
Si osserva infatti che lo stesso Consiglio di Stato, nel dare conto del sostanziale intervenuto superamento della struttura rigorosamente tipica dell’illecito disciplinare in grado di determinare l’esclusione di un operatore da una gara, ha in tempi recenti sottolineato che “L’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi”, tanto che “Nelle trattive precontrattuali il comportamento contrario a buona fede, cioè sleale o scorretto, dà luogo a responsabilità (art. 1337 c.c.), e può pregiudicare la validità del consenso prestato dall’Amministrazione alla stipula di un negozio, con la conseguenza che il principio di buona fede consente di riconoscere, a carico delle parti, doveri di comportamento ulteriori rispetto a quelli tipizzati, anche se molti obblighi derivanti dall’applicazione di questo principio sono stati tipizzati dal legislatore” (cfr. Cons. Stato, n. 7282/2025 cit.).
Ne discende che “l’omissione di informazioni che non possano consentire all’Amministrazione di valutare adeguatamente la scelta di contrarre o meno con un operatore economico, sono comportamenti contrari al principio di buona fede codificato dal codice dei contratti”, che impone al privato di “fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità (Adunanza Plenaria, sentenza n. 16 del 2020)”, dovendosene pertanto concludere che “Gli obblighi informativi sanciti dagli artt. 1337 e 1338 c.c. hanno per oggetto elementi rilevanti in funzione degli illeciti professionali di cui la stazione appaltante dovrà poi valutare la gravità e la rilevanza rispetto al giudizio di integrità e affidabilità” (ibidem).
RICORSO DEL TERZO CLASSIFICATO: INAMMISSIBILE SE NON VIENE CONTESTATA ANCHE LA POSIZIONE DEL SECONDO GRADUATO (35.1.B)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’impugnazione degli atti di gara con il quale la terza classificata lamenti profili di illegittimità limitatamente alla posizione dell’aggiudicatario, senza contestare la posizione del secondo classificato. In tale ipotesi, l’accoglimento delle censure determinerebbe uno scorrimento della graduatoria a favore dell’impresa seconda classificata, senza recare una concreta utilità al ricorrente, non essendo ravvisabile neppure un interesse strumentale all’annullamento degli atti ai fini della rinnovazione della gara.
Come statuito in sentenza:
“L’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (citando Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017, n. 972).
DECADENZA INCENTIVI LEGITTIMA OLTRE DICIOTTO MESI PER DOCUMENTAZIONE FALSA (21-NONIES.2-BIS)
L'Amministrazione può disporre la decadenza dai benefici economici anche oltre il termine ragionevole di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990 qualora l'interessato abbia fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile, poiché l'affidamento meritevole di tutela presuppone la buona fede del destinatario.
LEGITTIMA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI PER FALSITÀ DOCUMENTALE OLTRE IL TERMINE DI DICIOTTO MESI (21-NONIES.2-BIS)
In materia di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il provvedimento di decadenza adottato dall'amministrazione resistente a seguito del riscontro di falsità documentali non è soggetto al termine decadenziale di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990. La falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e imputabile al beneficiario, impedisce il consolidamento di un affidamento legittimo, consentendo l'intervento repressivo anche oltre il termine ordinario, indipendentemente dall'accertamento definitivo in sede penale della condotta di falso.
ILLEGITTIMA LA PROROGA DEL CONTRATTO CHE MODIFICA LE CONDIZIONI ECONOMICHE ORIGINARIE (120.11)
È nulla la clausola della lex specialis che esclude preventivamente ogni diritto di azione o risarcimento in favore degli operatori economici in caso di ritiro della procedura di gara, in quanto la Stazione Appaltante non può imporre la rinuncia anticipata alla tutela giurisdizionale per eventuali comportamenti illeciti. Tuttavia, la revoca della gara è legittima se fondata su sopravvenute e documentate esigenze di interesse pubblico correlate alla riorganizzazione strutturale delle aree di servizio. In tale contesto, la proroga del servizio transitorio non può comportare una revisione dei prezzi, poiché l'alterazione delle condizioni economiche trasforma la proroga in un rinnovo contrattuale illegittimo.
LIMITI ALL'AUTOTUTELA TARDIVA E TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO (5.1)
Il legittimo affidamento del privato prevale sull'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio qualora sia decorso il termine di diciotto mesi e non sussista una condotta mendace o fraudolenta del beneficiario. La conoscenza, da parte dell'amministrazione, di elementi informativi che integrano le singole istanze edilizie e ne rivelano il disegno unitario impedisce la configurazione di quell'errore scusabile che legittimerebbe l'autotutela tardiva ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della Legge 241/1990.
L'AUTOTUTELA OLTRE IL TERMINE DECADENZIALE RICHIEDE LA COMPROVATA FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI (21NONIES.2BIS)
Il superamento del termine decadenziale per l'annullamento d'ufficio è consentito solo se il titolo è stato conseguito con false rappresentazioni dei fatti; tale ipotesi è esclusa qualora l'amministrazione, attraverso sopralluoghi e relazioni tecniche depositate, fosse posta in condizione di conoscere il quadro complessivo delle opere, consolidando così il legittimo affidamento del privato.
LEGITTIMITA' CLAUSOLA SOSTITUZIONE FARMACI IN SCADENZA PER RISCHI OGGETTIVI
Nelle procedure di gara per la fornitura di medicinali, è legittima la clausola che impone al fornitore l'obbligo di sostituzione o rimborso dei prodotti in scadenza, anche se consegnati entro i termini di vita utile, qualora sopravvengano circostanze oggettive che ne determinino l'inutilizzabilità, rientrando tale evenienza nell'ordinario rischio d'impresa di settore.
OFFERTA IMPOSSIBILE: E' TALE QUELLA CHE PRESENTA MODALITA' IRREALISTICHE PER ADEMPIERE ALLA PRESTAZIONE (107)
L’offerta dell’aggiudicataria non può ritenersi né impossibile né plurima o alternativa ad altra presentata contestualmente.
Dal primo punto di vista, va richiamato l’indirizzo, secondo il quale si ha offerta impossibile, tale da consentirne l’esclusione, laddove risultino irrealistici, ossia impossibili da rispettare, i tempi e le modalità indicati dall’offerente, in modo da rendere del tutto inipotizzabile che la prestazione sia effettivamente eseguita come indicato nell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 26 maggio 2022, n. 4225; id., sezione V, 28 gennaio 1997, n. 100).
Quanto al tema delle offerte plurime o alternative, la giurisprudenza ha stabilito che il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; id., sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442; id., 1 aprile 2022, n. 2413).
Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).
ILLEGITTIMA L'AUTOTUTELA TARDIVA SE LA PA CONOSCEVA L'UNITARIETÀ DEL DISEGNO PROGETTUALE (5.1)
Ai fini dell'esercizio del potere di autotutela oltre il termine di legge, la deroga fondata sulla falsa rappresentazione dei fatti non è configurabile qualora l'Amministrazione, attraverso l'attività istruttoria o sopralluoghi precedenti, abbia acquisito piena contezza del disegno progettuale unitario. In tale ipotesi, l'inerzia dell'ente pubblico consolida la posizione del privato, il cui affidamento diviene meritevole di tutela secondo i principi di correttezza e buona fede.
TERMINE PER L'AUTOTUTELA E LIMITI DELLA FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI (5.2-BIS)
Il superamento del termine per l'annullamento d'ufficio del titolo abilitativo è ammesso solo se il beneficiario ha indotto in errore l'amministrazione con dichiarazioni false o reticenti; tuttavia, la tutela dell'affidamento legittimo prevale qualora l'ente fosse già a conoscenza del reale stato dei luoghi o avesse gli elementi per verificarlo con l'ordinaria diligenza istruttoria.
LEGITTIMA L'ALLOCAZIONE AL FORNITORE DEL RISCHIO DI OBSOLESCENZA DEI MEDICINALI
In tema di appalti farmaceutici, è legittima la clausola che impone all'appaltatore il ritiro o il rimborso dei medicinali in scadenza, poiché tale onere non altera l'equilibrio contrattuale ma risponde a obiettive esigenze di gestione dei rischi legati all'obsolescenza dei prodotti, rimanendo l'eventuale uso strumentale della clausola confinato alla fase dell'esecuzione.
TERMINE PER L'AUTOTUTELA DECORRE ANCHE IN PRESENZA DI PARCELLIZZAZIONE PROGETTUALE CONOSCIUTA
L'esercizio del potere di autotutela oltre il termine di diciotto mesi è illegittimo qualora l'Amministrazione non provi che la falsa rappresentazione del privato sia stata la causa determinante dell'errore; tale prova è esclusa se l'ente era già in possesso di documentazione descrittiva dell'intero intervento o aveva effettuato sopralluoghi prima del decorso del termine.
LIMITI ALL'AUTOTUTELA TARDIVA E LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA SCIA EDILIZIA (21.1)
In tema di SCIA edilizia, il superamento del termine per l'annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies L. 241/1990 è consentito solo in caso di falsa rappresentazione della realtà tale da distorcere la percezione dell'Amministrazione. Tale condizione è esclusa qualora l'ente locale abbia acquisito, nell'ambito di precedenti controlli o sopralluoghi, documentazione tecnica idonea a rappresentare il quadro unitario degli interventi, con la conseguenza che l'eventuale annullamento disposto oltre il termine legale deve ritenersi illegittimo per violazione del principio del legittimo affidamento.
TERMINE PER L'AUTOTUTELA PRECLUSO SE LA PA POSSIEDE GIÀ I DOCUMENTI (21-NONIES.1)
Ai fini dell'esercizio del potere di autotutela oltre il termine ragionevole previsto dalla legge, la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi non è configurabile qualora l'Amministrazione disponga già degli elementi documentali necessari per accertare la verità storica. L'onere di diligenza istruttoria impone all'ente di verificare gli atti presenti nei propri archivi, escludendo che l'errore valutativo possa essere addebitato esclusivamente al privato in presenza di dati oggettivamente riscontrabili.
ANNULLAMENTO D'UFFICIO ILLEGITTIMO OLTRE I TERMINI SENZA PROVA DI DOLO (5.1)
Il superamento del termine per l'annullamento d'ufficio di un titolo abilitativo è ammesso solo se il beneficiario ha indotto in errore l'Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà. Qualora gli elementi conoscitivi siano già nella disponibilità dell'ente, l'errore è imputabile esclusivamente alla negligenza della stazione appaltante o dell'ufficio tecnico, con conseguente tutela del legittimo affidamento del privato e inoperatività della deroga temporale prevista per i casi di dolo o colpa grave.
CAPITOLATO PRESTAZIONALE: L'IPOTETICO USO DISTORTO DI UNA SUA CLAUSOLA NON E' SUFFICIENTE PER DIMOSTRARE L'IMMEDIATA LESIVITA' DELL'ATTO (5)
La ricorrente impugna la clausola del capitolato normativo e prestazionale relativo al sistema dinamico di acquisizione nella parte in cui prevede l’impegno del fornitore anche nel caso il farmaco sia stato consegnato entro i due terzi della vita utile, al ritiro dei medicinali in scadenza e alla loro sostituzione o, in alternativa, al loro rimborso, qualora la Stazione appaltante ne faccia richiesta almeno 60 giorni prima del termine della vita utile del prodotto.
Secondo la ricorrente tale clausola sarebbe immediatamente lesiva in quanto, prevedendo la assunzione di un obbligo incondizionato da parte delle imprese appaltatrici a ritirare e rimborsare i farmaci oggetto della fornitura ancora inutilizzati e prossimi alla scadenza, renderebbe ex ante incerta la remunerazione della commessa facendone dipendere il costo da elementi esogeni e scaricherebbe le disfunzioni derivanti da una non accorta pianificazione degli ordinativi da parte delle aziende sanitarie sulle imprese esecutrici che si vedrebbero costrette a soddisfare anche ordini costituenti inutile fonte di spreco di merce che avrebbe potuto essere proficuamente allocata altrove. Ciò darebbe luogo ad un grave ed irragionevole squilibrio contrattuale oltre che all’impossibilità di formulare un’offerta consapevole ai fini della partecipazione alla gara.
Il TAR ritiene che la presenza di tali clausole all’interno del capitolato non impedisca la formulazione di una offerta consapevole da parte delle imprese di settore che intendano partecipare alla gara.
Il rischio di sopravvenienze che incidano sulla utilizzabilità dei prodotti farmaceutici è infatti connaturato alle dinamiche del mercato inerente la loro commercializzazione e, potendosi tali evenienze presentare anche prima della fornitura dei prodotti alle aziende sanitarie, la loro incidenza sui costi aziendali non costituisce un elemento estraneo ai normali calcoli di convenienza economica che stanno alla base della determinazione del corrispettivo richiesto.
La tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la Stazione appaltante potrebbe imporre il ritiro e la sostituzione (o il rimborso) dei farmaci giunti al termine della loro vita utile (non in dipendenza di sopravvenienze ma) a causa di sue errate previsioni di acquisto, si basa sulla ipotesi che la parte pubblica, in fase di esecuzione del contratto, possa strumentalizzare la clausola facendone una utilizzazione contraria a buona fede intesa sia come canone interpretativo che come criterio di esecuzione del contratto.
Una siffatta congettura non può tuttavia essere posta a sostegno della censura sia perché la clausola è legittima nella misura in cui risponde ad obiettive esigenze di allocazione dei rischi, sia perché il suo possibile uso strumentale non è allo stato un problema attuale attenendo alla fase di esecuzione del contratto.
ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE POSTUMA DEI CRITERI VALUTATIVI E VALUTAZIONI TECNICHE BASATE SU TEST IMPROPRI (5.1)
È illegittimo il provvedimento di esclusione basato sul mancato superamento della soglia di sbarramento qualora la Commissione giudicatrice abbia penalizzato l'offerta tecnica valorizzando l'assenza di caratteristiche non richieste dalla lex specialis o fondando il proprio giudizio su test operativi eseguiti in violazione delle istruzioni d'uso dei dispositivi offerti o su campioni di pazienti non coerenti con l'oggetto del lotto.
ESCUSSIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA: NON E' AUTOMATICA E L'ENTE E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONDOTTA NEGLIGENTE DELL'OFFERENTE (106)
La revoca dell’aggiudicazione è intervenuta giacché, nel termine assegnato, più volte prorogato, la ricorrente non è stata in grado di produrre, come previsto dalla lex specialis di gara, una garanzia a “copertura anche in caso di danno prodotto dal materiale oggetto della fornitura a T. o a Terze parti in relazione alla difettosità del prodotto originario fornito” (c.d. “garanzia prodotto”) per il massimale richiesto.
La ricorrente ha dedotto l’anomalia ed illogicità della richiesta di T. S.p.a., posto che, tanto più per il fatto che si tratta di prodotti “a catalogo”, acquistabili sul mercato, il fornitore non potrebbe assumersi i rischi derivanti da difetti di fabbricazione. Infatti, allega la ricorrente, sono state riscontrate difficoltà nel reperire tale prodotto assicurativo a seguito della richiesta di T. S.p.a., in quanto destinato, appunto, ai soli produttori del bene.
In materia di garanzia provvisoria è intervenuto, di recente, un significativo arresto della Corte di Giustizia dell’Unione europea (Corte giustizia UE sez. VIII, 26/09/2024, n.403), che nello statuire come “i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, quali enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato” (par. 71), ha imposto la necessità di una valutazione caso per caso della condotta del concorrente. Segnatamente, “l'incameramento automatico di tale cauzione così prestabilita, indipendentemente dalla natura delle regolarizzazioni eventualmente operate dall'offerente negligente e, pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione individuale, non appare compatibile con le esigenze derivanti dal rispetto del principio di proporzionalità”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente documentato di essersi attivata per venire incontro alle richieste della stazione appaltante, in un costante dialogo con questa, interpellando diverse compagnie assicuratrici, cercando di risolvere le criticità riscontrate, fino a richiedere al proprio garante originario, seppure in tempi non compatibili con la stipula del contratto, essendo intervenuta la revoca, un adeguamento delle clausole nel senso voluto da T. S.p.a.
Il TAR accoglie il ricorso e inibisce a T. S.p.a. l’escussione della garanzia provvisoria.
DICHIARAZIONI RETICENTI E/O FALSE DEL CONCORRENTE: IL CONTRADDITTORIO NECESSARIO NON E' INVOCABILE (95.1.E)
Il TAR – dopo aver sottolineato l’omessa menzione, nella dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante della ricorrente in data 27 dicembre 2024, della sentenza di condanna penale già pronunciata in pubblica udienza il 23 ottobre 2024 – ha affermato che il delitto di cui all’art. 356 c.p. nel caso di specie rileva ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, commi 2 e 3, ed assume particolare pregnanza negativa sia perché espressamente contemplato dall’art. 94, comma 1 lett. b) tra i delitti automaticamente ostativi alla partecipazione alla gara, ove accertati in via definitiva; e sia perché le violazioni contestate al legale rappresentante della ricorrente erano state commesse nell’ambito di appalti della stessa natura (servizi di refezione scolastica) di quella oggetto di gara.
Per quanto concerne l'asserita violazione della regola del contraddittorio (v. Linee guida ANAC n. 6 punto 13.1 e Cons. Stato, sez. V. n. 489/2022 e 5730/2020) – deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 21-octies, L. n. 241/1990, neppure sotto questo profilo il provvedimento amministrativo può ritenersi affetto da invalidità, avendo la Pubblica amministrazione dimostrato in giudizio che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
In ogni caso rileva considerare che non è consentito invocare il principio del contraddittorio quando l’impresa abbia reso dichiarazioni false o reticenti al fine di eludere l’esclusione, poiché ciò contrasterebbe con i principi di lealtà e trasparenza che devono permeare la procedura di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, nn. 1412/2016 e 5589/2025; Sez. III, n. 4192/2017).
TERMINE AUTOTUTELA NON OPERA IN PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE FALSA
Il termine per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di ammissione agli incentivi non trova applicazione qualora il beneficio sia stato conseguito mediante la presentazione di documenti contraffatti o dichiarazioni mendaci, prevalendo l'interesse pubblico al recupero di risorse collettive indebitamente percepite.
LEGITTIMA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI PER DOCUMENTAZIONE FALSA NONOSTANTE LA PRESCRIZIONE PENALE
La presentazione di dati non veritieri o documenti contraffatti in sede di richiesta di incentivi energetici giustifica la decadenza dal beneficio e il recupero dell'indebito, in quanto la condotta mendace impedisce il decorso del termine per l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990; l'amministrazione può fondare il proprio convincimento sulle risultanze delle indagini penali, la cui valenza probatoria non è inficiata dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
ILLEGITTIMA L'AUTOTUTELA TARDIVA SENZA PROVA DI FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI
In materia di titoli edilizi, è illegittimo il provvedimento di annullamento d'ufficio adottato oltre il termine di diciotto mesi qualora l'amministrazione fosse già a conoscenza del quadro unitario degli interventi. La parcellizzazione delle istanze non configura una falsa rappresentazione dei fatti idonea a sospendere la decadenza se tale modalità è stata concordata o suggerita dagli uffici tecnici della stazione appaltante.
SEMPRE AMMESSA LA SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIA PRIVA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (104.6)
Ai sensi dell'art. 104, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve consentire all'operatore economico di sostituire l'impresa ausiliaria che risulti priva dei requisiti di partecipazione, indipendentemente dalla natura dell'errore (anche se imputabile a colpa) commesso dal concorrente in sede di qualificazione. Tale facoltà risponde all'esigenza di non penalizzare l'ausiliata per circostanze attinenti alla sfera di un soggetto terzo, garantendo il rispetto dei principi del risultato e del legittimo affidamento.
ERRORE MATERIALE NELL'AGGIUDICAZIONE: CORREZIONE POSSIBILE SE RICONOSCIBILE COME PALESE SECONDO UN CRITERIO DI NORMALITA' (5)
Occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale che, in materia di errore materiale, ha chiarito che “ciò che si richiede al fine di poter identificare un errore materiale e, quindi, procedere legittimamente alla sua rettifica, è che l’espressione erronea sia univocamente riconoscibile come tale, ovvero come frutto di un ‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà. Occorre, in particolare, che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto” (cfr. TAR Lazio sez. III, n. 8420/2021).
GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE: RILEVA ANCHE UNA SINGOLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE (ANCHE SE CON GIUDIZIO ANCORA PENDENTE) (98.3.C)
Ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), la Stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico qualora accerti che l’offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
Tra gli elementi sufficienti a integrare il grave illecito professionale, l'art. 98, comma 3, lett. c), cit., individua tutte quelle condotte dell’operatore economico, che dimostrino significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento.
Del resto, il Codice dei contratti pubblici, nell'individuare i presupposti per l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara, riconosce che anche un singolo episodio può rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico.
Conseguentemente, la valutazione di inaffidabilità del Comune di B. (Stazione appaltante nel caso in esame) non può dirsi viziata per il sol fatto che essa trovi fondamento nella sola determinazione di risoluzione per inadempimento del Comune di P., dovendosi, invece, ritenere che la risoluzione contrattuale del Comune di L. - di per sé sola irrilevante ai fini dell'esclusione della società ricorrente (in quanto intervenuta oltre tre anni prima dall'indizione della gara) - sia stata richiamata dall’Amministrazione resistente soltanto ad ulteriore conforto della decisione amministrativa così come assunta.
Tale conclusione non può essere revocata in dubbio dalla circostanza per cui il predetto scioglimento contrattuale è oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, dal momento che la risoluzione non deve avere il carattere della definitività.
***
Sotto altro profilo, la ricorrente censura il provvedimento di esclusione, asserendo che nessun obbligo dichiarativo incombeva su di essa, dal momento che la risoluzione disposta dal Comune di P. era già inserita, alla data della scadenza del termine per la partecipazione, nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE).
A tal proposito il TAR rileva che la ricorrente non ha fornito alcuna prova che l'annotazione relativa alla risoluzione disposta dal Comune di P. fosse effettivamente presente nel FVOE.
In secondo luogo, data la rilevanza della vicenda sottaciuta sia nel Documento di Gara Unico Europeo sia nella relativa dichiarazione allegata allo stesso, risulta evidente che la condotta omissiva della società ricorrente ha costituito violazione dei principi della fiducia, buona fede e correttezza, sanciti dagli artt. 1, 2 e 5 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Pertanto, la violazione dell’obbligo dichiarativo che incombeva sulla ricorrente è tale di per sé da connotare in termini di gravità la condotta dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 96, comma 14, cit., venendo in considerazione una condotta omissiva e fuorviante dell’operatore dolosamente preordinata a influenzare il processo decisionale della Stazione appaltante in merito alla sussistenza o meno dei requisiti di partecipazione.
DOCUMENTAZIONE SOTTOSCRITTA DA SOGGETTO PRIVO DI POTERI: IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON AMMETTE UNA SANATORIA POSTUMA (101.1)
A fronte della radicale assenza di sottoscrizione del legale rappresentante su ogni documento e dell’inequivoca prescrizione della lex specialis che richiedeva espressamente che tutta la documentazione di gara venisse sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (prescrizione peraltro sanzionata a pena di esclusione), da un lato, non può operare il soccorso istruttorio nei termini prospettati dalla soc. ricorrente né alcuna forma di sanatoria postuma da parte di detto rappresentante, considerato che gli operatori economici partecipanti erano tenuti, in ossequio al principio di autoresponsabilità, a prestare particolare attenzione alla corrispondenza della firma digitale apposta ai file contenenti la documentazione di gara rispetto al soggetto (legale rappresentante) cui la documentazione risultava intestata.
Vicende penali dell'amministratore e obblighi dichiarativi: prevale il giudizio sull'affidabilità concreta dell'impresa (96.14)
Ritiene il Collegio che la vicenda in cui è incorso l'Amministratore Delegato dell'impresa aggiudicataria controinteressata assuma astratta rilevanza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 95, comma 1, lett. e), 94 e 98, comma 3, lett. g) del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi della contestazione di reati nei confronti dell’amministratore della società partecipante alla gara, per i quali l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione.
Occorre valutare se alla controinteressata possa essere addebitata una omissione dichiarativa, per non aver comunicato alla stazione appaltante le vicende penali in cui è incorso il soggetto citato (e la conseguente adozione delle misure di self cleaning), se non in seguito alla proposizione del ricorso. A tale quesito deve essere data risposta positiva.
Ai sensi dell’art. 96, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, «se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6».
L’art. 96, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce inoltre che «[l]’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98».
Anche il principio di buona fede sancito all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 fa sorgere un dovere dell’operatore economico di fornire all’Amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità.
Dunque, alla luce della normativa sopra richiamata, oltre che del generale principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara – può ritenersi che l'aggiudicataria abbia illegittimamente omesso di comunicare alla Stazione appaltante le vicende sopravvenute riguardanti l'Amministratore Delegato, una volta venutane a conoscenza.
Tuttavia, l’omessa comunicazione di una circostanza rilevante ai fini della partecipazione alla gara è priva di autonoma rilevanza escludente, ma può concorrere nel giudizio di affidabilità dell’operatore, unitamente al fatto non dichiarato (cfr. in questi termini Cons. Stato, 11 settembre 2025, n. 7282).
In primo luogo, i fatti ascritti all'Amministratore Delegato non risultano di gravità tale da incidere ex se sull’affidabilità e integrità dell'impresa, considerato che le vicende penali in questione, non definitivamente accertate, attengono a condotte rispetto alle quali l’aggiudicataria è del tutto estranea e, inoltre, che la misura cautelare è stata revocata una volta trascorso un lasso temporale non particolarmente significativo.
In secondo luogo, le misure di self cleaning adottate dalla stazione appaltante devono essere oggetto di una positiva valutazione (immediata cessazione dal ruolo aziendale; adozione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001; verifica sulle prassi interne nel settore giuslavoristico).
LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DEL TITOLO EDILIZIO OTTENUTO MEDIANTE FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI VINCOLI IDROGEOLOGICI
In tema di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della L. n. 241/1990, l'onere motivazionale gravante sull'Amministrazione in ordine all'interesse pubblico è attenuato qualora il provvedimento annullato sia stato ottenuto sulla base di rappresentazioni grafiche o dichiarazioni del privato non veritiere, tali da aver falsato la percezione dei presupposti di fatto o di diritto. In tale ipotesi, non è configurabile una posizione di affidamento legittimo in capo al privato, prevalendo l'esigenza di ripristino della legalità violata per fatto a lui imputabile.
ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE SE IL PORTALE IMPEDISCE L'INDICAZIONE SEPARATA DEI COSTI DELLA MANODOPERA (108.9)
In tema di appalti pubblici, l'omessa indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza nell'offerta economica non determina l'esclusione del concorrente qualora la piattaforma telematica o la modulistica predisposta dalla stazione appaltante rendano materialmente impossibile l'inserimento di tali voci. In simili ipotesi, a tutela del principio del legittimo affidamento e del favor participationis, l'errore indotto dalla disciplina di gara o dal comportamento della stazione appaltante non può pregiudicare il concorrente che abbia seguito le istruzioni della lex specialis, imponendo all'amministrazione di attivare il soccorso istruttorio o richiedere giustificativi in sede di verifica dell'anomalia.
LEGITTIMO IL RITIRO DELLA GARA PER PERICOLO DI COLLUSIONE (1.2)
In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante può legittimamente annullare in autotutela l'intera procedura di gara qualora riscontri indici gravi e precisi di collegamento sostanziale tra i concorrenti idonei a generare un pericolo di turbativa concorrenziale; in tale ipotesi, l'interesse pubblico al ripristino della legalità e al corretto impiego dei finanziamenti prevale sull'interesse del privato alla stabilità del provvedimento favorevole, specie se quest'ultimo ha concorso a determinare l'illegittimità con condotte non trasparenti.
LEGITTIMO L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA GARA PER SOSPETTA TURBATIVA ANCHE SE DIVISA IN LOTTI (1.2)
L'esercizio del potere di autotutela sugli atti di gara è legittimo laddove supportato dall'interesse pubblico alla salvaguardia della concorrenza, intesa come mezzo per il conseguimento del miglior risultato nell'affidamento dei contratti. La natura unitaria dell'atto di indizione della gara permette il ritiro dell'intera procedura anche a fronte di vizi localizzati in singoli lotti, qualora essi denotino un quadro complessivo di pericolo per la libertà di competizione e l'efficienza della spesa pubblica.
RATING DI LEGALITA' SCADUTO DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: SE RINNOVATO PRIMA DELL'AVVIO DEL CONTRATTO, L'AGGIUDICAZIONE E' LEGITTIMA (17.5)
Risulta legittima l’aggiudicazione in favore di una impresa che nel corso di gara abbia perso, a causa di naturale scadenza, il requisito del rating di legalità (essendo scaduto il relativo certificato) ma del quale abbia ottenuto il rinnovo entro un termine ragionevole, prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da assicurare la continuità sostanziale del relativo possesso.
In altri termini, in coerenza con i canoni ermeneutici esplicitati nella giurisprudenza succitata, nelle gare pubbliche la perdita temporanea del rating di legalità (a causa della scadenza del relativo certificato) non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta. Legittimamente quindi la stazione appaltante ha valorizzato il possesso del requisito (presente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte) e si è sincerata, sebbene a valle di un sollecito proveniente da terzi, dell’avvio delle pratiche di rinnovo dello stesso in modo da garantire la stipula del contratto con una impresa in possesso del requisito premiale richiesto e valutato.
INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE DI AUTOTUTELA ALLA RIDETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI ENERGETICI (21-NONIES.1)
La rideterminazione degli incentivi energetici operata dal GSE a seguito di controlli ispettivi non costituisce esercizio del potere di autotutela discrezionale, bensì attività di verifica doverosa della sussistenza dei requisiti di legge, con la conseguenza che tale potere non è soggetto al termine decadenziale di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
OFFERTA TECNICA INDETERMINATA E CONDIZIONATA SE PREVEDE MODIFICHE STRUTTURALI NON AUTORIZZATE (1.1)
L'offerta tecnica che subordina la propria fattibilità a interventi edilizi strutturali sui locali messi a disposizione, non previsti dalla legge di gara e i cui costi non sono stati quantificati né autorizzati dall'amministrazione, deve essere esclusa in quanto offerta condizionata, incerta nel contenuto e lesiva dei principi del risultato e della parità di trattamento tra i concorrenti.
"VALORE OFFERTO" NEL FILE "OFFERTA TECNICA": L'ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA SE L'IMPRESA SI E' ATTENUTA ALLA MODULISTICA DELLA STAZIONE APPALTANTE (5.2)
Giova premettere che secondo consolidata giurisprudenza “non può essere sanzionata un’impresa che rende una dichiarazione conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Tanto è del resto conforme a consolidati principi giurisprudenziali, secondo cui la circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può ridondare a danno del medesimo, in violazione dei principi di massima partecipazione alle gare e di tutela del legittimo affidamento delle concorrenti in buona fede; ciò anche quando la predisposta modulistica risulti non conforme alla legge di gara, in quanto l’obiettiva incertezza così ingenerata dalla stessa stazione appaltante non può pregiudicare il concorrente determinandone l’esclusione per aver compilato l’offerta in conformità al facsimile predisposto, dovendo in tal caso prevalere il favor partecipationis, anche in applicazione del più generale principio di tutela dell’affidamento” (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2019, n. 2917).
Tanto chiarito, trasponendo alla fattispecie le riportate coordinate ermeneutiche risulta che la ricorrente si è attenuta alle prescrizioni della disciplina di gara, le quali hanno previsto la predisposizione di due distinti file, richiedendo in quello denominato “Offerta Tecnica” l’inserimento del “valore offerto”.
A ciò è conseguito un ragionevole e legittimo affidamento dell’esponente sulla regolarità della procedura ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, non potendo la stazione appaltante elidere tale affidamento sull’assunto che la piattaforma e la relativa modulistica non siano state dalla stessa predisposte, posto che, per come dedotto dalla difesa della ricorrente, l’amministrazione resistente ha fatto proprie le caratteristiche e la funzionalità della piattaforma.
Sotto concorrente profilo, poi, la giurisprudenza ha chiarito che “il divieto di commistione va apprezzato in concreto e non in astratto, nel contesto di un esercizio proporzionato e ragionevole della discrezionalità tecnica e con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere effettivamente tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza di tale offerta” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2020, n. 2732).
ILLEGITTIMITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA INDETERMINATA E DELLA LEX SPECIALIS AMBIGUA SUL RIBASSO (101.1)
È illegittima l'aggiudicazione disposta in favore di un concorrente la cui offerta economica risulti indeterminata o frutto di una complessa ricostruzione operata d'ufficio dalla stazione appaltante, in sostituzione della volontà del dichiarante; parimenti, deve essere annullata la lex specialis che, per l'oscurità delle clausole relative alla determinazione della base d'asta, non consenta agli operatori economici di quantificare correttamente il ribasso percentuale offerto.
REVOCA LEGITTIMA DELL'AGGIUDICAZIONE: LA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA PA SUSSISTE SE SI PROVA UN COMPORTAMENTO CONTRARIO A BUONA FEDE (5)
In linea di principio, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, anche in caso di revoca legittima degli atti di aggiudicazione di gara può sussistere responsabilità in capo all'amministrazione che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza, inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l'appalto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2023, n. 9494); e ciò anche in ragione del principio per cui le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro concernente invece la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2021 n. 21).
In questa direzione, pertanto, non viene in rilievo l'attività provvedimentale dell’Amministrazione (l'esercizio diretto ed immediato del potere) bensì il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all'esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla Stazione Appaltante nel corso della gara, di modo che rilevano le regole di diritto privato la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; e ciò in quanto anche per l’Amministrazione le regole di correttezza e buona fede, così come per i privati, sono regole di responsabilità (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 novembre 2023, n. 9494 che richiama Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4514).
In applicazione delle suddette regole di diritto privato spetta a chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, vale a dire il proprio affidamento incolpevole e la lesione di tale affidamento determinata da una condotta contraria ai doveri di correttezza e lealtà della pubblica amministrazione, nonché la lesione della libertà di autodeterminazione, il pregiudizio economico sofferto e il nesso causale tra questi e la condotta scorretta imputata all’Amministrazione secondo i parametri del dolo o della colpa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n. 5).
Orbene, nel caso di specie risulta che l’Amministrazione ha legittimamente esercitato il potere di revoca dell’aggiudicazione per sopravvenienze, con conseguente rispetto delle ‘regole di legittimità amministrativa’; mentre, quanto al rispetto delle “regole di correttezza”, la domanda di responsabilità precontrattuale di S.C. è genericamente proposta, mediante sostanziale rinvio all'esposizione in fatto, senza che risulti dimostrata la violazione di regole di correttezza e buona fede che abbia leso il legittimo affidamento della società ricorrente al mantenimento della procedura concorsuale e dell’aggiudicazione della gara.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE: LA REVOCA NON RICHIEDE UN PARTICOLARE ONERE MOTIVAZIONALE (5)
Per giurisprudenza pacifica, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, l’aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, non conclusivo del procedimento di gara, inidoneo ad attribuire in modo stabile il bene della vita (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5438; Cons. Stato, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 5863).
La natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell’aggiudicazione provvisoria, spiega la non tutelabilità processuale di quest’ultima ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2023, n. 8273; Cons. Stato, Sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707; Cons. Stato, sez. V 20 agosto 2013, n. 4183): la sua revoca non è, cioè, qualificabile in senso stretto alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, tale da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14/05/2024 n. 4309).
CONCORRENTE CHE NON DICHIARA PENDENZE PENALI NON RICOMPRESE NELL'ELENCO TASSATIVO DEL CODICE: VA ESCLUSO (98.3.b)
La questione all’esame di questo Collegio è se: “l’omissione dichiarativa di pendenze penali a carico dell’operatore economico, per reati non ricompresi nell’elencazione tassativa indicata dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), possa legittimare l’esclusione dalla gara, in fattispecie, come quella in esame, nell’ambito della quale sia stata valutata negativamente da parte dell’Ente comunale l’affidabilità ed integrità del suddetto operatore, il quale è stato accusato di condotte penali (estorsione) contestate anche in relazione ad un servizio espletato per conto della stessa Amministrazione appaltante, e in costanza di rapporto, e che risulta coinvolto in altri procedimenti penali nell’ambito dei quali il Comune si è già costituito parte civile, o è in procinto di costituirsi”.
Al suddetto quesito il Collegio ritiene di dare risposta positiva.
Nel caso in esame, la valutazione di inaffidabilità complessivamente espressa dall’amministrazione non può ritenersi irragionevole o illogica nel quadro degli spazi di discrezionalità ad essa rimessi, tenuto conto che “il reato di estorsione, insieme agli altri ad esso connessi, è stato contestato in relazione ad un servizio espletato per conto del Comune di Otranto”, pertanto non è possibile “stipulare un contratto con un operatore economico sulla cui professionalità si dubita, tanto da contrapporsi in un processo penale”, nel quale lo stesso Ente municipale si è costituito parte civile.
L’intero sistema dei contratti pubblici si ispira al principio della ‘buona fede’, espressamente codificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023; una disposizione che, mediante il ricorso alle categorie dell’affidamento e della buona fede precontrattuale, si preoccupa di distribuire i rischi dell’invalidità degli atti del procedimento di evidenza pubblica, collegandoli ad oneri informativi.
Ciò premesso, il Collegio condivide gli esiti argomentativi a cui è giunto il Giudice di prima istanza, il quale ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, deve ritenersi legittimo il provvedimento di esclusione comminato nei confronti di un operatore economico che abbia omesso di comunicare le pendenze giudiziarie nelle quali è coinvolto, ciò anche se tali pendenze non riguardino ipotesi di reato ricomprese tra quelle tassativamente indicate dal Legislatore come causa di esclusione automatica o non automatica ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, laddove, come nella specie, tale omissione dichiarativa ha violato i principi guida indicati dal nuovo codice dei contratti (d.lgs. n. 36 del 2023), rappresentati dal principio del risultato (art. 1), dal principio di buona fede (art. 5), nonché dal principio della fiducia introdotto dall’art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023.
ASSERITA ILLICEITA' DELL'OGGETTO DI GARA: NON SUSSISTE SE IL BREVETTO DEL FARMACO ERA SCADUTO (2 - 5)
La ricorrente ha lamentato l’illiceità dell’oggetto della procedura di gara poiché integrante i reati di contraffazione, utilizzo e acquisto di prodotti contraffatti (artt. 473 e ss. e 712 c.p.), la violazione dei diritti di privativa industriale ed esclusiva, con particolare riferimento agli effetti della brevettazione e ai diritti esclusivi conseguenti al brevetto, degli obblighi assunti contrattualmente dall’Azienda Sanitaria nei confronti della società stessa per la fornitura in esclusiva del farmaco, nonché del principio di buona fede, del legittimo affidamento e di proporzionalità.
Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza, (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8363/2003), l’invenzione “d’uso” ha per oggetto l’utilizzazione della sostanza o della composizione di sostanze, mentre l’invenzione “di prodotto” concerne, in campo farmaceutico, solo il principio attivo. Ne consegue che il presupposto per l'inserimento dei farmaci in lista di trasparenza è che si tratti di medicinali non coperti dal brevetto.
Nel caso di specie il brevetto “di prodotto” era pacificamente scaduto ed il principio attivo è stato inserito nelle cd. “liste di trasparenza” dell’AIFA, che ne hanno autorizzato la commercializzazione: legittimamente, pertanto, il principio attivo del medicinale è stato posto a base di gara dalla stazione appaltante.
Va poi ulteriormente evidenziato che, come pure è stato recentemente osservato dalla giurisprudenza di questa Sezione, non possono porsi a carico delle stazioni appaltanti le complesse valutazioni relative alla sussistenza e alla portata della tutela brevettuale dei farmaci.
In un caso come quello che occupa, sembra del tutto ragionevole ritenere che l’inserimento del farmaco generico della Lista di Trasparenza dell’AIFA fosse sufficiente a ritenere superata la copertura brevettuale (cfr. Cons, Stato, sez. III, 6 maggio 2025, n. 3854), e che “La messa in competizione di prodotti farmaceutici “equivalenti” persegue obiettivi di giusto equilibrio tra le istanze di tutela della salute pubblica (della quale una delle estrinsecazioni è la libertà prescrittiva del medico curante) e di contenimento della spesa sanitaria (realizzata attraverso una riduzione dei prezzi dei farmaci posti in competizione), secondo un meccanismo circolare nel quale gli effetti economici ridondano a vantaggio della salute pubblica, nella misura in cui alla complessiva sostenibilità e invarianza dell’esborso erariale si correla la possibilità di erogare un maggiore volume di assistenza” (Cons. Stato, sez. III sez., 8 novembre 2024, n. 8955).
DOGLIANZE SULL'OFFERTA DELL'AGGIUDICATARIO CHE POTREBBERO SOLLEVARSI ANCHE CON RIFERIMENTO AL RICORRENTE: ABUSO DEL PROCESSO (5)
Con il motivo B) del gravame introduttivo e con il secondo mezzo aggiunto la ricorrente contesta i giudizi espressi dall’organo valutatore in relazione ad alcune caratteristiche tecniche dei sistemi offerti dagli operatori economici concorrenti.
Le doglianze sono inaccoglibili.
Nelle osservazioni tecniche depositate il 27 giugno 2025, la Regione ha segnalato che anche il software offerto dalla ricorrente B. per la realizzazione di librerie home-made è destinato esclusivamente ad attività di ricerca, non essendone consentito l’uso nelle procedure diagnostiche.
Ne consegue che la censura attorea incorre nella violazione del divieto di abuso del processo, precipitato del più generale divieto di abuso del diritto e del principio di buona fede: infatti, si pone in contrasto con il comportamento tenuto dalla concorrente in gara, onde determinerebbe in primo luogo l’illegittimità della posizione vantata in giudizio dalla ricorrente (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 10878; Cons. St., sez. II, 2 dicembre 2020, n. 7628; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 gennaio 2025, n. 4; T.A.R. Liguria, sez. I, 23 gennaio 2023, n. 116; T.A.R. Liguria, sez. I, 5 marzo 2021, n. 181).
DISTINZIONE TRA RIAPERTURA E RINNOVAZIONE DEL SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA (97.5)
In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, la riapertura del subprocedimento a seguito di annullamento giurisdizionale non equivale necessariamente a una rinnovazione integrale; la stazione appaltante può limitarsi a una rivalutazione funzionale degli atti già acquisiti senza acquisire nuovi giustificativi sopravvenuti, stante la natura monofasica del procedimento prevista dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
TERMINE DI AUTOTUTELA E COMPORTAMENTO OSTATIVO NEGLI INCENTIVI ENERGETICI
In tema di incentivi nel settore energetico, il termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di ammissione non trova applicazione qualora la decadenza derivi da comportamenti ostativi, omissivi o da false rappresentazioni della realtà imputabili al soggetto beneficiario o al suo delegato, in quanto la tutela dell'affidamento è riconosciuta solo se l'errore non sia determinato dalla condotta della parte privata.
INEMENDABILITÀ DEL SUPERAMENTO LIMITE SUBAPPALTO TRAMITE SOCCORSO ISTRUTTORIO CORRETTIVO (101.3)
In tema di appalti pubblici, la rettifica d'ufficio o il soccorso istruttorio correttivo possono operare solo laddove l'errore sia facilmente individuabile ed agevolmente emendabile senza ricorrere ad ausili esterni e senza alterare la par condicio; pertanto, non è qualificabile come mero errore materiale la dichiarazione di una percentuale di subappalto superiore al limite della lex specialis che, pur sollecitata a chiarimenti, non venga tempestivamente corretta dal concorrente secondo la diligenza professionale esigibile.
LEGITTIMA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI PER DOCUMENTAZIONE FALSA OLTRE IL TERMINE ORDINARIO
Il termine per l'annullamento d'ufficio degli atti amministrativi favorevoli non opera qualora il contrasto tra la fattispecie rappresentata e quella reale sia rimproverabile all'interessato a causa di dichiarazioni false o mendaci. In queste circostanze, l'Amministrazione è legittimata a intervenire in autotutela entro un termine ragionevole che inizia a decorrere non dal momento dell'adozione dell'atto, ma dalla scoperta dell'illegittimità, prevalendo l'esigenza di ripristino della legalità e di recupero delle risorse pubbliche indebitamente erogate.
ILLEGITTIMA LA MODIFICA DELLA FORMULA ECONOMICA DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE (108.1)
Costituisce illegittimità della procedura di gara la modifica della formula matematica di valutazione delle offerte economiche intervenuta dopo l'apertura delle buste, in quanto viola il principio dell'autovincolo alla lex specialis e il divieto di innovare i parametri valutativi fissati dal bando, rendendo strumentale la manipolazione delle regole finalizzata all'ottenimento di risultati potenzialmente fraudolenti.
DIVIETO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE L'OFFERTA TECNICA (101.1)
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare carenze documentali dell'offerta tecnica, la quale deve essere completa al momento della presentazione. L'onere di allegazione documentale previsto dalla lex specialis non è surrogabile dall'obbligo di acquisizione d'ufficio da parte della Pubblica Amministrazione, anche qualora i documenti siano già detenuti dalla stessa in forza di precedenti aggiudicazioni a favore del medesimo operatore, al fine di non alterare la par condicio tra i concorrenti.
INOPERATIVITÀ DEL TERMINE PER L'AUTOTUTELA IN CASO DI FALSE RAPPRESENTAZIONI ACCERTATE PENALMENTE (21-NONIES.2-BIS)
In tema di incentivi nel settore fotovoltaico, la deroga al termine decadenziale per l'esercizio dell'autotutela ex art. 21-nonies comma 2-bis della L. 241/1990 è applicabile quando il provvedimento favorevole sia frutto di condotte fraudolente o false rappresentazioni accertate giudizialmente; in tale scenario, l'affidamento del privato non è meritevole di protezione poiché fondato sulla malafede, rendendo legittimo il recupero integrale delle somme erogate indipendentemente dal tempo trascorso.
INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE DI DECADENZA PER DOCUMENTAZIONE TECNICA CONTRAFFATTA
In materia di incentivi per l'energia fotovoltaica, la presentazione di documentazione tecnica recante timbri e firme apocrifi costituisce una violazione grave che giustifica la decadenza integrale dai benefici. In tale scenario, non trova applicazione il termine fisso per l'esercizio dell'autotutela previsto dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, operando la deroga di cui al comma 2-bis del medesimo articolo per le ipotesi di falsità documentali accertate con sentenza, atteso che la tutela dell'affidamento legittimo non può essere invocata da chi ha indotto in errore l'amministrazione con condotte penalmente rilevanti.
ESCLUSO IL RISARCIMENTO SE IL VIZIO DI GARA ERA PALESE (5.1)
In materia di appalti pubblici, non è configurabile la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione per le spese sostenute dal concorrente qualora i vizi che hanno condotto all'annullamento della gara fossero agevolmente percepibili dall'operatore economico. La colpa del partecipante, che non ha rilevato illegittimità manifeste nella lex specialis, esclude il requisito dell'affidamento incolpevole necessario per ottenere il ristoro dell'interesse negativo.
INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE DI AUTOTUTELA IN CASO DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI
In materia di incentivi per le fonti rinnovabili, la decadenza dal diritto alle tariffe può essere legittimamente disposta anche oltre i termini ordinari per l'annullamento d'ufficio se l'istruttoria accerta che il riconoscimento dei benefici è derivato da una falsa rappresentazione dei fatti imputabile al beneficiario. Le risultanze di procedimenti penali, pur se conclusi per prescrizione, costituiscono validi elementi istruttori che l'amministrazione può autonomamente valutare per accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del provvedimento favorevole.
DECORRENZA TERMINE AUTOTUTELA E DEROGA PER MENDACIO NEGLI INCENTIVI ENERGETICI
Nelle procedure di riconoscimento di incentivi pubblici, il principio di autoresponsabilità onera il richiedente della veridicità delle dichiarazioni; l'accertata falsità documentale o l'artato frazionamento giustificano la decadenza dal beneficio anche oltre i termini ordinari di autotutela, non essendo l'affidamento del privato meritevole di tutela qualora conseguito tramite condotte fraudolente.
DECORRENZA MOBILE DEL TERMINE DI ANNULLAMENTO IN CASO DI FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI
In materia di incentivi energetici, l'amministrazione può esercitare il potere di decadenza e annullamento oltre il termine ordinario previsto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990 qualora l'operatore abbia fornito una falsa descrizione della realtà fattuale. La decorrenza del termine ragionevole è di tipo 'mobile', iniziando solo dalla scoperta del mendacio, poiché l'affidamento del privato non è tutelabile se fondato su dichiarazioni non veritiere, anche qualora i fatti penalmente rilevanti siano dichiarati estinti per prescrizione.
LIMITI TEMPORALI DELL'AUTOTUTELA E INAPPLICABILITÀ DEL TERMINE FISSO PER FALSE DICHIARAZIONI
In materia di incentivi per energie rinnovabili, la falsa rappresentazione della realtà o il mendacio documentale escludono la tutela dell'affidamento del privato e rendono inapplicabile il termine ordinario per l'esercizio del potere di autotutela. Il termine di decadenza inizia a decorrere non dal momento dell'adozione dell'atto, bensì dal momento in cui l'amministrazione viene a conoscenza dell'illegittimità causata dalla condotta dolosa o colposa del richiedente.
LEGITTIMA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI OLTRE IL TERMINE PER FALSE RAPPRESENTAZIONI DEI FATTI (21-NONIES.2-BIS)
In tema di incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, l'accertamento penale della falsità dei documenti prodotti dal richiedente legittima il provvedimento di decadenza assunto dal GSE anche oltre il termine per l'autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della L. 241/1990. La prescrizione dei reati in sede penale non preclude all'Amministrazione di valutare la non veridicità delle dichiarazioni rese, la quale rompe il vincolo di affidamento legittimo e impone il recupero delle somme indebitamente erogate a tutela della collettività.
ILLEGITTIMA LA MODIFICA DEI PUNTEGGI DI GARA DISPOSTA DALLA COMMISSIONE (5.1)
È illegittima l'aggiudicazione di una gara qualora la Commissione giudicatrice abbia provveduto a modificare i punteggi dei sub-criteri previsti dal disciplinare per rimediare a un errore di calcolo della stazione appaltante, in quanto l'inderogabilità della lex specialis impedisce all'organo tecnico di alterare i parametri valutativi fissati a monte, ledendo il legittimo affidamento dei partecipanti.
INAMMISSIBILE L’EQUIVALENZA TRA DISPOSITIVO HARDWARE E APPLICAZIONE SOFTWARE SENZA DOTAZIONE DI SUPPORTO FISICO (108.7)
In tema di appalti pubblici di forniture mediche, è illegittima l'assimilazione, per equivalente, tra un trasmettitore hardware portatile e un'applicazione smartphone, in quanto la 'portabilità' richiesta dalla lex specialis deve intendersi come caratteristica intrinseca del prodotto offerto e non mediata da dispositivi esterni di proprietà dell'utente. Inoltre, la stazione appaltante non può utilizzare lo strumento dei chiarimenti per emendare presunti errori materiali del bando che riguardino requisiti minimi strutturali del prodotto, restando tali modifiche precluse dal principio di immodificabilità della lex specialis e dalla tutela del legittimo affidamento dei concorrenti.
SCHEDE TECNICHE DEI PRODOTTI E OFFERTA TECNICA: A RICHIESTA DELLA P.A. SI POSSONO MODIFICARE LE PRIME MA NON LA SECONDA
La ricorrente affida le sue difese a due ordini di motivi: il primo, legato alla presunta illegittima sostituzione delle schede tecniche dei forni da parte della aggiudicataria; il secondo, alla supposta mancanza, anche dopo tale sostituzione, dei requisiti tecnici minimi per i forni offerti.
Quanto al primo motivo di ricorso, si lamenta che indebitamente omissis, dopo la prima iniziale aggiudicazione in favore di -OMISSIS- (cfr. doc. 9 ricorrente), avrebbe riaperto l’istruttoria per la verifica di corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche di gara, in specie con riferimento alla mancanza di alcune certificazioni, ammettendo la produzione di nuove schede tecniche in sostituzione delle precedenti, per poi confermare l’aggiudicazione (v. doc. 1 provvedimento gravato).
Il motivo è infondato.
Dagli atti della lex specialis della gara si comprende il valore delle predette schede tecniche:
- secondo il Capitolato Speciale ciascun concorrente è tenuto, solo in fase di aggiudicazione, a consegnare le schede tecniche dei prodotti offerti atteso che “Relativamente alle attrezzature offerte il Fornitore, ai fini dell’aggiudicazione, dovrà presentare la seguente documentazione tecnica”… “4) Schede tecniche dei beni offerti in gara, indispensabili per considerare completa la documentazione tecnica della presente gara, materiale illustrativo e quant’altro ritenuto utile a descrivere compiutamente i parametri costruttivi, funzionali e di sicurezza dei beni” (v. art. 3 del Capitolato - doc. 7 ricorrente);
- dal Disciplinare di Gara per cui “L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica di: 1. possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare; 2. corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche previste nei Capitolati e possesso della relativa documentazione tecnica. L’aggiudicazione è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede, per il relativo lotto, all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria” (v. art. 22 del Disciplinare – doc.6 ricorrente).
Le schede tecniche dei prodotti, nel caso in esame forni (Lotto 3 della predetta gara), sono, dunque, richieste solo a valle del processo selettivo, al fine di verificare il rispetto dei requisiti degli elettrodomestici offerti. Ne consegue che, quanto al caso di specie, l’offerta presentata dalla -OMISSIS- è esclusivamente quella economica mentre le schede tecniche dei prodotti hanno solo consentito di verificare che, a fronte di quella offerta, rimasta immutata, l’operatore è in grado di fornire i prodotti richiesti.
D’altronde, l’art. 22 del Disciplinare dispone l’esclusione del concorrente in caso di mancanza dei requisiti dei prodotti offerti sicché non avrebbe potuto essere applicato al caso in esame in cui l’aggiudicatario ha dimostrato, producendo le nuove schede tecniche, di essere in grado di offrire prodotti conformi alle richieste. Nel Disciplinare non è, invece, mai specificato che la trasmissione di schede non conformi avrebbe comportato automaticamente l’esclusione e che il concorrente non avrebbe potuto dimostrare di essere, comunque, in grado di rispettare i requisiti della fornitura, senza modificare l’offerta presentata, fornendo schede tecniche e quindi elettrodomestici del tutto adeguati rispetto alla richiesta.
LIMITI AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER ESERCIZIO LEGITTIMO DELLA PRELAZIONE CULTURALE
In tema di prelazione artistica, l'Amministrazione non è tenuta a indennizzare l'aggiudicatario per le spese accessorie, quali oneri notarili, imposte di registro o interessi bancari, essendo l'obbligo di pagamento limitato per legge al prezzo d'asta. Inoltre, il silenzio serbato dalla PA prima della formale denuncia del trasferimento non integra una lesione dell'affidamento legittimo, mancando un dovere di comunicazione anticipata dell'interesse all'acquisto rispetto alla procedura tipizzata.
I CHIARIMENTI DI GARA NON POSSONO DEROGARE ALL'OBBLIGO DI DESCRIVERE LE MIGLIORIE
Nelle gare d'appalto, l'attribuzione di un punteggio tecnico tabellare non esonera il concorrente dall'obbligo di descrivere analiticamente le caratteristiche della prestazione migliorativa proposta, laddove la lex specialis richieda una relazione descrittiva. Una dichiarazione di impegno priva di dettagli operativi determina l'indeterminatezza dell'offerta, rendendo legittima la mancata assegnazione del punteggio, in quanto i chiarimenti amministrativi non possono mai porsi in contrasto con i requisiti di specificità fissati dal disciplinare.
LEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA
È legittimo l'esercizio del potere di revoca in autotutela di una procedura di gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, qualora la stazione appaltante accerti l'indisponibilità delle risorse finanziarie indispensabili alla realizzazione dei lavori, soprattutto qualora la gara sia stata bandita subordinatamente alla conferma di finanziamenti esterni mai pervenuti e non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE PER REVOCA DELLA GARA DOPO LE ELEZIONI REGIONALI (5.1)
In materia di appalti pubblici, la legittimità del provvedimento di revoca della gara prima dell'aggiudicazione non esclude la responsabilità precontrattuale della Stazione Appaltante se la condotta complessiva della stessa risulta contraria ai doveri di correttezza e buona fede. È risarcibile a titolo di interesse negativo il danno emergente costituito dalle spese inutilmente sostenute dal concorrente durante la fase in cui l'Amministrazione, pur avendo già deciso il ritiro della procedura, ha colposamente mantenuto in vita l'affidamento del privato richiedendo integrazioni documentali.
ERRORE NELLA STESURA DEL BANDO E CORREZIONE: VANNO RISPETTATI I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DEL RISULTATO
Non può, quindi, essere preclusa alla p.a. di chiarire e precisare quale sia la certificazione da produrre, quando tale elemento emerga ictu oculi da una piana lettura del bando. La ricostruzione del giudice di prime cure comporterebbe che ogni qual volta il bando sia affetto da un palese errore “innocuo”, perché nessun pregiudizio o disagio ha causato ai partecipanti, la p.a. non potrebbe intervenire chiarendo l’errore commesso, ma sarebbe costretta a revocare l’intera gara, con esiti insoddisfacenti dal punto di vista del buona andamento e del principio del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023) che si oppone, peraltro, ad una lettura formalistica degli atti di gara.
Peraltro, sono gli stessi principi della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’azione amministrativa (art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023), nonché della buona fede e della correttezza nelle procedure di gara a giustificare un tale esito (art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023). Lo stesso ricorrente di primo grado ha, infatti, prodotto la certificazione corretta (UNI EN 15358:2011), pur formalmente non richiesta dagli atti di gara, evidentemente perché si è reso conto del “palese” errore in cui era incorsa la p.a.
Non ogni errore può naturalmente essere emendato dalla stessa stazione appaltante con i chiarimenti, pena il rischio che così facendo si possa giungere ad una modifica non consentita degli atti di gara.
È però ben possibile che la stazione appaltante, in presenza di un errore palese in relazione ad una richiesta certificazione non più in vigore, specifichi e precisi quale sia la certificazione che per legge deve essere posseduta dagli operatori economici partecipanti alla gara.
Anzi, in questo caso, così come in casi analoghi, la precisazione da parte della stazione appaltante appare assolutamente doverosa e necessaria, in quanto altrimenti il bando, con il riferimento all’atto precedente, ormai non più esistente, sarebbe stato inattuabile.
L’EQUIVALENZA FUNZIONALE CONSENTE L'ATTRIBUZIONE DEL MASSIMO PUNTEGGIO PREMIALE AI PRODOTTI CON CARATTERISTICHE DIFFERENTI
In materia di appalti pubblici, il principio di equivalenza consente alla stazione appaltante di ammettere e valutare positivamente prodotti formalmente privi delle specifiche tecniche prescritte ma ad esse funzionalmente corrispondenti; l'attribuzione del punteggio massimo previsto dalla lex specialis a un prodotto equivalente non è di per sé illegittima, costituendo espressione della discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice nel valutare l'idoneità dell'offerta a soddisfare gli obiettivi prestazionali richiesti.
DIVIETO DI REMUNERAZIONE EXTRA BUDGET PER PRESTAZIONI OLTRE IL TETTO TEMPORALE (5.3)
È legittima la decurtazione dal fatturato complessivo, ai fini del calcolo della remunerazione extra budget, delle prestazioni sanitarie erogate oltre la soglia temporale stabilita contrattualmente. Il divieto di remunerazione di tali eccedenze 'in alcun caso' costituisce una clausola di risultato volta a prevenire l'esaurimento anticipato delle risorse economiche, assicurando la copertura del servizio per tutto l'anno solare; la sua violazione non può essere sanata tramite l'inserimento delle somme in eccedenza nel computo della remunerazione aggiuntiva.
LEGITTIMA L'INDIZIONE DI GARA PER FARMACI EQUIVALENTI INSERITI NELLA LISTA AIFA (5.1)
La messa in gara della fornitura di un farmaco risulta legittimata dall'inserimento del principio attivo nella lista di trasparenza di AIFA. Ai fini della legittimità della procedura di evidenza pubblica, rileva esclusivamente la scadenza del brevetto di prodotto, mentre le contestazioni relative a brevetti d'uso o di formulazione non possono inficiare la regolarità della gara, attenendo esclusivamente al merito del diritto di privativa industriale la cui cognizione è riservata al giudice ordinario.
RISARCIBILE IL DANNO DA AFFIDAMENTO TRADITO PER COMPORTAMENTI CONTRADDITTORI DELLA STAZIONE APPALTANTE (5.1)
È risarcibile a titolo di danno emergente la spesa sostenuta dall'operatore economico per la costituzione del raggruppamento e per la polizza fideiussoria definitiva qualora la stazione appaltante, con un'azione amministrativa contraddistinta da palesi contraddizioni, richieda tali adempimenti precontrattuali pur essendo prossima all'annullamento in autotutela degli atti di gara; al contrario, non sono risarcibili le spese per l'acquisto di beni strumentali se non viene provata l'impossibilità di un loro reimpiego in diverse attività economiche.
LEGITTIMA LA GARA PER FARMACI EQUIVALENTI INSERITI NELLA LISTA DI TRASPARENZA AIFA
In materia di appalti farmaceutici, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di indire procedure di gara per l'acquisto di medicinali non più coperti da brevetto di prodotto una volta che gli stessi siano stati inseriti nella lista di trasparenza AIFA. L'esistenza di brevetti secondari, quali quelli d'uso o di formulazione, non preclude l'avvio della gara, in quanto le relative tutele attengono a profili privatistici o alla fase di esecuzione del contratto, senza inficiare la legittimità del bando di gara volto a garantire la concorrenza e il contenimento della spesa sanitaria.
LIMITI ALLA IMMEDIATA IMPUGNABILITA' DEL BANDO PER CLAUSOLE DI INSOSTENIBILITA' ECONOMICA
In materia di appalti pubblici, l'onere di immediata impugnazione del bando è limitato alle clausole aventi portata escludente, la cui natura deve essere dimostrata rigorosamente dall'operatore economico attraverso la prova che le condizioni imposte rendano economicamente insostenibile l'affidamento per la generalità delle imprese del settore, non essendo sufficiente la prospettazione di mere difficoltà tecniche o di una ridotta redditività individuale.
LIMITI ALLA RIVALSA E ALL'ONERE REALE SUL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE
In tema di bonifica di siti contaminati, il potere di rivalsa dell'amministrazione e la correlata iscrizione di onere reale nei confronti del proprietario del sito non responsabile dell'inquinamento hanno natura sussidiaria e sono condizionati al previo accertamento motivato dell'infruttuosità dell'azione nei confronti del responsabile. Inoltre, l'onere reale rappresenta una misura di garanzia che sorge automaticamente con l'approvazione del progetto, ma la sua estensione è limitata alla sola porzione di terreno effettivamente risanata dall'intervento officioso.
ONERE DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI E DIVIETO DI INTEGRAZIONE D'UFFICIO (5.1)
In materia di selezioni pubbliche e procedure comparative, l'indicazione dei titoli valutabili costituisce un elemento essenziale della domanda di partecipazione, la cui carenza non può essere sanata tramite soccorso istruttorio o integrazione d'ufficio da parte dell'amministrazione. Anche laddove i titoli siano già in possesso dell'ente (es. stato matricolare), il candidato è tenuto a fornirne l'esatta indicazione nella domanda, pena la non valutabilità, al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti e la trasparenza della selezione.
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE PER INERZIA DELLA PA DOPO L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (5.1)
In tema di appalti pubblici, la condotta omissiva dell'amministrazione che, dopo l'aggiudicazione definitiva, rimanga inerte per un lungo periodo senza procedere alla stipula del contratto né comunicare l'assenza di copertura finanziaria, integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Tale comportamento genera una responsabilità precontrattuale che obbliga al risarcimento del danno emergente, mentre resta escluso il ristoro del lucro cessante, non potendosi equiparare il verbale di aggiudicazione al contratto definitivo ai fini del conseguimento dell'utile di impresa.
APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI REQUISITI TECNICI FUNZIONALI MINIMI
In tema di appalti pubblici, il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare le offerte tecniche sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale, evitando esclusioni basate su divergenze puramente formali o strutturali. Tale principio trova applicazione anche con riferimento ai requisiti tecnici minimi obbligatori qualora dalla lex specialis emerga che essi siano richiesti per assicurare determinate finalità prestazionali (natura funzionale), restando preclusa l'equivalenza solo per requisiti di natura strettamente strutturale o prescritti direttamente dalla legge.
L'OMESSA INDICAZIONE DEGLI ONERI SICUREZZA DETERMINA L'ESCLUSIONE ANCHE SENZA CAMPI SPECIFICI NEL PORTALE (108.9)
L'esclusione automatica derivante dall'omessa indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza è legittima ogniqualvolta la documentazione di gara, pur non prevedendo campi fisici predefiniti, consenta comunque l'inserimento del dato tramite l'utilizzo di modelli editabili o file integrativi. Il principio di auto-responsabilità impone al concorrente diligente di assolvere l'obbligo normativo imperativo indipendentemente dalla rigidità del software di gara, salvo il caso di oggettiva e assoluta impossibilità tecnica.
ESCLUSO IL RISARCIMENTO SE IL VINCOLO AMBIENTALE SOPRAVVENUTO RENDE L'ATTO VINCOLATO (21.2)
In presenza di un vincolo ambientale sopravvenuto che determini l'inedificabilità assoluta delle aree, l'archiviazione del procedimento autorizzatorio costituisce un atto vincolato, rendendo irrilevanti eventuali vizi procedurali o formali. La responsabilità per danno da ritardo e da lesione dell'affidamento è esclusa qualora la situazione di incertezza dei diritti edificatori fosse conoscibile dal privato e la condotta dell'amministrazione sia giustificata dalla complessità tecnica e giuridica della fattispecie.
NON ANNULLABILE L'ATTO VINCOLATO DA SOPRAVVENIENZE NORMATIVE AMBIENTALI NONOSTANTE VIZI FORMALI (21.2)
Il superamento dei termini procedimentali non genera automaticamente un danno risarcibile se non viene provato che il ritardo abbia impedito al privato di ottenere un provvedimento favorevole. L'affidamento del privato non può considerarsi incolpevole qualora la stabilità del titolo edificatorio sia resa incerta dalla presenza di valori ambientali primari già oggetto di procedimenti di tutela in itinere, escludendo così la rimproverabilità della condotta dell'amministrazione.
INAMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER INTEGRARE DOCUMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA TECNICA (101.3)
Nelle procedure di gara, il soccorso istruttorio non è ammesso per colmare la radicale mancanza di un elaborato tecnico costituente parte integrante dell'offerta e necessario per l'attribuzione del punteggio; tale carenza non è sanabile in quanto l'integrazione postuma permetterebbe all'operatore di modificare il contenuto della propria proposta tecnica in violazione del divieto di alterazione dell'offerta.
PRINCIPIO DI BUONA FEDE - CORRETTO BILANCIAMENTO TRA INTERESSE PUBBLICO E INTERESSE DEI PARTECIPANTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA (5)
La revoca della procedura di gara e la contestuale decisione di internalizzare il servizio oggetto di affidamento, è intervenuta quando l’offerta del RTP rappresentato dalla ricorrente era già stata selezionata come la migliore fra quelle ammesse.
Trova pertanto applicazione il secondo comma dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023: “Nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede”.
La disposizione impone di superare l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2018, n. 5834; Cons. Stato, V, 4 dicembre 2017, n. 5689) che prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 riconosceva un affidamento tutelabile solo in capo all’aggiudicatario e pertanto riteneva revocabile una procedura concorsuale non ancora approdata alla proclamazione del vincitore, escludendo la necessità di ponderare l’interesse pubblico con quello del privato.
L’affidamento oggi riconosciuto all’operatore economico ammesso in gara “sul legittimo esercizio del potere”, impone che l’azione amministrativa si giustifichi, anche prima dell’aggiudicazione, attraverso il bilanciamento dell’interesse pubblico con l’interesse dei partecipanti alla gara al legittimo svolgimento di ogni fase della procedura.
Quanto alla conformità a “buona fede” della condotta della stazione appaltante, viene in rilievo la nozione oggettiva di matrice civilistica di detto principio che ne individua il fondamento nell’obbligo delle parti di agire per la conclusione del procedimento e del reciproco assetto di interessi in vista del quale hanno intrapreso le trattative negoziali.
Nel caso in decisione, in cui si controverete della legittimità del ritiro degli atti di una gara approdata alle soglie della conclusione, l’obbligo di buona fede sancito dal comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 trova il proprio referente generale nell’art. 1337 c.c. che presume il recesso dalle trattative contrario a di buona fede se non è fondato su una giusta causa.
Pertanto è conforme a buona fede il comportamento della pubblica amministrazione che abbia posto le premesse per l’assunzione di un vincolo contrattuale non ancora perfezionatosi, se l’abbandono delle trattative o, come in specie, la revoca della procedura di gara per l’individuazione del contraente, è comprovatamente necessaria per evitare un pregiudizio certo dell’interesse pubblico, anche se sacrifica l’opposto interesse dell’altra parte.
Ne consegue che la tutela anticipata dell’interesse dell’operatore economico esige una chiara e completa motivazione che indichi le sopravvenute e inedite ragioni (idonee a superare la presunzione di contrarietà a buona fede del recesso) a sostegno della decisione di interrompere una procedura selettiva che ha ricevuto adesioni e giustifichi la prevalenza di dette ragioni sulle premesse iniziali che avevano determinato l’indizione della gara pubblica, al fine di dimostrare il legittimo esercizio del potere nel momento in cui ne viene disposta la revoca.
RISPETTO DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA - LESIONE DI AFFIDAMENTO ILLEGITTIMO
Scendendo alla disamina di merito, per come ricostruita in giurisprudenza, la fattispecie risarcitoria della lesione dell’affidamento incolpevole individua il fatto illecito produttivo di danno ingiusto non già nell’emanazione del provvedimento illegittimo, ossia del potere autoritativo illegittimamente emanato, bensì nella violazione delle regole di correttezza e buona fede che devono informare i rapporti che intercorrono anche fra privato e amministrazione.
In particolare, si è affermato che “ai fini della configurabilità dell’illecito, non è sufficiente la mera constatazione dell’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è necessario un quid pluris, rappresentato dalla delusione dell’aspettativa di coerenza e non contraddittorietà riposta dal privato nel comportamento dell’Amministrazione, e fondata sul rispetto dei doveri di correttezza e buona fede sulla stessa gravanti nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, la cui inosservanza dà luogo, indipendentemente dall’annullamento dell’atto in autotutela o in sede giurisdizionale, ad una responsabilità che non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto, come si è detto in precedenza, come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato.” (Cass. civ., Sez. unite, 19 gennaio 2023 n. 1567).
La buona fede, clausola generale costituente un principio espressamente previsto da diversi loci del codice civile nei rapporti tra privati, ha trovato peraltro compiuto riconoscimento positivo anche nei rapporti fra privati e pubblica amministrazione, essendo stata inserita tra i principi generali dell’attività amministrativa di cui all’art. 1, comma 2 bis, legge n. 241/1990 (e, da ultimo, nell’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023, nuovo codice dei contratti pubblici, che tutela altresì l’affidamento).
Proprio perché costituisce una clausola generale e, perciò, una regola che sfugge alla tipizzazione descrittiva propria della fattispecie, viene demandata in definitiva al Giudice, ma sempre per il tramite dell’allegazione della parte che ne deduce la violazione, l’individuazione della specifica regola di solidarietà sociale, enucleata in ragione dell’art. 2 Cost., che in quella determinata controversia si presuppone sia stata violata da una o più condotte da parte dell’asserito responsabile del danno.
SICUREZZA STRADALE E LIMITI ALLA TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA (5.1)
In materia di impianti pubblicitari, il divieto generale di collocazione in corrispondenza delle intersezioni stradali, finalizzato alla tutela della pubblica incolumità, non può essere superato da un'interpretazione frazionata delle norme tecniche. L'interesse commerciale dell'operatore economico è recessivo rispetto alla sicurezza stradale, e il legittimo affidamento non è configurabile qualora la violazione normativa sia agevolmente percepibile dall'interessato o il ritiro avvenga in tempi rapidi.
L'INERZIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON FONDA IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL PRIVATO (5.1)
Ai fini della legittimità dei provvedimenti repressivi di abusi, la tutela dell'affidamento incolpevole non può discendere dalla mera inerzia dell'amministrazione, né può ritenersi generata da atti di riscossione tributaria che specifichino chiaramente la natura abusiva della posizione sanzionata, impedendo così la formazione di un convincimento legittimo circa la regolarità del manufatto.
I CHIARIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE NON POSSONO MODIFICARE LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE DI GARA
In sede di gara d'appalto, i chiarimenti forniti dall'amministrazione non possono integrare o modificare le previsioni del disciplinare, né possono esonerare i concorrenti dalla presentazione di documenti espressamente richiesti a pena di mancata assegnazione del punteggio. Prevale il principio di autoresponsabilità dell'operatore economico, il quale deve attenersi alle prescrizioni della lex specialis, restando i chiarimenti limitati a una funzione di mera interpretazione del testo esistente, senza poter introdurre deroghe che renderebbero l'offerta indeterminata.
ILLEGITTIMA LA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE SU CRITERI TECNICI TABELLARI E PREDEFINITI
In una procedura di gara regolata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittimo l'operato della Commissione giudicatrice che neghi l'attribuzione di punteggi previsti da criteri tabellari o a punteggio fisso sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali non contemplate dal disciplinare. Qualora la lex specialis preveda l'assegnazione di un punteggio per la mera presenza di un elemento o per il numero di funzionalità offerte, la stazione appaltante non può subordinare tale assegnazione a giudizi di valore sull'efficienza o sullo stato dell'arte della soluzione proposta, pena la violazione del principio di trasparenza e della par condicio tra i concorrenti.
ILLEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA SENZA MOTIVAZIONE SOLIDA E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO (5.2)
Ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, l'affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo sorge anche prima dell'aggiudicazione definitiva. Ne consegue che il provvedimento di ritiro della procedura di gara non può essere sorretto da motivazioni generiche basate su errori materiali della lex specialis facilmente emendabili, ma deve dare conto della reale insussistenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della gara, bilanciandolo con la posizione differenziata acquisita dal concorrente collocatosi al primo posto.
ILLEGITTIMITA' DELLE SPECIFICHE TECNICHE CHE LIMITANO LA CONCORRENZA FAVORENDO UN UNICO OPERATORE (79.1)
È illegittima la lex specialis di gara che preveda requisiti tecnici minimi e accessori tali da restringere irragionevolmente la platea dei concorrenti, identificando di fatto i prodotti di un unico operatore economico presente sul mercato, in violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e favor partecipationis.
ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI OPERE AUTOSTRADALI URGENTI SE LA MANCATA COPERTURA FINANZIARIA DIPENDE DALL'INERZIA DELLA PA
È illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione concedente nega l'approvazione di un progetto esecutivo per interventi autostradali urgenti, motivandolo con l'assenza di copertura nel Piano Economico Finanziario vigente, qualora l'aggiornamento del piano sia rimasto inattuato per inerzia della stessa Amministrazione. Il principio di buona fede impone alla PA di non far ricadere sul concessionario le conseguenze della propria condotta omissiva, specialmente quando l'urgenza delle opere è correlata alla tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.
ESCLUSA L'ISCRIZIONE WHITE LIST PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DOMESTICO NELL'ASSISTENZA ANZIANI
Nelle procedure di gara per l'affidamento di servizi di assistenza sociosanitaria domiciliare, l'iscrizione alla white list prefettizia non è richiesta qualora le prestazioni di raccolta rifiuti e preparazione pasti siano riconducibili al concetto di 'governo della casa'. Tali attività non integrano la natura professionale e industriale delle prestazioni dei settori sensibili indicate dalla legge 190/2012, in quanto consistono in mansioni domestiche prive di specifica attitudine a favorire infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato dei contratti pubblici.
LEGITTIMA LA REVOCA DELLA GARA PER SALVAGUARDIA DEI FINANZIAMENTI IN ASSENZA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicazione provvisoria costituisce un atto endoprocedimentale instabile che non determina la scelta definitiva del contraente né genera in capo all'operatore economico un affidamento tutelabile. Pertanto, l'Amministrazione può legittimamente revocare la procedura di gara per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, come la necessità di salvaguardare finanziamenti pubblici soggetti a termini di rendicontazione perentori, qualora la prosecuzione della procedura originaria non garantisca il rispetto delle tempistiche richieste.
BUONA FEDE E TUTELA AFFIDAMENTO: PRINCIPI CHE PERMEANO LE GARE D'APPALTO (5.1)
L’assunto dell’appellante, svolto con il primo motivo di gravame, è concettualmente fondato, non apparendo condivisibile, nella sua assolutezza, la statuizione (di primo grado) di inammissibilità basata sul convincimento che la parte ricorrente sia incorsa in decadenza per omessa impugnazione dell’atto dedotto come lesivo (id est, la revoca dell’aggiudicazione in data 2 marzo 2018).
Tale tesi ha un senso con riguardo alla responsabilità civile da provvedimento amministrativo, a norma dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., ma non anche con riguardo alla responsabilità precontrattuale, che, secondo il paradigma generale di cui all’art. 1337 cod. civ., impone alle parti di comportarsi, nella fase che precede la stipulazione del contratto, secondo buona fede in senso oggettivo. La giurisprudenza ha posto in evidenza che nei rapporti di diritto amministrativo è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo in relazione a comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica suindicati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi (Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21).
Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento (da ultimo, recepito nell’art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36 del 2023), già secondo l’elaborazione compiuta da Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5, comporta che nello svolgimento dell’attività autoritativa l’amministrazione è tenuta a rispettare, oltre alle norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da lesione dell’interesse legittimo), anche le norme generali dell’ordinamento civile, che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può fare nascere una responsabilità da comportamento scorretto, incidente sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze derivanti dall’altrui scorrettezza. La sentenza dell’Adunanza plenaria ha altresì chiarito che la responsabilità precontrattuale richiede non solo la buona fede soggettiva del privato, ma anche gli ulteriori seguenti presupposti : a) che l’affidamento incolpevole risulti leso da una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e lealtà; b) che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all’amministrazione, in termini di colpa o dolo; c) che il privato provi sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (e cioè le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia il nesso eziologico tra il danno e il comportamento scorretto che si imputa all’amministrazione.
Emerge dunque da tale inquadramento generale che la responsabilità precontrattuale è in funzione del comportamento scorretto (Cons. Stato, V, 10 agosto 2018, n. 4912; IV, 20 febbraio 2014, n. 790), e non già dell’illegittimità provvedimentale.
La statuizione di inammissibilità appare dunque non condivisibile con riguardo alla responsabilità precontrattuale, che prescinde dall’illegittimità provvedimentale e dunque dall’esigenza stessa di impugnare il provvedimento (nel caso di specie, di revoca dell’aggiudicazione).
... Detto in altri termini, la richiesta di stipula del contratto è intervenuta otto anni dopo l’aggiudicazione, risalente all’11 aprile 2008, e dopo circa cinque anni dalla conclusione dei lavori prodromici (terminati il 18 agosto 2011), oggetto di separato e diverso appalto; in entrambi i casi si tratta di un arco temporale molto esteso, e privo di reale giustificazione, in assenza di previa informazione. Giova anzi rilevare, anticipando la trattazione del terzo motivo riproposto, che dal verbale di incontro in data 24 settembre 2010 si evince comunque, nonostante la persistenza dei lavori indetti dal Comune di M., una previsione per la stipula dell’appalto entro l’anno 2010, allo scopo di “scongiurare la perdita del finanziamento”.
ERRORE MATERIALE NEL BANDO DI GARA: NON EMENDABILE CON CHIARIMENTO, SERVE RETTIFICA DELLA S.A.
Osserva il Collegio come l’errore materiale non sia emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, l’errore materiale o l’omissione commessa nella lex specialis richieda un’apposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (in termini, Cons. Stato, , sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; TAR Lazio, sez. III-quater, 6 dicembre 2018, n. 11828; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162).
La pretesa correzione dell'asserito errore materiale nell’indicazione della certificazione di qualità si sarebbe dovuta attuare tramite un'apposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero “chiarimento”, come invece avvenuto in concreto.
In difetto di ciò non è consentito all'amministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, e al quale la stessa deve comunque sottostare (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
INAMMISSIBILE LA DOMANDA RISARCITORIA PRIVA DI SPECIFICA ARTICOLAZIONE NELL'ATTO NOTIFICATO
È inammissibile la domanda di risarcimento del danno per equivalente che sia formulata in modo generico nel ricorso o nei motivi aggiunti e i cui elementi costitutivi siano esplicitati soltanto in una memoria difensiva non notificata. Nelle gare PNRR, dove il ristoro pecuniario costituisce spesso l'unica tutela effettiva per l'impresa, l'operatore non può limitarsi a una riserva di azione o a una enunciazione astratta, ma deve articolare compiutamente la pretesa risarcitoria in un atto notificato, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
ACCESSO ALLO SDAPA CONSENTITO FINO ALLA SCADENZA PER LE OFFERTE (32.8)
Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, la locuzione 'tutti i partecipanti ammessi' deve essere interpretata nel senso che hanno diritto di accedere alla gara tutti i soggetti che ottengano l'abilitazione allo SDAPA prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È illegittima la clausola della lex specialis che limiti l'invito ai soli operatori già ammessi in piattaforma al momento dell'inoltro della lettera di invito, in quanto contraria ai principi di concorrenza, autoresponsabilità e massima partecipazione.
ILLEGITTIMO IL CRITERIO DELLA SPESA STORICA NELLA SELEZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE
È illegittima per difetto di motivazione e intrinseca contraddittorietà la scelta della stazione appaltante di ripartire una quota del budget sanitario per strutture accreditate basandosi sul criterio della spesa storica nell'ambito di una procedura dichiaratamente ispirata alla concorrenza; parimenti, viola il principio di trasparenza la modifica dei pesi dei sub-criteri di valutazione della proposta organizzativa intervenuta successivamente alla conoscenza del contenuto delle offerte.
LEGITTIMITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER GLI ACCORDI CON LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE
Il sistema di accreditamento istituzionale e la successiva stipula di accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Nazionale non costituiscono un mercato libero, ma sono soggetti a procedure selettive trasparenti, eque e non discriminatorie. È legittimo l'inserimento di criteri di valutazione economica, come la percentuale di sconto sulle tariffe, qualora essi non siano esclusivi ma integrino una valutazione complessiva che privilegi la qualità delle prestazioni, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa e l'efficienza del mercato sanitario.
ILLEGITTIMITA' DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA NEGLI ACCORDI CON STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE
In sede di affidamento di accordi contrattuali con strutture sanitarie private accreditate, è illegittimo l'utilizzo del criterio della spesa storica per la ripartizione del budget qualora esso si ponga in contrasto con l'esigenza di assicurare procedure selettive trasparenti e non discriminatorie, risultando viziata da difetto di motivazione la scelta che cristallizza le posizioni di mercato esistenti senza valorizzare i profili qualitativi delle offerte.
NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE DI REMUNERATIVITÀ DELL'OFFERTA (10.1)
È illegittima l'esclusione di un operatore economico determinata dalla mancata resa di una dichiarazione sulla remuneratività dell'offerta prescritta dalla lex specialis a pena di decadenza, qualora tale onere non trovi fondamento in una specifica disposizione del Codice dei contratti pubblici. Tale clausola viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 36/2023, risultando affetta da nullità per contrasto con il divieto di introdurre aggravi procedurali ultronei e contrari ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del legittimo affidamento generato dalla stessa stazione appaltante tramite modelli dichiarativi discordanti rispetto al bando.
CONCORRENTE ESCLUSO PER DECISIONE ILLEGITTIMA - DIRITTO AD INDENNIZZO PER PERDITA DI CHANCE
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007,deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa o a una prassi nazionali che non ammettono per principio la possibilità, per un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in ragione di una decisione illegittima dell’amministrazione aggiudicatrice, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
CONCORRENTE ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSO DALLA PROCEDURA - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO (5.2)
L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali che non ammettono per principio la possibilità, per un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in ragione di una decisione illegittima dell'amministrazione aggiudicatrice, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell'opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto.
PROVA DELLA COLPA E DILIGENZA DEL PRIVATO NELLA RESPONSABILITÀ DA RITARDO DELLA PA
L'omesso esperimento dei rimedi procedurali e processuali contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, quali l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., concorre a escludere il risarcimento dei danni da ritardo che avrebbero potuto essere evitati con l'ordinaria diligenza, ostando altresì al riconoscimento di un affidamento incolpevole qualora la stasi del procedimento sia parzialmente riconducibile alla negligenza o all'instabilità finanziaria del soggetto privato.
CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE - CONTROVERSIE PENDENTI IN SEDE TRIBUTARIA NON SONO DI COMPETENZA DELLA S.A. (95)
Da un punto di vista sostanziale, per il caso in questione, il Collegio osserva quanto segue.
È necessario anzitutto evidenziare che le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici relative alle cause di esclusione non automatiche vanno pur sempre lette ed interpretate tenendo conto di tutte le esigenze che vengono in rilievo nelle controversie relative agli appalti pubblici. Infatti, come ha correttamente eccepito OMISSIS, la tendenza del legislatore di consentire in misura sempre più ampia ai concorrenti di dimostrare la propria affidabilità morale, tecnica e finanziaria anche in presenza di situazioni che in passato implicavano l’esclusione quasi automatica va pur sempre temperata considerando le esigenze di tutela degli altri concorrenti e più in generale del mercato.
Questo, in particolare, vale proprio per il requisito che viene in rilievo nel presente giudizio, perché l’indiscriminata ammissione di concorrenti a carico dei quali esistono situazioni debitorie particolarmente pesanti nei confronti dell’Erario rischia di produrre fenomeni di dumping ai danni delle imprese che invece osservano le scadenze previste dalla legge per il pagamento di tasse, imposte e contributi di varia natura. Ugualmente rilevante è l’esigenza della stazione appaltante di contrattare con operatori economici solidi finanziariamente.
Da ultimo, poi, si deve tenere conto degli (in parte) innovativi principi che il legislatore del 2023 ha voluto premettere alle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, fra i quali nella specie viene in risalto il principio della buona fede di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
Trasportando tali considerazioni al caso di specie, si possono svolgere le seguenti considerazioni.
La società ricorrente insiste molto nel richiamare norme e principi che disciplinano il rapporto fra l’Erario e il contribuente, nonché pronunce della Corte di Cassazione che hanno fatto applicazione di tali norme e principi, ma le pur pregevoli considerazioni svolte nel ricorso introduttivo e nei successivi scritti difensivi muovono da un presupposto fallace, visto che nel presente giudizio non viene direttamente in rilievo un contenzioso tributario. Questo vuol dire che, come del resto accade per le cause di esclusione che riguardano l’assenza dei requisiti di moralità e/o gli illeciti professionali, la stazione appaltante non è chiamata a dirimere il merito di controversie che coinvolgono il concorrente e che sono pendenti in sede tributaria (o in sede civile oppure che afferiscono al versante penale), bensì a valutare, in base alla documentazione disponibile, le ricadute che tali vicende hanno in relazione alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e tenuto conto della disciplina degli istituti che connotano tali procedure.
È vero che nello svolgere tali valutazioni l’amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni fiscali, civili e penali che eventualmente vengono in rilievo, ma questo sempre al fine di svolgere la propria valutazione di sintesi, valutazione, peraltro, che va riferita al momento in cui deve essere adottato il provvedimento di ammissione o di esclusione (non è necessario, cioè, che la stazione appaltante attenda l’esito del giudizio penale o del processo civile o del processo tributario).
LIMITI AL SUBAPPALTO - AUTOVINCOLO - PREVISIONI LEX SPECIALIS (105.1)
L’esponente rileva che la società OMISSIS aveva la qualifica soggettiva per poter eseguire le lavorazioni di cui all’unica categoria di opere oggetto dell’affidamento, la OS10, pertanto, anche senza ricorso ai subappaltatori, l’operatore economico avrebbe potuto rendersi affidatario del contratto pubblico. In questi casi, non trattandosi del c.d. subappalto necessario, il rispetto dei limiti imposti dalla legge rileverebbe esclusivamente nella fase esecutiva, nel senso che la Stazione appaltante non avrebbe autorizzato il subcontratto comportante il superamento delle soglie imposte. Ad avviso dell’appellante, né la legge, né la disciplina del procedimento per cui è causa prevederebbero l’esclusione di un partecipante nel caso in cui questi, pur possedendo la qualifica per compiere la totalità delle lavorazioni, abbia prospettato di ricorrere al subappalto in misura superiore al 49,99% al momento di formulare il proprio preventivo. Secondo questo collegio, la critica non può trovare accoglimento.
L’art. 7 dell’Invito ha espressamente previsto che: “Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come mod. dall’art. 49, comma 1, lett. a) della L. 108/2021 (legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 77/2021), a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affittata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 108/2021 nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo del contratto”.
Appare all’evidenza che la lex specialis ha espressamente consentito il subappalto nei limiti del 49,99% dell’importo complessivo del contratto, così introducendo una previsione di ‘autovincolo’.
Nonostante ciò, nell’ambito della predisposizione dell’offerta e del preventivo, la società OMISSIS ha compilato il DGUE dichiarando espressamente di voler subappaltare una quota di lavori dell’unica categoria di appalto (quella prevalente) nella misura del 50%.
Inoltre, dalle emergenze processuali risulta che il preventivo dell’aggiudicataria reca un ribasso di oltre il 50% come risulta dall’offerta economica, mentre la dichiarazione di subappaltare le opere oggetto dell’unica categoria di appalto reca un ribasso del 50%.
Il Collegio osserva che le ampie deduzioni difensive (anche in tema di subappalto necessario) del Comune appellante, finalizzate a giustificare la regolarità dell’affidamento diretto dell’appalto alla società aggiudicataria, non colgono nel segno, atteso che alla soluzione della questione deve pervenirsi partendo dal presupposto che nella lex specialis la Stazione appaltante ha previsto espressamente un criterio di ‘autovincolo’.
Orbene, secondo il principio dell’autovincolo, la Stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha deciso di porre a presidio dello svolgimento della procedura di gara, in ragione dei principi dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti.
Il criterio di aggiudicazione di un appalto pubblico prescelto dalla Stazione appaltante in una procedura comporta sempre che la stessa è obbligata al rispetto della legge di gara, sicchè l’individuazione del contraente deve avvenire sulla scorta delle regole prescelte.
Nel caso di specie, l’Amministrazione si è avvalsa della possibilità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, ma ciò, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, non fa venire meno l’obbligo del rispetto della legge di gara (c.d. autovincolo).
Il rispetto dell’autovincolo, giova ribadire per ragioni di completezza espositiva, è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023) che fra i principi fondamentali annovera quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023).
Nella specie, la lex specialis si è fondata sul suddetto indirizzo, tenuto conto che l’art. 3 dell’Invito, rubricato appunto ‘Criterio di affidamento’, richiama espressamente i principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, così rappresentando la scelta di individuare un criterio di affidamento e di autodisciplinare la procedura di affidamento diretto.
Il OMISSIS ha individuato un criterio di affidamento dell’appalto, secondo precise regole prestabilite negli atti di gara, sicchè, in forza del principio dell’autovincolo, sussiste l’obbligo del rispetto dello stesso criterio e, conseguentemente, l’impossibilità di modificare in itinere la legge di gara da parte dell’Ente.
IL GIUDIZIO DI ANOMALIA RICHIEDE UN CONTRADDITTORIO EFFETTIVO SUI PROFILI DI CRITICITA' RILEVATI (110.1)
In tema di verifica dell'anomalia dell'offerta, è illegittimo il provvedimento di esclusione motivato su profili di incongruità mai sottoposti al vaglio dell'operatore economico durante la fase di consultazione preliminare. Il contraddittorio procedimentale, pur non imponendo una corrispondenza assoluta tra chiarimenti e motivazione, vieta all'amministrazione di 'amputare' il confronto sui punti critici, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione che devono informare i rapporti tra pubblica amministrazione e partecipanti alla gara.
LEGITTIMA LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE
Il divieto di previa conoscenza del contenuto dell’offerta economica non opera nel caso di correzione di meri errori materiali di trascrizione o calcolo, essendo la Commissione di gara legittimata, in sede di autotutela, a rimediare a sviste oggettive. Tale attività emendativa si configura come un atto dovuto, conforme ai principi di risultato, fiducia e buona fede, purché l'errore sia rilevabile per tabulas e la correzione sia l'esito di un'attività vincolata che non consenta margini di discrezionalità tecnica.
ILLEGITTIMA LA REVOCA DEL RINNOVO CONCESSORIO SENZA SOPRAVVENIENZE RISPETTO ALL'ASSENSO PRESTATO
È illegittima la revoca dell'assenso al rinnovo di una concessione d'uso di beni comunali motivata dalla necessità di realizzare lavori di ristrutturazione finanziati dal PNRR, qualora l'Amministrazione fosse già a conoscenza del finanziamento e della portata del progetto al momento della prestazione del consenso, violando così il legittimo affidamento del privato che, confidando nel rinnovo, abbia intrapreso onerosi impegni transattivi.
VERIFICA DELL'ANOMALIA - IMMODIFICABILTA' OFFERTA ECONOMICA - PRINCIPIO DI BUONA FEDE (5.2)
Questo T.a.r. ha, già chiarito, in linea con la giurisprudenza amministrativa consolidata, che “in sede di verifica dell’anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, come pure l’aggiustamento delle singole voci di costo per sopravvenienze di fatto o normative ovvero al fine di porre rimedio a originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola della immodificabilità dell’offerta stessa” (da ultimo, TAR Napoli, sez. I, n. 1166 del 2023).
Nel caso di specie, l’indicazione abnorme e sproporzionata degli oneri aziendali da parte della controinteressata ha indotto l’amministrazione, in omaggio ai principi di buona fede e leale collaborazione (art. 1, comma 2 bis, l. 241 del 1990 e, in via interpretativa, art. 5 d.lgs. n. 36 del 2023), che devono ispirare tutta la gara pubblica, oltre che la fase esecutiva del contratto, di chiarire tale dato e di correggerlo, fermo restando l’immodificabilità dell’offerta economica e del relativo ribasso offerto.
Ne consegue, pertanto, che l’amministrazione, con valutazione non censurabile da questo giudice, ha ritenuto congrua e attendibile l’offerta economica formulata dall’aggiudicataria all’esito delle giustificazioni fornite.
RISARCIBILE LA LESIONE DELL'AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE SE L'AGGIUDICAZIONE È ANNULLATA PER REQUISITI NON PREVISTI (5.3)
In tema di appalti pubblici, sussiste la responsabilità risarcitoria della stazione appaltante per lesione dell'affidamento qualora l'aggiudicazione venga annullata a causa della mancanza di un requisito abilitativo non previsto dal bando, ma operante per eterointegrazione. L'affidamento del privato deve ritenersi incolpevole se l'omissione della pubblica amministrazione e la successiva convalida del possesso dei requisiti abbiano creato una ragionevole aspettativa sulla stabilità del rapporto, non superabile mediante l'ordinaria diligenza professionale del concorrente.
OFFERTA: LA CARENZA O INCERTEZZA ASSOLUTA SU UN ELEMENTO ESSENZIALE NE DETERMINA L'INNAMMISSIBILITA'
La ricorrente assume che l’offerta corrisponda al contenuto dell’avviso, poiché sarebbe possibile ricostruire il suo significato in modo certo facendo applicazione dei noti criteri interpretativi di cui agli artt. 1362-1371 c.c., con particolare riferimento al principio della buona fede, sancito anche dall’art. 5 del decreto legislativo n. 36/2023. La giurisprudenza, tuttavia, ha affermato che la previsione secondo cui va indicato il valore dell’offerta in cifre e lettere (e non il ribasso percentuale) giustifica l’esclusione dalla procedura, in quanto la relativa clausola della legge di gara conferisce certezza al contenuto dell’offerta (Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789; V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 4 giugno 2021, n. 4292; IV, 8 maggio 2021, n 2991).
In particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato, III, 8 novembre 2022, n. 9789, è stato affermato quanto segue:
Giova aggiungere, richiamando giurisprudenza pacifica di questo Consiglio (Cons. St., sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; sez. III, 4 giugno 2021, n. 4292), che il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non può dirsi violato a fronte di carenze gravi e insanabili dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale (tale essendo, nel caso di specie, la mancata indicazione della percentuale di sconto offerto in cifre e lettere) ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara – costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato (Cons. St., sez. IV, 8 maggio 2019, n. 2991) – secondo la quale la Commissione era tenuta a disporre l’esclusione della concorrente per carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica e impossibilità di ricostruire la volontà negoziale ivi espressa, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Tale incompletezza e indeterminatezza dell’offerta – che si pone in violazione del principio di diligenza esigibile e autoresponsabilità (in virtù del quale grava sul concorrente l’onere di sopportare le conseguenze degli errori commessi in sede di formulazione dell’offerta) – non poteva essere colmata mediante il ricorso a ragionamenti deduttivi da parte della stazione appaltante (che si sarebbero tradotti in interventi manipolativi, modificativi o integrativi delle offerta), pena la violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento.
GIUDIZIO DI EQUIVALENZA - NEL CONTESTARLO VALGONO I PRINCIPI DI BUONA FEDE(5)
La ricorrente esclude che la segnalata circostanza, per cui essa stessa si è giovata di un criterio di equivalenza che contesta in relazione all’offerta della controinteressata, possa ridondare nel presente giudizio, non avendo costituito oggetto di ricorso incidentale da parte della controinteressata, né di provvedimento di autotutela da parte della stazione appaltante. Va infatti osservato che l’odierna appellante contesta l’equivalenza dell’offerta avversaria quando essa stessa si è giovata di un giudizio di equivalenza fondato su ragioni sostanzialmente identiche.
Il Collegio non può fare a meno di richiamare la regola per cui le parti del procedimento amministrativo (dunque anche nel procedimento di evidenza pubblica) devono tenere una condotta conforme ai princìpi di collaborazione e di buona fede [art. 1, comma 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’art. 12, comma 1, lett. a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120].
Si tratta, com’è stato osservato in dottrina, di una tendenza normativa “a voler configurare un “rapporto” di tipo orizzontale tra cittadini e pubblica amministrazione”, che “(…) se genera in capo alla seconda doveri di protezione o, secondo taluni, obblighi correlati a diritti soggettivi, parimenti comporta anche una più marcata responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo”.
È appena il caso di osservare che il sopravvenuto art. 5 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, direttamente inapplicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, fornisce tuttavia ulteriori argomenti esegetici in tal senso (rispetto ad un precetto già vigente all’atto della celebrazione della gara per cui è causa).
Tanto premesso, e fermo restando che l’amministrazione conserva in tesi la titolarità e la facoltà di esercizio del potere di autotutela rispetto all’ammissione dell’offerta dell’odierna appellante, ritiene il Collegio che la riferita condotta della ricorrente sul piano procedimentale non presenti elementi di conformità al canone appena richiamato, mentre sul versante processuale configura in astratto un venire contra factum proprium che, com’è noto, costituisce una forma di abuso del processo (ex multis, in materia di procedure di evidenza pubblica, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9691/2022; sez. III, sentenza n. 10878/2022).
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE DELLA P.A. - DOPO L'AGGIUDICAZIONE SUSSISTE AFFIDAMENTO LEGITTIMO (5)
Nel settore delle procedure di affidamento dei contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione postula che l’amministrazione abbia violato il dovere di buona fede e che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento e che questo affidamento non sia a propria volta inficiato da colpa.
L’affidamento si dipana in modo diverso a seconda del tipo di procedimento di evidenza pubblica che viene in rilievo (anche tenendo conto dei diversi margini di discrezionalità di cui la stazione appaltante dispone (così l’Ad. plen 4 maggio 2018 n. 5).
Nei rapporti di diritto civile, affinché un affidamento sia legittimo occorre tuttavia che esso sia fondato su un livello di definizione delle trattative tale per cui la conclusione del contratto, di cui sono già stati fissati gli elementi essenziali, può essere considerato come uno sbocco prevedibile, e rispetto al quale il recesso dalle trattative, in linea di principio libero, risulti invece ingiustificato sul piano oggettivo e integrante una condotta contraria al dovere di buona fede ex art. 1337 cod. civ. (Cass. civ., sez. II, 15 aprile 2016 n. 7545).
Analogamente, in ambito pubblicistico, l’affidamento è legittimo quando sia stata pronunciata l’aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto, ed ancorché ciò sia avvenuto nel legittimo esercizio dei poteri della stazione appaltante (Cons. St., sez. II, 20 novembre 2020 n. 7237).
L’aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell’affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale.
PROJECT FINANCING - IL MERO PROMOTORE NON PUO' VANTARE AFFIDAMENTO NELLA STIPULA DEL CONTRATTO - ESCLUSA RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA PA (153.19)
Nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, postula che il concorrente abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto, da valutare in relazione al grado di sviluppo della procedura, e che questo affidamento non sia a sua volta inficiato da colpa.
Quanto alle poste risarcibili a titolo di responsabilità precontrattuale deve rammentarsi, come più volte affermato dalla giurisprudenza, che “nel caso in cui venga affermata la sussistenza di una responsabilità precontrattuale, il risarcimento del danno va parametrato non già all'utile che il contraente avrebbe potuto ritrarre dall'esecuzione del rapporto, ma al cosiddetto interesse contrattuale negativo, che copre sia il danno emergente (ossia le spese inutilmente sostenute per dare corso alle trattative), sia il lucro cessante (da intendersi come mancato guadagno rispetto a eventuali altre occasioni di contratto che la parte alleghi di avere perduto” (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 12/07/2021, n. 5274).
Secondo i noti principi in tema di onere della prova ex art. 2967 c.c., che si applicano anche al giudizio amministrativo in tema di responsabilità precontrattuale, colui che chiede il risarcimento deve fornire la prova del danno - conseguenza, che si concretizza nelle perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate.
Ciò posto, pur dovendosi ascrivere la richiesta risarcitoria azionata in prime cure dal soggetto individuato come promotore in una procedura di project financing in termini di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. – rispetto alla quale, come innanzi evidenziato, può risultare irrilevante la legittimità dell’agere amministrativo, in ciò sostanziandosi uno dei profili qualificanti la differenziazione fra responsabilità da provvedimento illegittimo/atto illecito, ex art. 2043 c.c. e la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. – la pretesa risarcitoria risulta comunque infondata in quanto la società appellante non poteva nutrire un legittimo affidamento in ordine all’aggiudicazione della successiva procedura competitiva, rispetto alla quale la stessa ritiene di trovarsi in una posizione differenziata e qualificata, per essere promotore legittimato ad esercitare il diritto di prelazione.
Ciò in considerazione dei seguenti rilievi:
a) in ragione della circostanza che la delibera giuntale era affetta da un macroscopico vizio di incompetenza, facilmente riscontrabile da un operatore del settore;
b) per il rilievo che il perfezionamento procedura era comunque subordinato, in forza di quanto previsto nella stessa delibera giuntale oggetto di annullamento, alla conclusione della procedura esecutiva sul bene da concedere gratuitamente;
c) per l’ulteriore rilievo che la procedura competitiva non era stata neppure avviata, essendosi arrestato il procedimento alla fase di approvazione del progetto;
d) per la circostanza che si è intervenuti in autotutela a breve distanza di tempo dalla delibera giuntale che ne era oggetto, ovvero a distanza di circa un anno.
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE DELLA P.A. - PUO' SUSSISTERE ANCHE IN CASO DI REVOCA LEGITTIMA DEGLI ATTI DI GARA (5.2)
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa: “anche in caso di revoca legittima degli atti di aggiudicazione di gara per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie può sussistere la responsabilità precontrattuale dell'amministrazione che abbia tenuto un comportamento contrario ai canoni di buona fede e correttezza soprattutto perché, accortasi delle ragioni che consigliavano di procedere in via di autotutela mediante la revoca della già disposta aggiudicazione non abbia immediatamente ritirato i propri provvedimenti, prolungando inutilmente lo svolgimento della gara, così inducendo le imprese concorrenti a confidare nelle chances di conseguire l'appalto” (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797; Cons. Stato, sez. V, 1° febbraio 2013, n. 633).
Più in particolare è stato affermato che: “le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro concernente invece la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte. Oltre che distinti, i profili in questione sono autonomi e non in rapporto di pregiudizialità, nella misura in cui l'accertamento di validità degli atti impugnati non implica che l'amministrazione sia esente da responsabilità per danni nondimeno subiti dal privato destinatario degli stessi” (Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21). Ed ancora che: “A conferma della descritta evoluzione si pone l'art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale dispone che: "(i) rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede"” (Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21, cit.). Infine che: “La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione può derivare non solo da comportamenti anteriori al bando, ma anche da qualsiasi comportamento successivo che risulti contrario, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede. >> (Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5)” (così Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4514). In questa direzione, pertanto: “non viene in rilievo l’attività provvedimentale della p.a. (l’esercizio diretto ed immediato del potere) bensì il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all’esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara, di modo che rilevano le regole di diritto privato la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità; anche per la p.a. le regole di correttezza e buona fede così come per i privati sono regole di responsabilità” (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4514, cit.).
Le difficoltà legate al patto di stabilità erano note (...) di tali difficoltà il Comune di XXX non ha mai reso edotto l’appellante se non a tre anni di distanza ossia in occasione della revoca stessa. Di qui la violazione dell’art. 1338 c.c. in tema di omessi obblighi informativi circa possibili ragioni di invalidità della procedura contrattuale.
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – PRINCIPIO DI BUONA FEDE - RISARCIBILITÀ DEL DANNO DA RITARDO PROCEDIMENTALE.
La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha, infatti, in più occasioni affermato che anche nello svolgimento dell’attività autoritativa, l’amministrazione è tenuta a rispettare non soltanto le norme di diritto pubblico (la cui violazione implica, di regola, l’invalidità del provvedimento e l’eventuale responsabilità da provvedimento per lesione dell’interesse legittimo), ma anche le norme generali dell’ordinamento civile che impongono di agire con lealtà e correttezza, la violazione delle quali può far nascere una responsabilità da comportamento scorretto, che incide non sull’interesse legittimo, ma sul diritto soggettivo di autodeterminarsi liberamente nei rapporti negoziali, cioè sulla libertà di compiere le proprie scelte negoziali senza subire ingerenze illegittime frutto dell’altrui scorrettezza (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2013, n. 633; Cons. Stato, sez. IV, 6 marzo 2015, n. 1142; Cons. Stato, ad. plen., 5 settembre 2005, n. 6; Cass. civ., sez. un. 12 maggio 2008, n. 11656; Cass. civ., sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2014, n. 15250).
Da qui l’ordinaria possibilità che una responsabilità da comportamento scorretto sussista nonostante la legittimità del provvedimento amministrativo che conclude il procedimento.
Come è stato efficacemente rilevato in dottrina, in questi casi il provvedimento amministrativo è un frammento legittimo di un mosaico connotato da una condotta complessivamente superficiale, violativa dei più elementari obblighi di trasparenza, di attenzione, di diligenza, al cospetto dei quali si stagliano i corrispondenti diritti soggettivi di stampo privatistico. Si tratta, in altri termini, di una responsabilità da comportamento illecito, che spesso non si traduce in provvedimenti illegittimi, ma, per molti versi, presuppone la legittimità dei provvedimenti che scandiscono la parabola procedurale.
Nell’ambito del procedimento amministrativo (e del procedimento di evidenza pubblica in particolare) regole pubblicistiche e regole privatistiche non operano, dunque, in sequenza temporale (prime le une e poi le altre o anche le altre). Operano, al contrario, in maniera contemporanea e sinergica, sia pure con diverso oggetto e con diverse conseguenze in caso di rispettiva violazione.
Le regole di diritto pubblico hanno ad oggetto il provvedimento (l’esercizio diretto ed immediato del potere) e la loro violazione determina, di regola, l’invalidità del provvedimento adottato. Al contrario, la regole di diritto privato hanno ad oggetto il comportamento (collegato in via indiretta e mediata all’esercizio del potere) complessivamente tenuto dalla stazione appaltante nel corso della gara. La loro violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità. Non diversamente da quanto accade nei rapporti tra privati, anche per la P.A. le regole di correttezza e buona fede non sono regole di validità (del provvedimento), ma regole di responsabilità (per il comportamento complessivamente tenuto).

