Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.
1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Giurisprudenza e Prassi
RUP - PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI: NON C'E' SEMPRE INCOMPATIBILITA' TRA I RUOLI (4)
Osserva questo collegio che l’art. 4 dell’Allegato I.2 D.lgs. n. 36/2023 prevede che “Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice”.
Nella citata previsione normativa, che riguarda il rapporto tra RUP, progettista e direttore dei lavori, non è riconducibile il profilo di incompatibilità prospettato dalla ricorrente principale, che riguarderebbe la coincidenza della figura dell’aggiudicatario e del progettista, e in particolare testualmente la circostanza che «gli attuali aggiudicatari dell’appalto di cui si controverte, originariamente secondi graduati, sono (con riferimento alla capogruppo ...e ad una delle mandanti ...) i medesimi progettisti incaricati della redazione del progetto definitivo ed esecutivo del complessivo intervento sul ...».
La norma invocata dalla ricorrente principale ha un ambito soggettivo non pertinente alla fattispecie concreta in esame (nella quale, in un appalto ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza “in fase di esecuzione”, la società ..., mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, ..., ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento), in quanto la norma riguarda le funzioni del Responsabile Unico del Progetto (RUP), al quale, limitatamene agli appalti superiori alla soglia di cui all’art. 14 del codice, è impedito lo svolgimento congiunto delle funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori; quindi la norma in esame è riferita al RUP, e parte ricorrente principale non spiega come possa applicarsi anche all’operatore economico che abbia partecipato ad una procedura di gara.
Premesso che in astratto non sussiste l’incompatibilità prospettata dalla ricorrente principale in quanto la norma da questa invocata non è applicabile alla fattispecie per cui è causa, va evidenziato che in concreto non è allegato e dimostrato alcun conflitto di interessi, non avendo la ricorrente principale allegato alcun profilo di concreto ed effettivo vantaggio ingiustificato che l’aggiudicataria avrebbe avuto rispetto agli altri concorrenti per il fatto che la società ..., mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, ..., ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento, non essendo prospettata in concreto alcuna circostanziata e specifica lesione delle regole di concorrenza e di par condicio tra gli operatori in gara. Viceversa, a conferma che nessun concreto vantaggio concorrenziale abbia tratto l’aggiudicataria, va evidenziato che:
- i criteri di valutazione dell'offerta tecnica non premiavano il lavoro progettuale, ma si concentravano sull'esperienza dei candidati nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione;
- la stazione appaltante ha previsto tempi adeguati per la presentazione delle offerte, dando a tutti i concorrenti la possibilità di elaborare le informazioni necessarie;
- il progetto esecutivo è stato incluso nella documentazione di gara, permettendo a tutti i partecipanti di basare le loro offerte sui dati progettuali più recenti.
CLAUSOLA TERRITORIALE - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il Dlgs 36/2023, nuovo Codice degli Appalti, prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell’operatore economico con il luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell’offerta tecnica (art. 108) e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato. Inoltre l’ANAC nota che i requisiti di partecipazione sarebbero tassativi, potendosi prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal Codice solo per favorire la concorrenza e non per restringerla.
LEX SPECIALIS: VA INTERPRETATA NEL SENSO PIU' FAVOREVOLE ALL'O.E. - SOCCORSO ISTRUTTORIO: APPLICABILE ANCHE ANCHE ALLE GARE TELEMATICHE (4 - 101)
Giova precisare, come anche ritenuto da questa Sezione (ex multis Cons. Stato Sez. V, 31/10/2022, n. 9386) che nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che ai fini dell'interpretazione della lex specialis devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)" (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017 n. 4307).
Peraltro, se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis, deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 20 luglio 2023 n. n.7113; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; VI, 6 marzo 2018, n. 1447; V, 27 maggio 2014, n. 2709).
*** *** ***
Il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora codificato nell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241 del 1990 e s.m.i., induce a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove, nello svolgimento delle operazioni di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, il candidato incontri ostacoli oggettivi, non imputabili in via esclusiva al privato; in senso analogo Cons. Stato, Sez. VI, 01/07/2021, n. 5008 secondo cui il principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato, ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost., induce senza ombra di dubbio a ritenere applicabile l’istituto del soccorso istruttorio laddove un candidato incontri ostacoli oggettivamente non superabili nello svolgimento delle operazioni di presentazione della domanda di partecipazione ad una selezione quando queste siano, obbligatoriamente, eseguibili esclusivamente con modalità digitali, anche nel caso in cui egli non abbia dimostrato una brillante dimestichezza nell’utilizzo della metodologia digitale, ma l’amministrazione non abbia messo in campo idonei strumenti di accompagnamento alla procedura e di avvertenza in merito alle insidie che alcune dinamiche di avviamento della presentazione della candidatura avrebbero potuto evidenziare, laddove combinate con concomitanti operazioni di altri candidati idonee a determinare uno stress di sistema.