Articolo 200. Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica.

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 200 disciplina i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), introdotti dalla direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Esso dispone che, nel c...
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Giurisprudenza e Prassi

APPROVAZIONE CONTRATTO TIPO - ENERGY PERFORMANCE CONTRACT PER EDIFICI PUBBLICI

ANAC DELIBERA 2024

Contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici (Articolo 200, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).