Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 4 – composto di un unico comma – stabilisce che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, ossia dei principi ...
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Giurisprudenza e Prassi

GESTIONE RIFIUTI DIFFERENTI: LA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDE DIVERSE CATEGORIE DELL'ANGA CON LA FORMULA "E/O" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO CUMULATIVO (1)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2026

I requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativi a categorie differenti non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi, laddove ciò risulti necessario per poter espletare compiutamente l'oggetto dell'appalto; pertanto, la congiunzione "e/o" inserita nella lex specialis deve essere interpretata nel senso del possesso di entrambe le categorie di iscrizione, dando così espressione ai principi di risultato, accesso al mercato e buona fede.

"I requisiti di iscrizione alle prefate categorie e rispettive classi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi per poter espletare compiutamente l’oggetto dell’appalto; dunque la congiunzione “e/o” (che grammaticalmente significa che l’evento o la condizione possono verificarsi singolarmente [l’uno o l’altro] oppure simultaneamente [entrambi insieme]) deve essere qui interpretata - anche ex artt. 1367 e 1369 cod. civ. - nel senso non di l’una o l’altra (categoria), bensì di entrambe, dando così, tra l’altro, espressione ai principi di cui agli artt. 4, 1 e 5 del cod. contratti pubblici.

[...]

Atteso quanto sopra e ritenuto che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo, ove detta declaratoria non fosse intervenuta (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. V, 12/02/2026, n. 1121) [...]"

INAMMISSIBILITA' DEL SUPERMINIMO PER LA VERIFICA DI EQUIVALENZA DEI CCNL (11)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In sede di verifica dell'equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, la valutazione economica deve vertere unicamente sulle componenti fisse della retribuzione globale annua individuate dall'art. 4 dell'Allegato I.01. Ne consegue che il "superminimo" – costituendo per sua natura un elemento eventuale e accessorio della retribuzione, erogato a titolo di aumento retributivo correlato a particolari meriti o qualità delle mansioni – non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza, né può validamente colmare il differenziale tra i minimi tabellari dei contratti collettivi posti a raffronto.

"La valutazione di equivalenza economica dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua... E il superminimo non lo è... Se il superminimo è un elemento 'eventuale' non può essere, al contempo, una voce 'fissa' della retribuzione, costituendone, invece, una parte accessoria... Ne consegue che lo stesso non può essere considerato ai fini della dichiarazione di equivalenza" (conforme a TAR Puglia – Lecce, n. 1461/2025).

CRITERIO DI INTERPRETAZIONE DEL BANDO DI GARA: PRINCIPIO DELLA PREMINENZA DEL CRITERIO LETTERALE (4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

"[...] nell’interpretazione del bando, il criterio letterale assume un valore assolutamente preminente, risultando maggiormente calzante, sotto questo angolo prospettivo, l’accostamento ai criteri dettati dal medesimo codice civile in relazione all’interpretazione della legge in generale (art. 12 cd. “preleggi”), con costante ricerca del senso “fatto palese dal significato proprio delle parole”, piuttosto che quelli relativi all’interpretazione del contratto.

Ed è in questo senso che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già ripetutamente avuto modo di osservare che le regole contenute nel bando di gara - ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica - vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti; per questa ragione il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (ex plurimis, Cons. St. sez. V, 6 maggio 2022, n. 3561)."

INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICI (4)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2026

Mancando un’interpretazione autentica, da parte dell’Amministrazione, va rammentato il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale «l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. per l'interpretazione dei contratti (Cons. Stato, IV, 19 giugno 2023, n. 5989; VI, 8 aprile 2003, n. 1877), tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, dovendo però il giudice in ogni caso ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che la stessa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica)…» (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n.7631).

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER IL MANCATO INVITO DOPO INDAGINE DI MERCATO (50.1.B)

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2026
Fase Procedura: Aggiudicazione

"Alla stregua dei principi [suindicati [art. 1, c. 1, l.n. 241/1990; art. 4 d.lgs. n. 36/2023] una motivazione sarebbe stata necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame. Peraltro, nel caso di specie [...] la decisione in nuce di non invitare a presentare l’offerta una delle ditte che aveva proposto la manifestazione di interesse [...] avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato."

ERRONEA FORMATTAZIONE DELLA FORMULA MATEMATICA E FIRMA AUTOGRAFA: DOVERE INTERPRETATIVO E PRINCIPIO DEL RISULTATO (4)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2026
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

L'erronea formattazione di una formula matematica nel disciplinare di gara, resa evidente dall'assenza di significato algebrico dell'operazione risultante (nel caso di specie, elevazione a potenza del solo ribasso offerto anziché del rapporto con il ribasso massimo), impone alla Stazione Appaltante di procedere alla correzione dell'errore materiale e di applicare la formula correttamente ricostruita secondo logica. L'applicazione pedissequa di una formula errata vizia la procedura poiché "l’applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione di gara non consentiva l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti a nessuna delle offerte economiche falsando unicamente il dato relativo al ribasso proposto". Ne consegue che la Commissione di gara avrebbe dovuto attenersi alla formula indicata nel disciplinare di gara, così come univocamente ricostruita e ricostruibile alla luce della applicazione delle regole algebriche.

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Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che la modalità di firma analogica, sebbene non espressamente prevista dalla legge di gara, va comunque considerata equipollente a quella di firma digitale, sulla base del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 65, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 82 del 2005; la pubblica amministrazione, quindi “è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)”.

ILLEGITTIMA LA DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DI UN TERMINE AD HORAS ARBITRARIO

TAR LAZIO - SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

In tema di affidamento di concessioni demaniali, la stazione appaltante non può disporre la decadenza del concorrente invocando il mancato rispetto di un termine orario per il pagamento del canone non previsto dal bando di gara. Tale condotta viola il canone di leale collaborazione e il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, specialmente quando l'operatore economico ha manifestato la volontà di adempiere e ha effettivamente eseguito il versamento con un ritardo di poche ore del tutto inidoneo a giustificare la perdita dell'aggiudicazione.

GARANZIA DI SEGRETEZZA NELLE GARE TELEMATICHE E PRINCIPIO DEL RISULTATO (19.6)

TAR SARDEGNA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di appalti pubblici gestiti mediante piattaforme telematiche, la violazione dell'obbligo di rendere visibili i punteggi tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non determina l'invalidità della procedura qualora i verbali di gara e i log di sistema dimostrino che la valutazione tecnica si è conclusa e i relativi punteggi sono stati cristallizzati prima del disvelamento delle offerte economiche. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il vizio meramente formale che non lede l'imparzialità e la segretezza sostanziale non giustifica l'annullamento degli atti di gara.

ILLEGITTIMA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E I CRITERI PREMIALI PER GLI USCENTI

TAR CAMPANIA - SALERNO Sentenza 2025
Fase Procedura: Redazione Lex Specialis

( illegittima la clausola di un bando di gara per l'affidamento di concessioni demaniali marittime che preveda criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a premiare l'esperienza professionale maturata esclusivamente nella gestione di analoghi beni demaniali, poich) tale previsione costituisce una barriera all'accesso al mercato e viola i principi europei di concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione.

ESCLUSO L'OBBLIGO DI SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA OFFERTE NEI CONTRATTI ATTIVI (13.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

I contratti attivi della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, non soggiacciono alle disposizioni di dettaglio del Codice dei contratti pubblici relative alle sedute pubbliche obbligatorie, ma sono retti dai soli principi generali; ne consegue che è legittima l'apertura delle offerte tecniche ed economiche in seduta riservata, purché sia garantita l'integrità dei plichi e la trasparenza sia assicurata mediante idonea verbalizzazione delle operazioni.

GARANZIA PROVVISORIA CON IMPORTO INSUFFICIENTE: E' AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, ANCHE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO (101.1)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025
Fase Procedura: Ammissione e Soccorso Istruttorio

Sul piano della prova documentale è condivisibile il rilievo per cui una garanzia provvisoria prestata per un importo insufficiente si configura non come documento mancante, bensì come “documento presentato nella sua materialità, ma con un contenuto e/o una forma “inesatti” o “irregolari”” (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025 n. 3401).

In definitiva, la maggiore gravità che connota la carenza in radice della garanzia nell’ambito della documentazione prodotta in gara dal concorrente vale a distaccarla sul piano della fattispecie da violazioni meno gravi dell’onere di adeguatezza della garanzia e spiega il diverso regime del relativo soccorso istruttorio che impone solo nel primo caso il limite della pre-costituzione del documento rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (sul punto cfr. ancora Cons. Stato n. 3401/2025 cit. § 8.13).

Ancora sul terreno dell’esegesi letterale e, avuto riguardo specularmente al dettato della successiva lett. b), è parimenti condivisile la considerazione per cui nell’art. 101 non si ravvisa alcun indice testuale dal quale poter desumere che l’attivazione del soccorso istruttorio c.d. sanante debba limitarsi alle sole ipotesi in cui l’omissione, l’inesattezza o l’irregolarità della documentazione presentata in gara sia dipesa da mero errore materiale, determinato da una svista o da una dimenticanza. Di contro, la disposizione consente sempre di emendare la domanda di partecipazione, il D.G.U.E. nonché ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante a prescindere dalla natura della lacuna o dell’inesattezza riscontrata, salvo che non risulti “assolutamente incerta l’identità del concorrente” (così T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025 n. 769 cit.).

A livello di sistema merita poi osservare che proprio la previsione espressa, ad opera dell’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, della possibilità di integrazione della garanzia provvisoria, nonostante il divieto di applicazione del soccorso istruttorio alla documentazione “che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”, è indice della volontà del legislatore di non considerare la prima, quantomeno ai fini applicativi del suddetto rimedio, come una parte integrante di queste ultime (Cons. Stato n. 3401/2025 cit.).

Tra le coordinate di sistema deve altresì valorizzarsi il principio del risultato -che insieme agli altri c.d. super-principi assurge a canone interpretativo delle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici (artt. 1e 4 D.lgs. 36/2023)- allorché impone alle stazioni appaltanti di conformare il loro modus procedendi in modo da evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano -laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti- in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000).

IN ASSENZA DI UN'INTERPRETAZIONE AUTENTICA, LA LEX SPECIALIS VA INTERPRETATA PRIVILEGIANDO IL DATO LETTERALE (4)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

L'interpretazione degli atti amministrativi, bando di gara incluso, soggiace alle regole civilistiche (art. 1362 c.c.), tra le quali prevale quella letterale. Pertanto, ove la lex specialis preveda un punteggio per l'“ampliamento del range”, tale locuzione va intesa come estensione dell'intervallo tra gli estremi (minimo e massimo) e non come ricchezza delle varianti interne (gradualità).

"Mancando un’interpretazione autentica, da parte dell’Amministrazione, va rammentato il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale «l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. per l'interpretazione dei contratti [...], tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale»".

MODIFICA AL MONTE ORE E AI COSTI DELL'OFFERTA IN SEDE DI GIUSTIFICAZIONI: ESCLUSIONE LEGITTIMA (4)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Il Collegio osserva che le modifiche apportate dall’appellante in sede di giustificazioni travalicano i confini per identificare i chiarimenti dell’offerta considerati ammissibili in tale fase in quanto gli scostamenti evidenziati sono del tutto privi di puntuale e reale motivazione e determinano delle vere e proprie modifiche dell’offerta.

Alla luce delle esposte considerazioni è, pertanto, condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado secondo cui “la corretta valutazione operata dall’amministrazione, oltre che ragionevole sotto il profilo tecnico è anche pienamente aderente al principio di buona fede (ora positivizzato dall’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici) di cui all’art. 1337 c.c. (cfr. anche Ad. Plen. 4 maggio 2018, n. 5) che è da intendersi come obbligo incombente reciprocamente su entrambe le parti, imponendo, da un lato, all’amministrazione l’interpretazione degli atti di gara e dei documenti in maniera aderente al testo letterale e la preclusione di ogni “reinterpretazione” che sia indotta dalle successive modifiche allegate dalla concorrente per giustificare in sede procedimentale l’anomalia sospetta; dall’altro, al concorrente il vincolo della coerenza tra tutti gli elementi e le voci di costo dichiarati e quelli successivamente giustificati, per dimostrare la sostenibilità economica di quanto offerto”.

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Il T.a.r. ha chiarito che l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, pur riconoscendo all’operatore la libertà di individuare un diverso CCNL, gli impone “la necessaria coerenza tra il contratto scelto come parametro per la formulazione dell’offerta e l’oggetto dell’appalto” imponendogli di provare la sussistenza di tale requisito in concreto e di garantire ai dipendenti le stesse tutele assicurate dal CCNL indicato in sede di gara, dimostrazione che non è stata fornita nel caso di specie.

Nel verbale di verifica delle giustificazioni si afferma che è legittima “la modifica del contratto a parità di condizioni”, mentre è illegittimo “modificarne i termini”, ne discende pertanto che le argomentazioni del giudice di primo grado non travalicano l’ambito di sua competenza e non si sostituiscono alle valutazioni poste a fondamento della decisione della S.A. di escludere l’appellante, valutazioni che attengono esattamente alla mancata dimostrazione della parità di condizioni e di tutele per i lavoratori a fronte della legittima scelta di applicare un CCNL diverso da quello indicato nella lex di gara.

INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA TECNICA PER OCCUPAZIONE DI AREE ECCEDENTI IL BANDO

TAR TOSCANA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

È legittima l'esclusione o la valutazione di inammissibilità in limine dell'offerta tecnica che, nell'ambito di una concessione demaniale marittima, preveda l'occupazione di specchi acquei di maggiore estensione rispetto a quelli concedibili o l'utilizzo di manufatti che interferiscano negativamente con la navigazione portuale e i profili di sicurezza accertati dall'Autorità marittima competente.

ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA CORRISPONDENZA A PARAMETRI TECNICI INDICATI IN MODO APPROSSIMATIVO (70.4)

TAR LAZIO Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di gare d'appalto, l'indicazione di un parametro tecnico di rendimento formulato in termini approssimativi nella documentazione tecnica non integra un requisito minimo di partecipazione. In applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio del risultato, la stazione appaltante non può escludere un concorrente per lo scostamento minimo da un valore che la stessa lex specialis ha definito in modo non perentorio.

CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA

TAR TOSCANA Sentenza 2025
Fase Procedura: Aggiudicazione

Nelle controversie aventi ad oggetto l'affidamento di beni pubblici mediante procedure selettive o di pubblicazione di istanze concorrenti, la legittimazione ad impugnare i provvedimenti finali è subordinata alla partecipazione alla procedura, non potendo il soggetto inerte vantare un interesse qualificato e differenziato alla caducazione degli atti.

LEGITTIMA L'APERTURA DELLE OFFERTE IN SEDUTA RISERVATA PER I CONTRATTI ATTIVI (13.5)

TAR LIGURIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di contratti attivi della Pubblica Amministrazione, quali l'affitto di azienda o la concessione di beni immobili, non trovano applicazione le rigide regole del Codice dei contratti pubblici sull'obbligo di seduta pubblica per l'apertura delle offerte, salvo diversa previsione della lex specialis; la garanzia di trasparenza e imparzialità è assicurata dalla redazione dei verbali di gara che documentano le fasi e le operazioni effettuate.

APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA AI REQUISITI TECNICI FUNZIONALI MINIMI

TAR SICILIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

In tema di appalti pubblici, il principio di equivalenza impone alla stazione appaltante di valutare le offerte tecniche sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale, evitando esclusioni basate su divergenze puramente formali o strutturali. Tale principio trova applicazione anche con riferimento ai requisiti tecnici minimi obbligatori qualora dalla lex specialis emerga che essi siano richiesti per assicurare determinate finalità prestazionali (natura funzionale), restando preclusa l'equivalenza solo per requisiti di natura strettamente strutturale o prescritti direttamente dalla legge.

INAMMISSIBILE L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DURANTE IL SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ (110.1)

TAR LOMBARDIA Sentenza 2025
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

È illegittimo il tentativo dell'operatore economico di sanare un'offerta tecnica incompleta o difforme rispetto ai requisiti minimi del bando mediante la proposta di prestazioni aggiuntive gratuite formulata in sede di verifica di congruità. Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la serietà dell'offerta già presentata e non può trasformarsi in una sede di negoziazione o di modifica postuma degli elementi essenziali del contratto, pena la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO HA NATURA STRUMENTALE E NON GIUSTIFICA ESCLUSIONI FORMALISTICHE (3.1)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2024
Fase Procedura: Valutazione Offerte e Anomalia

Il sopralluogo obbligatorio previsto dalla lex specialis ha funzione di garantire la formulazione di un'offerta seria e consapevole e non costituisce un fine autonomo della procedura; ne consegue che l'esclusione per vizi formali nella delega o nell'attestazione è illegittima, specie nei confronti del gestore uscente, dovendo la stazione appaltante favorire la partecipazione attraverso il soccorso istruttorio.

LEX SPECIALIS: VA INTERPRETATA NEL SENSO PIU' FAVOREVOLE ALL'O.E. - SOCCORSO ISTRUTTORIO: APPLICABILE ANCHE ANCHE ALLE GARE TELEMATICHE (4 - 101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Giova precisare, come anche ritenuto da questa Sezione (ex multis Cons. Stato Sez. V, 31/10/2022, n. 9386) che nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..

Ciò significa che ai fini dell'interpretazione della lex specialis devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.

Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)" (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017 n. 4307).

Peraltro, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 20 luglio 2023 n. n.7113; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).

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Il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora codificato nell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241 del 1990 e s.m.i., induce a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato; in senso analogo Cons. Stato, Sez. VI, 01/07/2021, n. 5008 secondo cui il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema.

L'OMESSA IMPUGNAZIONE DELLA DETERMINA DI GARA INFRUTTUOSA RENDE IL RICORSO IMPROCEDIBILE

TAR CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2024
Fase Procedura: Aggiudicazione

Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il ricorrente ometta di impugnare l'atto successivo con cui la Stazione Appaltante, dopo aver escluso anche gli altri concorrenti, dichiari formalmente l'esito infruttuoso della procedura. Tale atto non ha natura meramente confermativa ma costituisce il provvedimento conclusivo della gara, espressione di un'autonoma valutazione circa i risultati dell'attività valutativa e la chiusura della stessa.