Articolo 1. Principio del risultato.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.
4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
EFFICACE DAL: 1° luglio 2023
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA SENTENZA SEMPLIFICATA NEL RITO APPALTI E LA DISCREZIONALITA' SULLE TARIFFE DELLA CONCESSIONE (185)
Nel rito speciale in materia di appalti pubblici, la sentenza in forma semplificata costituisce, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., la modalità ordinaria di definizione del giudizio. Inoltre, la stazione appaltante può legittimamente fissare un canone di concessione soggetto a rialzo e contestuali limiti alle tariffe massime, poiché il principio del risultato deve essere armonizzato con il principio di legalità e con la facoltà dell'amministrazione di ponderare plurimi interessi pubblici, inclusa la remuneratività della concessione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare.
LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER PRODOTTO NON COMMERCIABILE CAUSA VIOLAZIONE BREVETTO
È legittima l'esclusione dalla gara del concorrente che offra prodotti la cui commercializzazione sia inibita da un accertamento giudiziale di contraffazione brevettuale, anche se non definitivo, in quanto l'amministrazione non può essere esposta al rischio di forniture precarie; in tale contesto, la sostituzione del bene originario con una versione aggiornata configura una modifica sostanziale dell'offerta tecnica, inammissibile nella fase di gara.
VINCOLI CULTURALI AL COMMERCIO ILLEGITTIMI SENZA PREVIA INTESA STATO REGIONI
È illegittima la soppressione di posteggi commerciali disposta dal Piano del Commercio comunale qualora tale scelta sia fondata esclusivamente su un decreto ministeriale di tutela culturale adottato in assenza di intesa con la Regione. Sebbene la Direttiva 2006/123/CE imponga procedure selettive per l'assegnazione di risorse scarse, la fase di pianificazione delle postazioni deve rispettare il riparto costituzionale delle competenze e il principio di leale collaborazione tra enti.
LA MANCATA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO CON UNA SPECIFICA DENOMINAZIONE NON COMPORTA L'ESCLUSIONE DELL'OPERATORE, SE LA DOCUMENTAZIONE ALTERNATIVA PRODOTTA CONTIENE LE STESSE INFORMAZIONI (1)
"[...] in forza del “principio di risultato”, la mancata allegazione di un documento recante la formale denominazione di “computo metrico estimativo” non può comportare di per sé l’esclusione del concorrente dalla selezione, se la documentazione allegata all’offerta contenga comunque elementi sufficientemente precisi da consentire alla commissione di gara di comprendere la natura e l’entità delle lavorazioni proposte, la coerenza dei costi con i prezzi di mercato e la serietà e sostenibilità dell’offerta anche in relazione al PEF.
Ebbene nel caso in esame i preventivi allegati all’offerta da parte della controinteressata, redatti dalle imprese da questa incaricate di eseguire i lavori, contengono l’elenco analitico delle opere da realizzare [...] e, quindi – anche tenuto conto della semplicità delle lavorazioni previste e della natura “di massima” della progettazione richiesta [...] – contengono elementi aventi portata analoga di quelli contenuti nel computo metrico amministrativo del progetto di massima richiesto, consentendo alla commissione di verificare l’entità delle lavorazioni proposte, la coerenza dei costi e la serietà e sostenibilità dell’offerta, anche ai fini della congruità del PEF."
IL GIUDIZIO DI ANOMALIA DEVE RISPETTARE LA DISTINZIONE FUNZIONALE TRA CANONE FISSO E VARIABILE (110.1)
È legittima l'esclusione per anomalia dell'offerta qualora il concorrente, in sede di giustificazioni, imputi i costi delle migliorie tecniche (riferite dalla lex specialis a una specifica componente a canone fisso) ad altre attività del servizio (a canone variabile), poiché tale operazione altera la struttura funzionale dell'appalto e il contenuto del criterio premiale, determinando un'indebita commistione tra prestazioni distinte e rendendo l'offerta intrinsecamente inattendibile.
SUPERAMENTO DEI LIMITI DIMENSIONALI DELL'OFFERTA TECNICA E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI NON VALUTABILITA' DELLE PAGINE ECCEDENTI (1)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la prescrizione del disciplinare di gara che stabilisce un limite dimensionale massimo per la stesura della relazione tecnica, comminando la non valutabilità delle pagine eccedenti, non costituisce una sanzione espulsiva atipica, bensì una regola posta a presidio della speditezza della procedura e della parità di trattamento. Il superamento di tali limiti comporta un indebito vantaggio competitivo per il concorrente, accertabile in via presuntiva, non potendo le relative deviazioni essere sanate dal richiamo al principio del risultato, il quale deve sempre contemperarsi con i principi della concorrenza.
"L’art. [...] del disciplinare della gara di che trattasi, per il caso di violazione della prescrizione sul numero massimo delle pagine della “relazione unica” tecnica, non ha previsto l’esclusione dell’offerta (sanzione, invece che, come sopra visto, lo stesso articolo ha correlato alla mancata presentazione della stessa relazione), bensì la non valutabilità delle pagine eccedenti.
Si rende pertanto applicabile alla fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una siffatta regola limitativa, in quanto espressione indicativa non di qualificazioni essenziali dell’oggetto del contratto cui è finalizzata la procedura a evidenza pubblica, bensì di esigenze di speditezza della procedura valutativa (Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8101) – nella specie plausibilmente ricollegabili al fatto che l’appalto è finanziato con fondi PNRR –, va interpretata cum grano salis (Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815); ciò che si traduce, in particolare, nel fatto che la sua violazione diviene rilevante laddove si traduce non solo effettivamente, ma anche specificamente, ovvero con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale, in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell’altro (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2024, n. 839; 18 agosto 2023, n. 7815), in violazione del principio della par condicio tra i concorrenti alla gara pubblica."
E la prova di tanto deve essere offerta in termini presuntivi (C.G.A.R.S., Sez. giur., 2 gennaio 2023, n. 3; Cons. Stato, V, n. 7815 del 2023, cit.; 5 luglio 2021, n. 5112; 9 novembre 2020, n. 6857), seppur non congetturali, e non in concreto.
[...]
Invero, il principio di concorrenza – e quindi le regole di competizione, che, nell’ambito di un corretto confronto competitivo, impongono la sottoposizione di tutte le offerte alle medesime condizioni, cui è strumentale la loro presentazione secondo quanto previsto dal bando, ciò che consente agli offerenti di disporre delle stesse possibilità nella formulazione dei relativi termini, e alla stazione appaltante di applicare il correlato parametro valutativo senza dover effettuare indagini ricostruttive o salti logici – “è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, comma 2, d.lgs. 36/2003)."
LA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDE DI FORNIRE "EVIDENZA" DI UN REQUISITO TECNICO-PREMIALE, SENZA SPECIFICARE DI PRODURRE DOCUMENTAZIONE, E' RISPETTATA CON UNA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ESAUSTIVA (1)
L'interpretazione delle clausole di una gara d'appalto deve fondarsi sul significato letterale e sul principio di massima partecipazione, precludendo letture che integrino oneri documentali non espressamente previsti. Il termine "evidenza" riferito a requisiti dell'offerta tecnica non costituisce un espresso onere di allegazione documentale, essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva che consenta alla Stazione Appaltante di verificare i dati in un secondo momento.
"La controversia in esame si riferisce al primo dei [...] criteri di attribuzione del punteggio tecnico, che aveva lo scopo di premiare i concorrenti che avessero offerto la prova di disporre di una flotta più consistente, fino ad un massimo di quindici velivoli, inclusi i cinque necessari per soddisfare i requisiti di partecipazione.
L’art. 2.6 dell’Annex Tecnico prevedeva che ciascun offerente dovesse rendere una dichiarazione indicando, per ognuno dei velivoli della flotta, la marca, il modello, la targa, la data di immatricolazione e le caratteristiche del motore monoturbina o a pistoni.
La disposizione stabiliva, altresì, che i concorrenti, oltre a dover inserire nella dichiarazione la tabella compilata con i dati indicati, avrebbero dovuto fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato.
L’art. 2.6 richiedeva, infatti, ‘evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo’, pertanto, ‘la mancanza dell’evidenza richiesta o di uno dei dati richiesti comporterà, ai fini dello scoring, la non validità del velivolo per il punteggio’.
Orbene, dalla piana lettura dell’art. 2.6 appare evidente che la norma, richiedendo agli operatori di fornire ‘evidenza’ di quanto dichiarato, con riguardo alla consistenza della flotta elicotteri a disposizione, non è chiara e univoca nel senso di ‘fondare in termini chiari l’obbligo per il concorrente di allegare immediatamente alla dichiarazione sul possesso del requisito premiale anche i relativi documenti a comprova’.
Ne consegue che, secondo le regole che disciplinano l’interpretazione della legge di gara si deve preferire la lettura della norma che agevoli e ampli la platea dei partecipanti, ossia il favor partecipationis.
Si deve pertanto ritenere che il citato art. 2.6 dell’Annex Tecnico richiedeva al concorrente di produrre dichiarazione in cui dovevano essere riportati, al fine di darne ‘evidenza’ alla Stazione appaltante, il titolo di disponibilità o possesso, marca, modello, targa, data di immatricolazione e le caratteristiche degli elicotteri ivi dichiarati, e la società E. ha prodotto la suddetta dichiarazione indicando quindici elicotteri, per i quali ha specificato in una apposita tabella tutti i dati richiesti dalla legge di gara.
Tale interpretazione è da preferire, atteso che in nessuna parte dell’Annex Tecnico è dato rinvenire una prescrizione con la quale la Stazione appaltante ha imposto l’allegazione di libretti di immatricolazione alla dichiarazione contemplata dall’art. 2.6. Nonostante ciò, la Stazione appaltante ha assegnato ad E. zero punti per il criterio n. 1, sulla base dell’erronea interpretazione dalla stessa adottata con riferimento a quella parte dell’art. 2.6 che stabilisce, come sopra precisato, che ‘con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo, evidenziando: marca, modello, targa, data di immatricolazione, caratteristiche monoturbina o a pistoni’.
Né si può predicare che alla generica locuzione ‘con evidenza’ si possa attribuire il valore di espressa richiesta di allegazione documentale, atteso che questa conclusione non solo violerebbe i principi dell’interpretazione sistematica della legge di gara, ma violerebbe il principio del favor partecipationis."
LEGITTIMO L'AVVALIMENTO DI CERTIFICAZIONI DI SISTEMA MEDIANTE TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW ORGANIZZATIVO (104.1)
In tema di avvalimento, qualora il requisito prestato consista in una certificazione di sistema (ISO 9001), l'oggetto del contratto è costituito dal trasferimento del know-how organizzativo e delle procedure gestionali, risultando congrua la messa a disposizione di personale esperto nel sistema senza necessità di mezzi d'opera. Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la validità del contratto di avvalimento non è subordinata alla pattuizione di un corrispettivo oneroso, potendo l'operazione essere giustificata da interessi ulteriori dell'ausiliaria, anche di natura commerciale o strategica.
L'OMISSIONE DI UN PASSAGGIO INDISPENSABILE PER LA VALIDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'OFFERTA CONFIGURA UNA MANCATA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA STESSA, IMPUTABILE ALLA NEGLIGENZA DEL CONCORRENTE (101)
È legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, pur avendo effettuato l'upload dei documenti, ometta di completare l'iter di invio tramite il tasto di conferma finale previsto dalla piattaforma telematica, qualora la lex specialis sanzioni tale omissione con la non avvenuta presentazione dell'offerta.
"[...] l’offerta, seppure caricata nel software telematico non è mai materialmente pervenuta alla stazione appaltante e dunque non poteva essere esaminata.
In questa prospettiva non è neppure sostenibile dedurre una presunta violazione del principio del risultato o della fiducia nella rigorosa applicazione delle previsioni di bando: nel caso che occupa il risultato, ovvero l’affidamento del contratto con la massima tempestività e al miglior rapporto qualità/prezzo non era perseguibile riammettendo in gara la ricorrente, che non aveva presentato un’offerta economica valutabile dalla Commissione.
Peraltro sono le regole della gara telematica imposte dalla piattaforma scelta dalla stazione appaltante a garantire il raggiungimento del “risultato” agognato, e la reciproca fiducia a cui sono tenuti sia gli offerenti che l’Amministrazione si estrinseca anche nel diligente rispetto delle regole procedurali, la cui mancata osservanza genera conseguenze espulsive che costituiscono esse stesse il corollario della violazione della fiducia.” (T.A.R. Umbria n. 122/2025, cit.)
Neppure la censurata previsione del disciplinare telematico può ritenersi nulla per violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, “poiché diversi e separati sono gli ambiti di applicazione di tali disposizioni, pur perseguendo esse una finalità comune: l’art. 10 del Codice appalti mira a tutelare la massima partecipazione a gara vietando previsioni in tema di requisiti di partecipazione ulteriori a quelle espressamente previste in tale fonte, mentre l’art. 7 del disciplinare si limita a regolamentare il procedimento di presentazione dell’offerta in vista di una regolare presentazione della stessa. Dunque giammai una prescrizione di natura tecnico-procedurale relativa alle modalità di presentazione dell’offerta tramite piattaforma telematica potrebbe ritenersi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione pensato e limitato ai requisiti soggettivi dell’offerente: la prima disposizione guarda in qualche modo alla conformità oggettiva dell’offerta, l’altra ai requisiti soggettivi di chi la presenta.” (sentenza n. 122/2025, cit.)
Neppure è meritevole di apprezzamento il secondo motivo, nella parte in cui sostiene che l’offerta di S. avrebbe dovuto essere ammessa al soccorso istruttorio, consentendole di svolgere l’adempimento omesso, ovvero la “conferma offerta”, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte."
STRUTTURA MONOFASICA DELLA VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA E IMMODIFICABILITÀ DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI (110)
In tema di appalti pubblici, la verifica di anomalia dell'offerta non impone alla Stazione Appaltante l'obbligo di plurime interlocuzioni, essendo il contraddittorio regolarmente attivato con una richiesta di chiarimenti puntuale sulle voci critiche.
Gli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sul lavoro sono elementi immodificabili dell'offerta economica e non possono essere oggetto di rimodulazione postuma o di soccorso istruttorio processuale, neppure a parità di importo complessivo, qualora l'operatore intenda compensare sottostime di voci specifiche con accantonamenti generici.
"[...] sono infondate le censure con le quali parte appellante deduce l’illegittimità del modus operandi della S.A. in sede di verifica dell’anomalia con conseguente lesione del contraddittorio e l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che “l’attuale disciplina configura un modulo procedimentale di natura sostanzialmente monofasica, non imponendo plurime interlocuzioni”, che “l’eventuale richiesta di chiarimenti ulteriori – come precisato anche dall’art. 26 del Capitolato - integra una mera facoltà dell’Amministrazione, esercitabile solo qualora residuino margini utili di approfondimento (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2025, n. 7089)” e che “nel caso di specie, il contraddittorio è stato regolarmente attivato con richiesta puntuale sulle voci ritenute critiche; le giustificazioni rese sono state esaminate e ritenute insufficienti con motivazione coerente, senza introduzione di nuovi profili in sede provvedimentale”.
Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, formatasi in relazione al previgente art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e soprattutto al vigente art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, “la tempistica procedimentale stabilita dal legislatore prevede che il contraddittorio sia articolato in una sola richiesta istruttoria, con assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per l’inoltro delle giustificazioni. La procedura è così delineata dallo stesso legislatore e si basa su un termine acceleratorio, “non superiore” a quindici giorni, che evidenzia la necessità del superamento della prima parvenza di anomalia nel minor tempo possibile, secondo una “impostazione accelerata” della sequenza procedimentale, che si inscrive in un contesto di rispetto del principio del risultato, in base al quale le stazioni appaltanti “perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo” (art. 1 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023). Lo stesso articolo prevede espressamente che il principio del risultato “costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto” (comma 4). Pertanto, soccorrono specifiche regole di gara a presidiare il rispetto della sequenza e della tempistica procedimentale sopra delineata, regole che risultano coerenti con il principio di autoresponsabilità che informa le procedure di evidenza pubblica” (Cons. Stato, V, n. 7114 del 2024; Cons. Stato, V, n. 844 del 2025).
Ne discende, pertanto, che non sussiste alcun obbligo delle S.A., in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, di fare precedere l’adozione del provvedimento di esclusione da un’ulteriore fase di confronto con l’operatore economico, conclusione che, oltre ad essere coerente col principio di non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, è anche diretta conseguenza della discrezionalità riconosciuta nella conduzione della verifica di anomalia, rispetto alla quale il contraddittorio assolve ad una funzione istruttoria, essenziale ai fini dell’esercizio del detto potere discrezionale (Cons. Stato, V, n. 8080 del 2025).
[...]
Il giudice di primo grado ha affermato che “la legittimità del provvedimento deve pertanto essere valutata con riferimento agli elementi conoscibili alla data della sua adozione e alle giustificazioni tempestivamente fornite, in applicazione del principio tempus regit actum”, che non è “consentita alcuna rimodulazione postuma delle singole voci di costo, tanto più con riferimento agli oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono elementi costitutivi autonomi e immodificabili dell’offerta” e che a ciò consegue “l’inammissibilità della rielaborazione in sede processuale delle giustificazioni economiche relative ai costi per la sicurezza – anche a parità di importo complessivo – atteso che l’operatore economico avrebbe potuto e dovuto fornire tali chiarimenti in sede procedimentale, sottoponendoli al previo vaglio della P.A..”.
Il Collegio ritiene di dover condividere anche tali affermazioni."
CONCRETEZZA NELLA SALVAGUARDIA DELLA PARITÀ DI GENERE E RIGORE ISTRUTTORIO NELLA VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA IN RELAZIONE AI CAM
L'omessa inserzione nel bando di gara della clausola premiale obbligatoria per la parità di genere, prevista dall’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, non determina l'annullamento dell'intera procedura qualora l’operatore economico istante risulti comunque privo della relativa certificazione alla data di scadenza delle offerte e l'aggiudicataria ne sia invece in possesso.
"[...] visto che l’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è in ogni modo titolare della certificazione di parità, l’eventuale annullamento si porrebbe in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato di cui all’art. 1 del codice [...]"
***
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, è illegittimo qualora risulti fondato su un'istruttoria superficiale o approssimativa, specialmente con riguardo a voci di costo essenziali per il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM).
"Nel merito, il terzo motivo di appello è fondato nella parte in cui lamenta un difetto di istruttoria della stazione appaltante sul livello dei prezzi e dei costi proposti dall’aggiudicataria per la fornitura delle derrate in conformità ai CAM.
Le anomalie e le incongruenze segnalate dalla ricorrente S., anche mediante la relazione tecnica prodotta in primo grado (la quale non ha portata innovativa, ma soltanto specificativa della censura di inattendibilità dell’offerta svolta nel ricorso introduttivo), dimostrano che la verifica sul costo delle derrate da parte della stazione appaltante si è svolta con modalità approssimative e superficiali, inadeguate rispetto ad una voce di costo così rilevante, ed in presenza di un margine di utile piuttosto ridotto.
Il giudizio sulla complessiva attendibilità dell’offerta della S., con particolare riferimento a tale voce di costo, non può essere compiuto in sede giurisdizionale, ostandovi, tra l’altro, la previsione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., sicché va disattesa la richiesta di attività istruttoria (con verificazione o CTU) avanzata dall’appellante.
L’accoglimento di tale motivo di appello comporta piuttosto l’ordine rivolto alla stazione appaltante di rinnovare il giudizio di congruità dell’offerta con specifico riguardo ai costi esposti per la fornitura delle derrate."
PREVALE LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA SE L'OMESSA PREVISIONE DI CLAUSOLE PREMIALI PER LA PARITA' DI GENERE NON AVREBBE ALTERATO L'ESITO DELLA PROCEDURA (108)
In materia di appalti pubblici, l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere nei bandi di gara criteri premiali connessi al possesso della certificazione della parità di genere (art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023) risponde a una finalità di promozione sociale che deve essere bilanciata con i principi di conservazione degli atti giuridici e del risultato. Pertanto, l’omessa inserzione di tale clausola nella lex specialis non determina l'annullamento dell’intera procedura qualora l’operatore economico risultato aggiudicatario sia comunque in possesso della predetta certificazione: in tale ipotesi, l’interesse pubblico sostanziale perseguito dalla norma risulta comunque soddisfatto, rendendo la riedizione della gara un atto contrario ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.
Sotto il profilo processuale, il concorrente non in possesso della certificazione di parità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte difetta di interesse a impugnare l’omissione della clausola premiale, in quanto l'eventuale inserimento della stessa non avrebbe potuto in alcun modo mutare la sua posizione in graduatoria.
"Il T.a.r. -dato atto che il provvedimento di parziale annullamento argomenta che, visto che l’impresa che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo è in ogni modo titolare della certificazione di parità, l’eventuale annullamento si porrebbe in evidente contrasto con i principi di buon andamento (art. 97 della Costituzione), di conservazione degli atti giuridici, di continuità dell’azione amministrativa e del risultato di cui all’art. 1 del Codice- ha ritenuto priva di pregio la doglianza di Si. e l’ha respinta.
[...]
D’altronde, la previsione del punteggio aggiuntivo per la certificazione della parità di genere non avrebbe potuto incidere sul punteggio attribuito, né avrebbe potuto alterare la graduatoria finale, considerato che Sa. non era in possesso della certificazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (24 aprile 2025) e quindi difetta addirittura di interesse alla prospettazione della censura."
RIAMMISSIONE DI UN CONCORRENTE DOPO ESCLUSIONE ILLEGITTIMA: CORRETTA LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ANCHE SE LE OFFERTE ECONOMICHE ALTRUI SONO GIA' STATE APERTE (1)
È legittima la riammissione in gara, operata in autotutela, di un concorrente erroneamente escluso per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnica qualora l'errore sia derivato dal caricamento della documentazione tecnica all'interno della busta amministrativa. In tale ipotesi, il rinnovo degli atti di gara può limitarsi alla sola valutazione dell'offerta tecnica illegittimamente pretermessa, anche se le offerte economiche degli altri partecipanti sono già note alla Commissione.
"La riammissione alla gara della controinteressata è stata effettuata dall’Amministrazione a gara non ancora conclusa nell’esercizio di un legittimo potere di autotutela correttiva volto a rimuovere un errore nel caricamento della documentazione comportante la mancata valutazione dell’offerta tecnica e l’esclusione dalla gara.
In tali ipotesi la giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo degli atti di gara deve limitarsi alla sola offerta illegittimamente pretermessa, ad opera della medesima Commissione quale “evenienza del tutto fisiologica”, anche quando le offerte economiche degli altri concorrenti siano già state conosciute (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 30/2012; Id. sez. V, n. 1320/2017; T.A.R. Toscana, sez. III, n. 1490/2018; ANAC, deliberazione n. 58 del 7 febbraio 2024).
Per altro nel caso di specie - diversamente da quanto diffusamente argomentato dalla ricorrente - non viene in rilievo il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 10/06/2025, n. 5006 da leggersi comunque in senso non formalistico) avendo la controinteressata inserito documenti relativi all’offerta tecnica nella busta “virtuale” contenente la documentazione amministrativa, circostanza di per sé priva di capacità invalidante (ex multis T.A.R. Calabria Reggio Calabria sez. I, 2/02/2024, n. 87)."
VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA ESCLUDENTE DELLA LEX SPECIALIS SULLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA (DIVIETO DI NUOVI PREZZI): NO AL SOCCORSO PROCEDIMENTALE (101)
In sede di gara d’appalto, la valutazione delle offerte tecniche costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, rendendo la stessa insindacabile salvo vizi di manifesta illogicità o palese travisamento dei fatti; ne consegue che il giudice amministrativo non può sovrapporre il proprio giudizio tecnico a quello della stazione appaltante, né procedere a una nuova attribuzione di punteggi tecnici.
Qualora la lex specialis vieti espressamente la produzione di "nuovi prezzi" nell'offerta tecnico-economica, l'inserimento degli stessi da parte del concorrente integra una dichiarazione negoziale in contrasto con le prescrizioni di gara che incide sull'importo complessivo dell'offerta, non emendabile mediante soccorso procedimentale o istruttorio.
"Tutte le censure proposte dal raggruppamento appellante sono tese a chiedere a questo Giudice, peraltro in modo manifesto, di sostituirsi alle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante. Sul punto, la giurisprudenza della Sezione è consolidata nel senso di ritenere che:
a) la valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità;
[...]
Sul punto la sentenza deve essere riformata in quanto il RTI F. ha evidentemente offerto per il sub-criterio B.1.3 (pesatura dinamica) un nuovo prezzo di € 200.000. Non c’è alcun errore materiale, bensì una inequivoca dichiarazione negoziale in flagrante contrasto con il paragrafo 17 del disciplinare di gara. L’effetto dell’inserimento di un nuovo prezzo è evidentemente quello di incidere sull’importo complessivo dell’offerta."
VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA: I PRINCIPI DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA NON ESONERANO L'AMMINISTRAZIONE DALL'OBBLIGO DI CONDURRE UN'ISTRUTTORIA EFFETTIVA (110)
Il giudizio di congruità di un'offerta sospetta di anomalia espresso dalla stazione appaltante è illegittimo per difetto di istruttoria e insufficienza motivazionale ove l'Amministrazione, in presenza di puntuali elementi dedotti in grado di far dubitare dell'attendibilità dell'offerta, ometta di esplicitare il proprio iter logico limitandosi a dichiarazioni di stile.
"[...] come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr. Sez. II, 16 settembre 2025, n. 2670), “appare parimenti non condivisibile la tesi secondo cui, una volta richiamati i principi di risultato e di fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo n. 36/2023, la discrezionalità amministrativa verrebbe ad ampliarsi sino a ricomprendere scelte non suffragate da un adeguato riscontro documentale. I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata…”.
[...]
Vengono, invece, in rilievo forniture o prestazioni accessorie (segnatamente, interventi elettrici ed idraulici sugli impianti) ed al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che le prestazioni accessorie di cui si avvale l’aggiudicatario per eseguire il servizio oggetto del contratto principale non rientrano nell’ambito del subappalto, dovendo, quindi, escludersi la dedotta violazione della relativa disciplina (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, n. 777 in data 17 settembre 2020, secondo cui “mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell’appaltatore (art. 1655 e ss., cc) a diretto beneficio del committente, il subfornitore si impegna a porre nella disponibilità dell’appaltatore un certo berne da inserire nella produzione dell’appaltatore, per cui il relativo rapporto rileva esclusivamente sotti il profilo privatistico dei rapporti bilaterali di carattere commerciale tra le aziende”)."
PRINCÌPI DEL RISULTATO E DELLA FIDUCIA: IL FORMALISMO DELLE PROCEDURE DI GARA NON PUÒ PREVALERE SULLA CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELL'OFFERTA (1)
Le clausole della lex specialis che prevedono l'esclusione per carenze documentali devono essere interpretate restrittivamente, privilegiando il principio di equivalenza e il risultato sostanziale rispetto a una visione puramente formalistica. Qualora un'offerta tecnica garantisca le prestazioni minime essenziali attraverso soluzioni tecnologiche equivalenti a quelle richieste, l'amministrazione è tenuta a valorizzare l'autonomia decisionale dei propri funzionari e la fiducia nell'operato della Commissione.
"Giova premettere che la ratio sottesa alla disciplina del settore degli appalti pubblici è sempre stata improntata alla scelta del miglior operatore economico, sia in termini di affidabilità che sotto il profilo qualitativo, sicché, anche in sintonia con i princìpi sovranazionali, si tende a privilegiare una logica sostanzialistica rispetto ad una visione formalistica. Come è possibile evincere già dai princìpi che regolano la materia (principio del favor partecipationis, ma anche quello di tassatività o tipicità delle cause di esclusione dalla gara , nonché i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, questi ultimi tipizzati nel nuovo codice dei contratti pubblici), la cui funzione è quella di guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara per il conseguimento del miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2024, n. 7875), il formalismo delle procedure di gara non può prevalere quando non viene in rilievo alcun profilo di limitazione dell'immissione degli operatori economici interessati alla selezione, dovendosi dare rilievo alla correttezza sostanziale del modo di procedere della stazione appaltante. “Non si può, dunque, nella specie, non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi vanno considerati: da un lato, il "principio del risultato" che "costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto" (cfr. art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 36 cit.), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare; dall'altro lato, il "principio della fiducia", introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell'amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Più precisamente, tale "fiducia" non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che, in ossequio ad una interpretazione formalistica delle disposizioni di gara, tradiscano l'interesse pubblico sotteso alla procedura, le quali, per contro, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento” (cfr., TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4 dicembre 2024, n. 1338)."
I CHIARIMENTI NON POSSONO MODIFICARE LE PRESCRIZIONI DELLA LEX SPECIALIS, DOVENDO PREVALERE L’INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO E DEL CAPITOLATO
In tema di appalti pubblici, i chiarimenti della stazione appaltante non possono svolgere una funzione modificativa della lex specialis, ma solo integrativa della stessa, orientando i comportamenti dei soggetti offerenti senza mai violare il principio di par condicio. Qualora il capitolato tecnico richieda espressamente un numero minimo di apparecchiature per garantire la continuità del servizio, l'offerta di un quantitativo inferiore configura una violazione dei requisiti minimi di partecipazione, a nulla rilevando che la capacità complessiva dell'unico strumento offerto copra il fabbisogno richiesto.
"[...] è principio consolidato che in ogni caso i chiarimenti possono svolgere funzione integrativa e mai modificativa della lex specialis, pur potendo orientare i comportamenti dei soggetti offerenti (Consiglio di Stato, sezione III, 15 maggio 2026, n. 3853), perché, intervenendo dopo la sua pubblicazione, compromettono seriamente la par condicio e violano proprio quei principi di risultato e di interpretazione secondo buona fede nei rapporti tra P.A. e privato che sono immanenti al sistema della contrattualistica pubblica."
OMESSA SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA DA PARTE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE DI UN CONSORZIO STABILE (RICHIESTA DAL BANDO): IRREGOLARITÀ FORMALE SANABILE (101)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici regolate dal d.lgs. n. 36 del 2023, la mancata sottoscrizione digitale dell'offerta economica da parte della consorziata indicata come esecutrice da un consorzio stabile non determina l'automatica esclusione del concorrente, qualora tale sanzione non sia espressamente prevista dalla lex specialis per la specifica modalità di firma. Tale mancanza costituisce un’irregolarità formale sanabile tramite soccorso istruttorio, in quanto non inficia la serietà e la provenienza della proposta negoziale, che resta unitariamente riferibile al consorzio stabile.
"Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il consorzio stabile costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica cui l’intera prestazione è unitariamente riferita (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2024, n. 1623; TAR Lazio Latina, sez. I, 24 marzo 2026, n. 284).
In tale prospettiva, anche il rapporto contrattuale con la stazione appaltante resta unitariamente riferibile al Consorzio, il quale assume la veste di concorrente nella procedura e di referente dell’Amministrazione per l’esecuzione delle prestazioni affidate.
Ne consegue che la manifestazione negoziale contenuta nell’offerta economica risulta pienamente imputabile al concorrente che ha preso parte alla procedura, essendo stata ritualmente sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio stabile.
Del resto, è consolidato l’orientamento secondo cui la funzione sostanziale della sottoscrizione consiste nel rendere certa la provenienza dell’offerta, vincolare il concorrente al relativo contenuto ed assicurarne integrità ed immodificabilità (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 aprile 2026, n. 1012).
Tali esigenze risultano, nella specie, integralmente soddisfatte.
Come efficacemente osservato dalla recente giurisprudenza, infatti, "i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta", mentre, in caso contrario, un’eventuale esclusione si risolverebbe in un formalismo privo di giustificazione sostanziale (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 30 aprile 2026, n. 1012 cit.).
Né persuade la tesi secondo cui la mancanza della sottoscrizione della consorziata determinerebbe automaticamente l’invalidità dell’offerta.
La giurisprudenza più recente ha infatti progressivamente superato un’impostazione meramente formalistica, affermando che i vizi della sottoscrizione assumono rilievo soltanto quando determinino un’assoluta incertezza circa la provenienza o il contenuto dell’offerta (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2026, n. 4297; TAR Campania Napoli, n. 3036/2026)."
DIGITALIZZAZIONE E "ONCE ONLY": L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AVVIENE OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI (99)
Il corretto espletamento della fase di verifica dei requisiti in sede di gara d'appalto si fonda sull'interoperabilità telematica delle piattaforme istituzionali, il cui utilizzo esonera le amministrazioni dal richiedere, e gli operatori dal produrre, certificazioni acquisibili d'ufficio.
"[...] l’utilizzo del fascicolo telematico da parte dell’Amministrazione, in linea con quanto sostenuto dalla condivisibile e recente giurisprudenza, “permette alle stazioni appaltanti l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ed offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli enti certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera Anac n. 262/2023. ..” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 1206/2026).
Del resto, a conferma delle considerazioni spese sul punto dal Comune, l’art. 6 della stessa delibera ANAC n. 262/2023, sotto la rubrica “Documentazione a comprova dei requisiti generali” indica che “6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante: a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND; b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDN 6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione)”.
[...]
L’avviso trova conferma nella piana lettura dell’art. 99 del D.lgs n. 36/2023 che dispone in argomento: “1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103. 3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell’aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.”.
Dalla disposizione in commento emerge come l’utilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare l’assenza di cause di esclusione (Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684) [...]"
ACCORDO QUADRO INDETERMINATO E LIMITI APPLICATIVI DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO (59)
È illegittima la previsione nella lex specialis di un accordo quadro multifornitore ad oggetto del tutto indeterminato e senza riapertura del confronto competitivo, giustificato in nome della celerità degli approvvigionamenti. L'applicazione del principio del risultato non può operare in chiave derogatoria rispetto alle norme inderogabili a tutela dell'evidenza pubblica.
"Orbene, come rilevato dal Tar, sotto il profilo definitorio dell’istituto, si rileva che l’art. 59 del d. lgs. n. 36/2023 prevede, al comma 1, la possibilità di concludere accordi quadro previa “… ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” e la medesima disposizione, sempre al comma 1, precisa che: “L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.
In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.”.
Tuttavia, nel caso di specie, E. ha proprio previsto un accordo quadro multifornitore senza alcuna previsione di stima, ad oggetto del tutto indeterminato, e senza riapertura del confronto competitivo, in tal modo determinandosi quell’effetto distorsivo della concorrenza che lo stesso art. 59 ha inteso espressamente vietare.
Appare poi pienamente condivisibile il rilievo contenuto in sentenza secondo cui nel delineato contesto normativo, il richiamo al principio del risultato è del tutto inidoneo a giustificare la previsione di un modello di lotto come quello oggetto di causa. Il Tar ha correttamente sottolineato come il principio del risultato è criterio di esercizio della discrezionalità amministrativa, in un contesto di esercizio del potere conforme al principio di legalità e al principio di concorrenza che nel caso di specie appaiono invece essere disattesi.
Difatti, come rilevato da questo Consiglio, “[…] l’applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, i quali, a loro volta, postulano il rispetto del c.d. auto-vincolo, e comunque non può mai prevalere sul canone della par condicio competitorum, che richiede l’applicazione uniforme e uguale per tutti della lex specialis di gara” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866; Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701; Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3985; Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2025, n. 9802)."
AMMISSIBILITÀ DEI "REBATES" INDIRETTI NEL GIUDIZIO DI ANOMALIA DELL’OFFERTA (110)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, la valutazione della congruità deve essere globale e sintetica, mirando ad accertare se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto. È pertanto ammissibile la giustificazione della remuneratività tramite il ricorso a "rebates" indiretti derivanti da prassi commerciali consolidate, anche se riferiti a prodotti estranei alla fornitura, costituendo tale scelta una libera strategia aziendale volta a valorizzare la propria capacità commerciale e di economia di scala.
"Deve, innanzitutto, rilevarsi che il giudice di prime cure non si è limitato a recepire il proprio precedente (Tar Lazio n. 1648 del 2022), confermato da questo Consiglio (n. 2170 del 2023) e, peraltro, avente ad oggetto una fattispecie del tutto analoga a quella di specie in relazione agli aspetti essenziali e ai relativi principi di diritto applicati, ma ha specificamente posto in evidenza che “nella fattispecie in esame non si ravvisano i menzionati aspetti critici del giudizio di anomalia, essendo stati i profili dell’offerta relativi ai ‘rebates’ oggetto di approfondita e documentata istruttoria nel corso del relativo sub-procedimento, che ha comportato due richieste di giustificativi (v. allegati C.). In particolare, a dimostrazione della congruità della stima operata sulla percentuale di rebates e dell’esistenza di tale prassi commerciale, R. ha prodotto puntuale documentazione: fatture e note di credito comprovanti gli ulteriori sconti ottenuti dai distributori/produttori nell’anno 2024. All’esito della verifica, C. ha concluso la sua discrezionale valutazione di anomalia, ritenendo congrua l’offerta economica di R.. In sintesi, è stata ritenuta ammissibile la voce di ricavo ‘rebates’ indiretti, trattandosi di una libera scelta aziendale rispondente ad una prassi commerciale consolidata e documentata, avendo R. dimostrato di aver beneficiato di rebates indiretti (anche da parte di Arrow e Computer Gross) nel 2024” (cfr. sentenza impugnata).
[...]
Ed invero, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il procedimento di verifica dell'anomalia dell’offerta mira ad accertare in concreto se la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e se i prezzi offerti trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato che aziendale, cioè se gli stessi siano verosimili in relazione alle modalità con cui si svolge il lavoro, alle dimensioni dell’azienda, alla capacità di effettuare acquisti convenienti o di realizzare particolari economie di scala."
INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E FAVOR PARTECIPATIONIS: ILLEGITTIMI I REQUISITI TECNICI "IMPLICITI" (5)
L'interpretazione della lex specialis di gara deve privilegiare il dato testuale e il principio del clare loqui, precludendo alla Stazione Appaltante e al giudice letture escludenti basate su requisiti tecnici non esplicitati chiaramente nei documenti di gara. Ai fini della conformità ai requisiti minimi di un sistema analitico, la certificazione CE-IVD dei singoli componenti (reagente e strumento) è sufficiente a garantire la legittimità dell'offerta, spettando al fabbricante indicare nelle istruzioni per l’uso (IFU) eventuali limitazioni o restrizioni all’impiego combinato dei dispositivi.
"Tale interpretazione, infatti, non corrisponde al dato testuale, che deve costituire il faro dell’interpretazione della lex specialis di gara, dovendo le clausole del bando e degli altri documenti di gara essere sempre interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione (Cons. Stato, Sez. V, 9.4.2026, n. 2843; Cons. Stato, Sez. III, 23.3.2026, n. 2427; Cons. Stato, Sez. V, 18.12.2025, n. 10032; Cons. Stato, Sez. IV, 15.1.2025, n. 3235), evitando letture integrative dirette a trarre significati impliciti o inespressi e privilegiando, comunque, l’interpretazione più favorevole alla massima partecipazione degli interessati (favor partecipationis) e al principio del clare loqui (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.6.2025, n. 5066; Cons. Stato, Sez. IV, 15.4.2025, n. 3253; Cons. Stato, Sez. V, 17/05/2023, n. 4925).
11.4. Risulta pertanto evidente che l’Amministrazione ha previsto la necessaria conformità dei dispositivi offerti alla normativa vigente ed una validazione clinica coerente con la destinazione d’uso prevista dal fabbricante, ma non una specifica validazione relativa alla combinazione tra reagente e analizzatore."
RINVIO IMPRECISO AI CAM: ESCLUSA L’ETEROINTEGRAZIONE AUTOMATICA DEL BANDO (57)
In materia di appalti pubblici, l’eterointegrazione del bando di gara con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ex art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 non può operare in via automatica per sanzionare con l'esclusione carenze documentali non previste espressamente dalla lex specialis, specialmente laddove quest'ultima contenga rinvii normativi errati o inesistenti. L'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa e la stabilità del rapporto negoziale impongono che i criteri ambientali e gli standard di qualità attesi siano chiaramente indicati nella documentazione di gara, non potendo l’inclusione dei CAM essere considerata un mero adempimento formale sanabile "ab externo".
"La più recente giurisprudenza di secondo grado, che il Collegio recepisce e fa propria, nel ribadire la valenza cogente, ex art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023, e non meramente programmatica dei CAM, ha in argomento chiarito che “il bando di gara, non solo deve contenere con precisione il richiamo ai criteri ambientali minimi, ma questi devono poi essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale, non essendo ammissibile, in tali casi, l’etero integrazione del bando. [...] La previsione dei CAM va, quindi, inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis rappresentando gli stessi elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale; ne consegue che, nel redigere la lex specialis, devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi, in quanto l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto” (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1877).
Anche la dottrina ha condivisibilmente osservato che, nel caso di omesso o difettoso richiamo dei CAM, alla possibilità d’integrazione ab externo della legge di gara ostano prioritarie esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, di stabilità del rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione e l’impresa aggiudicataria, oltre che di tutela del legittimo affidamento dei concorrenti nell’esercizio del potere. Il rimedio avverso la violazione dell’obbligo di coerente declinazione nel bando dei criteri ambientali minimi è, dunque, soltanto quello dell’impugnazione della lex specialis: immediata, ove l’omissione o imprecisione siano tali da impedire la stessa formulazione di un’offerta consapevole -così da dare forma a una clausola escludente-; diversamente, contestuale alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione: secondo la tecnica della doppia impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1877 cit.)."
IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO È VALIDO SE L'OGGETTO È DETERMINATO O DETERMINABILE ATTRAVERSO L'ELENCAZIONE SPECIFICA DELLE RISORSE PRESTATE (104)
È valido il contratto di avvalimento che specifichi dettagliatamente le risorse umane, strumentali e le procedure messe a disposizione dell’ausiliata, risultando così l’oggetto determinato ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023. La valutazione circa l'adeguatezza numerica di tali risorse rispetto alla quota di prestazioni da eseguire rientra nel vaglio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della Commissione di gara in assenza di macroscopici vizi di logicità.
"[...] risulta dal tenore testuale del contratto di avvalimento come lo stesso risulti di suo sufficientemente dettagliato (anche a mente dell’art. 12 disciplinare, a tenore del quale “Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità”, con previsione per cui “Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento”) e in sé valido: esso elenca infatti le specifiche risorse prestate dall’ausiliaria in favore dell’ausiliata, sia in termini di personale (i.e., risorsa umana con funzione di coordinamento e supervisione; risorsa umana quale responsabile tecnico-amministrativo, specificando per ciascuno le attività rispettivamente assunte, nei termini suindicati), sia in termini di attrezzature (personal computer, tablet, smartphone), sia di strumenti o procedure di supporto e qualificazione, quali “esperienza nella gestione di servizi garantita tramite apposita modulistica predisposta per la gestione delle attività” e “Predisposizione di corsi di aggiornamento/formazione degli operatoti impiegati nell’erogazione del servizio mediante propri operatori qualificati”. [...] (cfr., ai fini dell’applicazione al riguardo della regola della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, i principi affermati da Cons. Stato, Ad. plen., 4 novembre 2016, n. 23).
[...]
Né è conducente [...] la prospettata inadeguatezza delle risorse dedotte in avvalimento [...]
Manca su tale profilo - che rientra del resto nel vaglio tecnico-discrezionale dell’amministrazione, in relazione ai contenuti dell’offerta, anche rispetto alla fase esecutiva del contratto (cfr. Cons. Stato, V, 20 novembre 2023, n. 9904) - una specifica e circostanziata dimostrazione dell’inidoneità dei suddetti mezzi e risorse da parte della ricorrente in primo grado, non emergendo appunto elementi evidenziali tali da rendere manifesta l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo risultante dall’avvalimento al prestito del requisito, oltreché all’esecuzione delle prestazioni (cfr., similmente, Cons. Stato, V, 26 aprile 2021, n. 3374)."
MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI GARA: ONERE DI DILIGENZA E AUTORESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE (25)
Il computo dei giorni minimi per la ricezione delle offerte (fissato in trenta giorni ex art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023) deve essere ancorato all'avvio della fase di pubblicità comunitaria.
"Ai sensi dell’art. 71 comma 2 d. lgs. n. 36 del 2023 “Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84”.
Ai sensi dell’art. 84 “I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione”.
Pertanto, il termine di trenta giorni fissato dall’art. 71 decorre dalla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Né si può ritenere che siano coinvolte altre forme di pubblicazione, atteso che l’art. 71 richiama l’art. 84, che si occupa appunto della pubblicazione in ambito unionale, come evidente dall’art. 85."
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In merito alla responsabilità dell'operatore economico nell'ambito delle procedure di gara telematiche, si afferma che "L’incauto utilizzo degli strumenti informatici e la mancata programmazione degli adempimenti da svolgere per presentare l’offerta rimane una responsabilità del partecipante, che si assume il rischio della propria attività in ragione del principio di autoresponsabilità".
Sotto tale profilo, l'utilizzo delle piattaforme elettroniche implica una "dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta", con la conseguenza che "In un tale contesto, si presuppone che l’operatore economico abbia l'esperienza e l’abilità necessaria per partecipare alla gara, sicché è onere del medesimo la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali. Perfino “il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 8 novembre 2024 n. 8947)."
In presenza di evidenze informatiche (log) che dimostrino l'avvio delle attività solo nei minuti immediatamente antecedenti la scadenza, l'esclusione è legittima.
INTERPRETAZIONE DEI REQUISITI TECNICI MINIMI: EFFETTUATA ALLA LUCE DEI CHIARIMENTI E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI COERENZA SISTEMATICA DELLA LEX SPECIALIS (79)
In sede di affidamento di forniture elettromedicali, il requisito della "completa automazione" dei sistemi analitici deve intendersi riferito alla routine lavorativa dei campioni e non alle fasi di pre-avvio o installazione dei consumabili, qualora la stazione appaltante abbia espressamente circoscritto l'automatismo al periodo successivo all'attivazione del sistema.
"Poiché la legge di gara consente interventi manuali nella fase di avvio, l’esecuzione di questo test iniziale non viola il requisito di automazione della macchina durante la sua normale routine lavorativa.
I precedenti citati dal TAR sono relativi a procedure di gara in cui erano richieste diverse e più stringenti caratteristiche tecniche a pena di esclusione e, in particolare, la calibrazione automatica di tutti i parametri forniti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 8062).
Nel caso di specie, invece, la legge di gara individuava nella “calibrazione automatica” un mero criterio premiale. Deve, quindi, escludersi, che l’assenza di tale requisito dovesse portare all’esclusione dell’aggiudicataria."
LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI SPECIFICHE TECNICHE NON COSTITUENTI L'OGGETTO PREVALENTE DELL'APPALTO PUÒ ESSERE DEMANDATA ALLA FASE DI ESECUZIONE (57)
Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, l’incompletezza della relazione CAM riguardante prodotti accessori non giustifica l’esclusione dell’operatore economico, potendo la stazione appaltante demandare la verifica di conformità alla fase esecutiva del rapporto. Il principio del risultato impone una lettura sostanziale della lex specialis, privilegiando l’affidamento al miglior contraente rispetto a carenze formali sanabili in fase di esecuzione.
"[...] secondo orientamento più recente maturato in vigenza del d.lgs. n. 36/2023, in ordine ai criteri ambientali minimi laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto (così Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990; cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. V, 29/10/2025, n. 2382).
Ritiene il Collegio di aderire a tale suesposto orientamento potendo dunque la verifica di conformità in tema di CAM essere effettuata anche in sede esecutiva [...]"
IL RISPETTO DEI CAM PER IL PARCO MEZZI DEVE ESSERE VALUTATO IN CONFORMITÀ ALLE SOGLIE DI EMISSIONE E OMOLOGAZIONI VIGENTI PER L'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO (57)
È illegittimo il sindacato giurisdizionale che si spinga fino a sostituire il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione di gara con un punteggio pari a zero, esercitando un sindacato di merito sostitutivo delle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante. Ai fini del riconoscimento del punteggio premiale relativo ai CAM (d.m. 17 giugno 2021), la qualifica di "veicolo pulito" per i mezzi pesanti spetta anche ai veicoli Euro 6b in quanto omologati per l'uso di biocarburanti, mentre per i mezzi leggeri la soglia di emissione di CO2 deve essere rapportata alla specifica annualità prevista dal bando.
Errori o discordanze tra le parti descrittive e le tabelle riepilogative dell'offerta tecnica che si configurino come meri refusi evincibili ictu oculis non giustificano la decurtazione del punteggio, prevalendo la sostanza dell'offerta desumibile dai documenti di sintesi confermati in sede di giustificativi.
"[...] la sentenza impugnata deve ritenersi innanzitutto errata nella parte in cui ha provveduto ad attribuire direttamente un punteggio pari a 0 alla società G., esercitando un inammissibile sindacato di merito, invece di limitarsi ad annullare i provvedimenti impugnati e rimettere all’amministrazione la relativa valutazione di natura tecnico-discrezionale, rimanendo nei limiti della giurisdizione generale di legittimità [...]
Anche sotto tale profilo la sentenza è errata in quanto i mezzi pesanti indicati in offerta come alimentati con “Euro 6b” sono considerati pacificamente omologati per l’utilizzo del biocarburante.
Ne deriva, pertanto, che tali mezzi rientrano certamente nella categoria di “veicoli che utilizzano combustibili alternativi”, con la precisazione che la questione relativa all’effettivo utilizzo di tale combustibile attiene alla fase esecutiva del rapporto, essendo diversi i combustibili compatibili con tale tipologia di veicoli.
MANCATA PREVISIONE NELLA LEX SPECIALIS DEI CRITERI PREMIALI PER LA PARITÀ DI GENERE: VIOLAZIONE DI UNA NORMA IMPERATIVA CHE GIUSTIFICA L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA (108)
In materia di procedimenti ad evidenza pubblica, l'aggiudicazione provvisoria o la proposta di aggiudicazione rivestono natura di atti meramente endoprocedimentali, inidonei a generare un affidamento tutelabile; ne discende che l'Amministrazione non è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio della gara al concorrente provvisoriamente aggiudicatario. È altresì immune da vizi il provvedimento di annullamento in autotutela fondato sulla mancata inclusione nel bando dei criteri premiali afferenti alla certificazione della parità di genere, attesa la natura di criterio legale cogente di tale previsione, il cui mancato rispetto legittima il ritiro della gara in omaggio al principio del risultato.
"Come da tempo statuito, invero, da questo Consiglio: “l’Amministrazione che si determini all'annullamento, in sede di autotutela, di una gara d'appalto, non è tenuta a darne previa comunicazione, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, finanche all'aggiudicatario provvisorio, atteso che l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente, cui affidare l'appalto, risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara, e vantando in tal caso l'aggiudicatario provvisorio solo una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela” (cfr. già Cons. Stato, V, 23 giugno 2010, n. 3966).
[...]
“Anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, n. 6313 del 2018)” (Cons. Stato, V, 16 maggio 2024, n. 4349).
Si condividono, dunque, le statuizioni del giudice di prime cure, secondo cui, nel caso di specie, non sussiste “il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento, atteso che l’annullamento della procedura si è fondato su rilievi relativi alla corretta valorizzazione di criteri premiali, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art.108 comma 7 del D.lgs. 36/23 il quale prevede un obbligo di inserire nella lex specialis le clausole premiali per la promozione della parità di genere di cui all’art. 46 bis del codice delle pari opportunità, di cui al d.Lgs 11 aprile 2006 n. 198. Tale impostazione è stata sottolineata dall’ANAC la quale, con il parere di precontenzioso di cui alla delibera n.145 del 9.4.25, ha chiarito che la parità di genere non è una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente, da rispettare in ogni fase della procedura” (cfr. sentenza impugnata)."
PREVALENZA DELLA FORMULA MATEMATICA SOSTANZIALE SULLA DENOMINAZIONE FORMALE ERRATA (1)
In tema di appalti pubblici, il contrasto tra la denominazione formale di un criterio di valutazione dell'offerta economica (nella specie, definito "interpolazione lineare") e la formula matematica per il calcolo del coefficiente descritta nel disciplinare (nella specie, configurante una "proporzione inversa") va risolto in favore di quest'ultima, costituendo essa il contenuto sostanziale e imperativo della regola di gara.
"Al di là della erronea denominazione del tipo di metodo di calcolo (trattasi probabilmente di un refuso) l’Allegato 3 del disciplinare contiene poi, in effetti, la descrizione in termini matematici del criterio della proporzione inversa e non quello della interpolazione lineare (questione peraltro pacifica);
In altre parole, ciò che rileva è la formula matematica effettivamente descritta nel disciplinare e non la denominazione formale e letterale del metodo da utilizzare;
La formula effettivamente descritta, in termini sostanziali, finisce quindi per superare il nomen iuris ossia la denominazione eminentemente formale indicata nella legge di gara;
E ciò in quanto è destinato a prevalere l’aspetto contenutistico, e non quello nominalistico, della formula che si intende utilizzare;
Per regola generale gli aspetti sostanziali debbono infatti sempre prevalere, ove possibile, su quelli eminentemente formali."
REQUISITI TECNICI, AUTOMATISMO INFORMATICO E LIMITI DEL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE (79)
In tema di requisiti tecnici minimi nelle gare d'appalto, la nozione informatica di "caricamento automatico" dei dati si identifica con la capacità del sistema di acquisire i dati senza digitazione manuale, risultando compatibile con l'attività di scansione manuale di codici a barre. Diversamente, il requisito relativo alla disponibilità di un numero minimo di "punti di validazione" deve essere inteso in senso fisico e strutturale, richiedendo la fornitura di postazioni hardware distinte atte a garantire la contemporaneità delle operazioni e la separazione dei ruoli operativi. Infine, il principio di equivalenza non consente la sostituzione di un servizio di assistenza telefonica e teleassistenza con un sistema di manutenzione predittiva, qualora quest'ultimo non assicuri il supporto diretto "on demand" agli operatori nelle fasce orarie stabilite.
"[...] deve piuttosto essere privilegiato il criterio letterale, al fine di garantire certezza delle regole di gara e tutela dell’affidamento dei concorrenti, restando preclusa ogni interpretazione estensiva o integrativa che comporti l’introduzione di significati non espressamente rinvenibili nel testo della lex specialis, più restrittivi di quelli originariamente fissati dalla stazione appaltante ma non legittimati da una chiara indicazione dispositiva, quindi potenzialmente violativi dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di massima partecipazione.
[...]
È vero infatti che, in linea generale, soluzioni tecniche diverse possono ritenersi equivalenti ove consentano il perseguimento delle medesime finalità; tuttavia, ciò presuppone che la prestazione alternativa sia pienamente sovrapponibile sul piano funzionale a quella richiesta."
DIFFERENZA ONTOLOGICA TRA APP E WEB APP NEGLI APPALTI TECNOLOGICI: LA DIFFERENZA STRUTTURALE IMPEDISCE L'ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
La produzione di una demo in formato "WEB APP" in luogo della "APP" espressamente richiesta dal disciplinare di gara a pena di esclusione legittima l'estromissione del concorrente, sussistendo tra i due strumenti differenze tecniche sostanziali non trascurabili.
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell'offerta tecnica o per consentire l'integrazione postuma di elementi essenziali, pena la violazione del principio della par condicio.
"Sussistono chiare differenze tra i due strumenti così compendiabili:
- l’APP va sempre scaricata e installata sul dispositivo mobile (smartphone) mentre la WEB APP non richiede installazione alcuna e costituisce applicazione ospitata su un server remoto e accessibile direttamente tramite il browser web (es. Chrome, Safari) usando una connessione Internet;
- l’APP può funzionare anche senza connessione a internet, mentre la WEB APP richiede sempre una connessione attiva;
[...] - in sostanza, la WEB APP costituisce normale pagina internet ed è quindi, a tutti gli effetti, soltanto un sito WEB;
- di qui la ontologica differenza tra i due strumenti (“APP” e “WEB APP”).
[...]
L’istituto del soccorso istruttorio è ontologicamente inapplicabile al caso di specie, in quanto il suo utilizzo si risolverebbe nell’inammissibile integrazione postuma di una carenza tecnica essenziale dell’offerta;
Ed infatti, stante le dimostrate carenze oggettive e strutturali dell’offerta tecnica (ove era stata predisposta una “WEB APP” e non una “APP”) l’unico modo per risolvere una tale discrasia si sarebbe tradotto in una inammissibile modifica dell’offerta tecnica (mediante, ossia, presumibile predisposizione postuma di una demo APP);
Come noto, il soccorso istruttorio o procedimentale non può giammai essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta tecnica;
Ed infatti, il soccorso su un elemento tecnico essenziale finirebbe per trasformarsi nell’inammissibile presentazione di una nuova offerta o di un’offerta emendata, in palese e insanabile violazione del principio della par condicio dei concorrenti"
PRINCIPIO DI UNICITÀ DELL'OFFERTA E DIVIETO DI PROPOSTE TECNICHE E ECONOMICHE PLURIME (17)
In tema di appalti pubblici, la presentazione da parte di un concorrente di due versioni dell'offerta tecnica (nella specie, una "in chiaro" e una "oscurata") che presentino differenze sostanziali circa i mezzi e l'organizzazione del servizio, integra la violazione del divieto di offerte plurime di cui all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, comportando l'esclusione dalla gara. Tale vizio non è sanabile né degradabile ad errore materiale, in quanto la mera disponibilità di opzioni tecniche alternative garantisce all'operatore un vantaggio competitivo indebito rispetto agli altri concorrenti.
"Non rileva [...] la mancata apertura e valutazione, da parte della stazione appaltante, dell’offerta oscurata, atteso che l’attentato al principio della parità di condizioni si è verificato nella fase della presentazione delle offerte, nella quale tutti gli operatori economici soggiacciono rigidamente alle medesime regole di comportamento, non potendosi consentire azioni anche solo potenzialmente idonee ad alterare la regolare competizione e, dunque, la parità di trattamento ed il principio di leale concorrenza tra tutti gli operatori economici in gara, presidio cardine di tutte le competizioni ad evidenza pubblica.
[...]
Né in senso contrario potrebbe essere invocato il principio del risultato, dovendosi al riguardo richiamare le osservazioni già formulate da questa Sezione in relazione al rapporto tra lo stesso e gli altri principi che presidiano l’evidenza pubblica (par condicio competitorum e immodificabilità dell’offerta). Pertanto, anche il perseguimento del risultato dell’azione amministrativa, non può avvenire attraverso il sacrificio degli altri interessi che vengono in rilievo, quali in primo luogo l’esigenza di tutela della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9663)."
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: PREVALE L'EFFETTIVA IDONEITÀ FUNZIONALE DEL PRODOTTO OFFERTO (100)
È illegittimo il provvedimento di esclusione basato su una lettura travisata e formalistica del requisito di capacità tecnica che non consideri la finalità della disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente. In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato, deve applicarsi il principio del favor partecipationis, privilegiando l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara, specialmente quando l'offerta del concorrente sia risultata la migliore.
"[...] si può concludere che il provvedimento di esclusione è frutto di una lettura travisata ed eccessivamente formalistica [...] del disciplinare di gara, che non considera la ratio della predetta disposizione, volta ad accertare il possesso dell’expertise in capo al concorrente, il quale, nella circostanza, ha offerto a [...] la medesima piattaforma esibita nei contratti [...] e [...], valutata da [...] come pienamente rispondente alle proprie esigenze tecnico-funzionali.
Peraltro, giova rammentare che:
- in materia di requisiti di accesso ai pubblici incanti, in assenza di una puntuale comminatoria di esclusione o, in questo caso, di una espressa linea di demarcazione del requisito, si impone l’applicazione del generale principio del favor partecipationis, secondo cui “In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis delle procedure di evidenza pubblica, in ossequio al principio del favor partecipationis - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli” (da Consiglio di Stato, 2.1.2026, n.13; cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 3.10.2025, n.7729);
- nella circostanza in esame, l’ammissione della ricorrente al prosieguo del procedimento, fatte salve le ulteriori incombenze procedimentali (es. verifiche di rito) risulta maggiormente rispondente al principio del risultato, codificato all’art.1 del d.lgs.n.36/2023, in quanto, come detto, l’offerta della ricorrente è risultata la migliore, secondo la valutazione della Commissione giudicatrice. Il principio del risultato, del resto, rappresenta, ai sensi del co.4 di detto articolo, “criterio prioritario.. per l’individuazione della regola del caso concreto”.
GESTIONE RIFIUTI DIFFERENTI: LA LEX SPECIALIS CHE RICHIEDE DIVERSE CATEGORIE DELL'ANGA CON LA FORMULA "E/O" DEVE ESSERE INTERPRETATA IN SENSO CUMULATIVO (1)
I requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali relativi a categorie differenti non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi, laddove ciò risulti necessario per poter espletare compiutamente l'oggetto dell'appalto; pertanto, la congiunzione "e/o" inserita nella lex specialis deve essere interpretata nel senso del possesso di entrambe le categorie di iscrizione, dando così espressione ai principi di risultato, accesso al mercato e buona fede.
"I requisiti di iscrizione alle prefate categorie e rispettive classi, richiesti dalla lex specialis a pena di esclusione, non possono essere considerati alternativi fra loro, bensì cumulativi per poter espletare compiutamente l’oggetto dell’appalto; dunque la congiunzione “e/o” (che grammaticalmente significa che l’evento o la condizione possono verificarsi singolarmente [l’uno o l’altro] oppure simultaneamente [entrambi insieme]) deve essere qui interpretata - anche ex artt. 1367 e 1369 cod. civ. - nel senso non di l’una o l’altra (categoria), bensì di entrambe, dando così, tra l’altro, espressione ai principi di cui agli artt. 4, 1 e 5 del cod. contratti pubblici.
[...]
Atteso quanto sopra e ritenuto che la dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l’esito del processo, ove detta declaratoria non fosse intervenuta (cfr. da ultimo Cons. Stato sez. V, 12/02/2026, n. 1121) [...]"
L'OPERATORE ECONOMICO DEVE PRODURRE LE PROVE DI LABORATORIO A CORREDO DELL'OFFERTA RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE (87)
È legittima l'esclusione del concorrente che non produca tutte le prove tecniche sui materiali espressamente richieste dalla documentazione di gara, non potendo l'operatore economico sindacare ex ante l'utilità delle prescrizioni per giustificarne l'inadempimento. Il soccorso istruttorio non è esperibile per sanare la mancanza di un rapporto di prova richiesto a pena di esclusione, in quanto elemento inscindibile dell'offerta tecnica.
"La lex specialis vincola in modo uniforme tutti i partecipanti alla procedura e costituisce il parametro cardine su cui si fondano la par condicio tra gli operatori economici, la trasparenza della selezione e la lineare comparabilità delle offerte. Tale funzione verrebbe irrimediabilmente compromessa se si consentisse a ciascun concorrente di modulare unilateralmente il contenuto della propria offerta, basandosi su valutazioni soggettive circa l'utilità o meno delle singole prescrizioni di gara.
Ciò vale a maggior ragione quando — come nel caso in esame — la pretesa superfluità della regola non sia manifestamente evidente, ma abbia formato oggetto tra le parti di un articolato dibattito tecnico-scientifico che non ha comunque condotto a certezze incontrovertibili.
Diversa, ovviamente, sarebbe stata l'ipotesi in cui le prescrizioni della lex specialis avessero imposto adempimenti di manifesta incongruità, tali da integrare un aggravio per i partecipanti del tutto sproporzionato e privo di giustificazione razionale. Tale evenienza, tuttavia [...], non ricorre nel caso di specie, in cui la richiesta di prove differenziate sui materiali rispondeva a una tendenziale diversità strutturale e di reazione degli stessi; diversità peraltro confermata in atti, come si è detto, anche dal rapporto di prova della stessa ricorrente.
Va quindi affermato che l’Amministrazione ha esercitato in modo non palesemente irragionevole la propria discrezionalità nel prescrivere prove separate su entrambe le tipologie di pellame oggetto della fornitura. Ciò anche a fronte dell’eventualità, prospettata dalla ricorrente, che per una di esse — nella sua specifica situazione caratterizzata dall’impiego dello stesso materiale di base — i risultati potessero essere analoghi.
Tale eventualità non poteva legittimare un'autonoma riduzione delle prove richieste dal bando da parte della ricorrente. Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che in ogni appalto ogni concorrente possa selezionare discrezionalmente quali prescrizioni della lex specialis rispettare e quali disattendere sulla base di proprie valutazioni tecniche, inevitabilmente soggettive e non sempre incontrovertibili, con conseguente compromissione dell'uniformità dello schema di offerta e aggravamento dell'attività valutativa delle stazioni appaltanti, costrette a verificare caso per caso la fondatezza delle singole scelte derogatorie.
Nella vicenda in esame, poi, tutti gli altri concorrenti ammessi hanno prodotto le doppie prove chimiche richieste dalla disciplina di gara a dimostrazione anche della non particolare gravosità dell’adempimento."
LIMITI ECONOMICI DELLA PROCURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E VALIDITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA (101)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, l'esclusione di un operatore economico per asserita insufficienza dei poteri di firma del procuratore è illegittima qualora la procura attribuisca poteri generali di rappresentanza verso gli uffici pubblici senza limiti di valore, pur prevedendo tetti economici per la successiva fase negoziale di stipula del contratto.
"In ogni caso, ove anche fosse esistita l’ipotesi di difetto di rappresentanza indicata nel provvedimento di esclusione, comunque la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l’esclusione qui contestata. Invero, la stazione appaltante non avrebbe potuto esimersi dal richiedere mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs n. 36 del 2023, la produzione di una ratifica dell’offerta, ai sensi dell’art. 1399 del codice civile, atteso che, in tema di società di capitali ex art. 2384, comma 2, c.c., l’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non integra un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al più, di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, eccepibile, peraltro, solo dalla società stessa, che potrebbe scegliere, in via alternativa, di ratificarlo con effetto ex tunc (cfr. Cons. Stato, III, 5 marzo 2018, n. 1338).
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “Il contratto stipulato dall’amministratore di una società eccedendo dai poteri di rappresentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo statuto non è affetto da nullità, poiché l’art. 2384, comma 2, c.c., nel testo ratione temporis applicabile, prevede solo l’inopponibilità delle limitazioni di tali poteri ai terzi, salvo che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, così escludendo implicitamente che la violazione della disposizione possa essere invocata dal terzo contraente” (Cass. civ., III, ord., 3 marzo 2025, n. 5647).
La proposta negoziale o il contratto concluso dal falsus procurator non sono, dunque invalidi, ma solo inefficaci nei confronti del soggetto falsamente rappresentato, salvo ratifica (cfr., fra le tante, Cass. civ., I, 13 marzo 2015, n.5105). Inoltre, “la ratifica ha effetto retroattivo di tal che il negozio concluso dal "falsus procurator" acquista efficacia fin dall'origine come se fosse stato concluso dal rappresentante legittimato” (cfr. Cass. civ., III, 16 febbraio 2000, n. 1708).
Sussistevano, dunque, in ogni caso, i presupposti per sanare eventuali assunte invalidità mediante soccorso istruttorio e ratifica."
LE CLAUSOLE CHE PRESCRIVONO, A PENA DI ESCLUSIONE, UNA SPECIFICA MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA SONO COGENTI E NON POSSONO ESSERE DISAPPLICATE (101)
L'offerta economica presentata in valore assoluto in violazione di una clausola del disciplinare che imponga, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale, è illegittima e non regolarizzabile.
"[...] nel caso di specie, la clausola è chiara ed inequivoca e prescrive un adempimento, consistente nell’esplicita indicazione del ribasso percentuale, a pena di esclusione, così introducendo un puntuale e cogente vincolo contenutistico relativamente alla modalità di formulazione dell’offerta. Ne deriva che quest’ultima resta priva di effetti, ai fini della partecipazione alla gara, laddove non risulti conforme a tali prescrizioni, analogamente a quanto avviene, in ambito contrattuale, laddove il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, ma l’accettazione viene data in forma diversa (art. 1326, terzo comma, c.c.).
La specifica previsione della sanzione dell’esclusione non consente, quindi, di qualificare l’inadempimento in esame quale mero errore riconoscibile e, quindi, emendabile." (conforme a Cons. Stato, Sez. VI, n. 5066/2025).
VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA: IL TERMINE ASSEGNATO PER LE SPIEGAZIONI HA NATURA ORDINATORIA E ACCELERATORIA (110)
Il termine "non superiore a quindici giorni" previsto dall'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 per la presentazione delle spiegazioni sull'anomalia dell'offerta non ha natura perentoria, bensì ordinatoria e acceleratoria, potendo essere oggetto di proroga discrezionale da parte della stazione appaltante in ragione della complessità dell'istruttoria e del principio del risultato. In sede di giustificazioni, l'offerente può legittimamente rimodulare le voci interne dei costi della manodopera, anche variando il CCNL indicato in offerta per attività secondarie (nella specie inferiori al 30% delle prestazioni), a condizione che l'importo complessivo del costo del lavoro e l'assetto economico dell'offerta rimangano invariati, non configurandosi in tal caso una modifica essenziale dell'offerta ma un lecito esercizio dello ius variandi.
"In effetti l’art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023 presenta diversi aspetti innovativi rispetto alla disciplina della verifica delle “offerte anormalmente basse” contenuta nell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, tra cui la riduzione delle tempistiche di instaurazione e svolgimento del contraddittorio procedimentale.
In proposito, l’art. 110, comma 2, prevede che, in presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa, le stazioni appaltanti, con la richiesta di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnino “a tal fine un termine non superiore a quindici giorni”, mentre nella disciplina previgente il termine era “non inferiore” a quindici giorni (art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016).
Va evidenziato che il termine previsto dall’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 non è qualificato dalla norma come perentorio, e per tale ragione - nonché per la mancata correlata previsione di apposite sanzioni in caso di sua violazione, di decadenza per la stazione appaltante o di esclusione per l’operatore economico - va reputato ordinatorio (cfr. in termini, Cons. Stato, III, 20 ottobre 2025, n. 8107; più in generale sul termine di conclusione del procedimento, Cons. Stato, VII, 30 luglio 2024, n. 6854, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, il termine va inteso come sollecitatorio od ordinatorio, sicché il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto).
Più in particolare, si tratta di termine “acceleratorio”, finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile: esso deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, avendo essa ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge.
In tale senso è da intendersi il passaggio della Relazione al Codice approvato col d.lgs. n. 36 del 2023 secondo cui detto termine “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge”, a tutela delle esigenze di celerità della proceduta, laddove il d.lgs. n. 50 del 2016 mirava piuttosto a tutelare le esigenze del “concorrente” fissando il termine minimo cui la stazione appaltante si sarebbe dovuta attenere.
Per tale ragione, esso, come è proprio dei termini ordinatori, è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico e la richiesta di proroga è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante."
[...]
va comunque ribadito che, in linea di principio, le modifiche che coinvolgono i livelli degli operai impiegati, il costo medio orario e, di conseguenza, anche il monte ore complessivo degli addetti ai servizi rientrano nel ius variandi consentito in sede di giustificazioni, quando, sotto il profilo economico, non venga modificato l’importo complessivo del costo della manodopera (come è incontestato sia accaduto nel caso di specie) e, sotto il profilo tecnico, non venga alterata la natura sostanziale dell’offerta, in quanto ci si limiti ad una rimodulazione interna delle risorse (come ritenuto nel caso di specie dal T.a.r.: cfr. , in particolare, al punto 5.2, dove, a proposito della riduzione del costo medio orario della manodopera e del correlato incremento del monte ore, si osserva che “si tratta, per entrambe le voci, di scostamenti quantitativi marginali, riconducibili entro la soglia fisiologica di tollerabilità che la giurisprudenza costantemente ammette nel valutare la sostanziale compatibilità dell’offerta tecnica aggiudicata rispetto all’originario impegno negoziale e che ben può rientrare nei limiti dello ius variandi riconosciuto in capo all’operatore economico nella fase di giustificazione dell’anomalia.
Lungi dal configurare una modifica sostanziale dell’offerta, le giustificazioni rese da Ital Sem si sono limitate a una diversa allocazione interna delle risorse, in piena conformità ai principi consolidati secondo cui la verifica di anomalia non mira a sanzionare imprecisioni formali, bensì ad accertare la serietà e affidabilità dell’offerta nel suo complesso.”).
Si tratta di un approdo giurisprudenziale, in tema di costi della manodopera, venutosi a consolidare nel vigore del Codice del 2016, per il quale “la rimodulazione dell’organizzazione del personale non dà luogo a un’alterazione del contenuto dell’offerta, risolvendosi piuttosto in una diversa imputazione dei costi, a condizione che l’offerta economica risulti, nel complesso, sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera che dovessero risultare necessari per l’espletamento delle prestazioni oggetto della procedura di gara” (così C.G.A.R.S., 6 agosto 2024, n. 621, citata in sentenza; ma cfr., nello stesso senso, da ultimo anche Cons. Stato, III, 10 dicembre 2025, n. 9696, dove si evidenzia la necessità di “tenere adeguatamente distinti il contenuto (immodificabile) della proposta contrattuale, affidata all’offerta economica, e le giustificazioni della struttura dei costi (motivatamente e ragionevolmente rimodulabili in sede di verifica di anomalia)”)."
SOCCORSO ISTRUTTORIO: DEVE ESSERE ATTIVATO PER CONSENTIRE AL CONCORRENTE DI COMPLETARE LA PROVA DI UN REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA GIÀ DICHIARATO NEL DGUE (101)
È illegittima l’esclusione di un concorrente dalla gara per difetto di prova dei requisiti di capacità tecnico-professionale qualora l'incompletezza documentale riguardi forniture già dichiarate in sede di domanda e sia agevolmente sanabile mediante soccorso istruttorio. L'integrazione di fatture relative a precedenti annualità del medesimo rapporto di fornitura già indicato non configura una sostituzione dell'elemento esperienziale, bensì una mera regolarizzazione della prova di un requisito posseduto ex ante.
"Il soccorso istruttorio è consentito per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante... nel caso in esame la Resistente invece di escludere la Ricorrente avrebbe dovuto ammetterla ad integrare la documentazione contabile prodotta in modo incompleto... perché si trattava di comprovare il possesso di un requisito di capacità tecnico-professionale – pertanto di un elemento estraneo all’offerta tecnica o economica – già dichiarato in sede di domanda con riferimento ad appositi contratti regolarmente indicati nel DGUE"
SERVIZI DI INGEGNERIA PER IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI "A SERVIZIO DI COSTRUZIONI" OSPEDALIERE: IDONEI A COMPROVARE IL REQUISITO PER LA CATEGORIA EDILIZIA E.10 (1)
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, le attività di progettazione impiantistica (categorie IA.02 e IA.04) maturate in ambito sanitario possono essere legittimamente computate per soddisfare il requisito relativo alla categoria edilizia E.10, qualora la lex specialis debba essere interpretata secondo un criterio funzionale e l'appalto richieda un approccio unitario tra strutture e impianti.
"Orbene, come puntualmente osservato dalla Amministrazione appellata, all’art. 26, co. 4 del ridetto Allegato I.7 si stabilisce che “la progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione”.
La lettura combinata di tali disposizioni lumeggia in modo più nitido la res controversa avvalorando l’esegesi logico-sistematica del requisito esperienziale in chiave più ampia e comprensiva di tal ché i due servizi vantati dal professionista, ricadenti formalmente nelle categorie impiantistiche IA.02 e IA.04, sono stati correttamente valutati ai fini del raggiungimento del requisito in quanto attinenti alla progettazione esecutiva nel campo dell’edilizia sanitaria (si trattava nella specie della progettazione impiantistica volta all’installazione di grandi apparecchiature ospedaliere [...]. Del resto, il carattere strumentale e servente ai servizi in categoria E.10 si evince dalla stessa denominazione delle due categorie impiantistiche, testualmente definite come impianti, meccanici o elettrici, “a servizio di costruzioni”.
[...] di tal ché, privilegiando la prospettiva ermeneutica del principio del risultato o meglio del “miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti” (art. 1, co. 2 d.lgs. n. 36/2023), le esperienze progettuali nelle categorie IA.02 e IA.04 possono essere coerentemente valorizzate ai fini della comprova del requisito E.10 poiché tali specifiche esperienze impiantistiche sono state maturate in ottica strumentale e servente ad interventi di edilizia sanitaria."
GLI IMPEGNI DEL PRODUTTORE DEL BENE FORNITO CIRCA GARANZIA E SUPPORTO TECNICO NON COSTITUISCONO AVVALIMENTO MA QUALITÀ INTRINSECA DEL PRODOTTO (104)
Non costituisce avvalimento non dichiarato l'inserimento nell'offerta tecnica di dichiarazioni o impegni di garanzia e assistenza riconducibili direttamente al produttore del bene, in quanto tali prestazioni non attengono ai requisiti soggettivi di partecipazione del fornitore ma rappresentano caratteristiche qualitative della fornitura stessa. In ossequio al principio del risultato, l'impiego della lingua inglese limitatamente a brochure e manuali tecnici non inficia la validità dell'offerta, qualora la relazione principale sia in italiano e la lex specialis non preveda una specifica sanzione espulsiva.
"Le prescrizioni della lex specialis vanno interpretate alla luce del principio del risultato, evitando formalismi ai quali non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti e che non siano accompagnati da una precisa sanzione espulsiva" (cfr. Cons. Stato, n. 8567/2025). "L’istituto dell’avvalimento [...] soccorre il partecipante nell’assicurare i requisiti di partecipazione di cui questo è carente", mentre le prestazioni di garanzia del produttore costituiscono una "componente degli apparati oggetto di offerta".
SPIN-OFF SOCIETARIO: LA NUOVA SOCIETA' NATA DA UN’ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA INTERNA DELLO STESSO GRUPPO BENEFICIA DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (3)
In tema di requisiti di partecipazione, la società nata dal conferimento di un ramo d'azienda o dallo spin-off di un'unità operativa priva di personalità giuridica può legittimamente spendere i requisiti maturati dalla struttura di provenienza, ove sia dimostrata la piena continuità organizzativa, operativa e commerciale. In tale scenario, non è necessario il ricorso al contratto di avvalimento, mancando il presupposto dell'alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata.
"[...] è legittimo l’utilizzo dei requisiti maturati in precedenza, inequivocabilmente riconducibili al branch “A.” assorbito nell’A., senza necessità di un apposito contratto di avvalimento, mancando il presupposto dell’alterità soggettiva dell’ausiliaria e dell’ausiliata.
Non può essere pertanto condivisa l’interpretazione sostenuta dalla società ricorrente, perché in contrasto con i principi del risultato e dell’accesso al mercato sanciti dagli artt. 1 e 3 del D.lgs. 36/2023, in quanto basata su considerazioni puramente formalistiche rispetto al dato sostanziale, comportando un’illegittima restrizione del confronto concorrenziale, costringendo imprese formalmente sorte da poco ma che oggettivamente inglobano al loro interno il know how necessario e richiesto dalla legge di gara a non partecipare alle gare o a fare ricorso all’avvalimento."
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA NELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE (1)
È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante conferma l'aggiudicazione all'esito di una verifica del requisito di esperienza professionale condotta in modo sostanziale, valorizzando elementi indiziari concordanti (curriculum, estratti INPS) qualora le certificazioni storiche siano oggettivamente irreperibili presso gli enti terzi.
"A riguardo, vale richiamare l’orientamento espresso dalla giurisprudenza secondo cui: “Va rammentato, invero, che la prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli puramente formali, nell’ambito delle procedure di gara, è stata riconosciuta in più occasioni della giurisprudenza, anche prima del d.lgs. n. 36 del 2023.
In questa ottica, il giudice amministrativo è tenuto a superare i casi di ‘vuoti formalismi’, al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile.
Quindi, in ipotesi come quella di specie, in cui vi è contrasto tra il dato formale del pedissequo rispetto del disciplinare di gara e il dato sostanziale della sussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria, occorre privilegiare il dato sostanziale, ossia il risultato utile, perseguito dalla stazione appaltante di avere selezionato l’operatore economico ritenuto più idoneo all’esecuzione dell’appalto.
Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sent. n. 9812 del 2023), la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici. Sono in realtà lo strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto.
Ne consegue che il lavoro dell’interprete non è solo quello di applicare in maniera rigorosa la lex specialis, ma di interpretarla teleologicamente, senza che da tale operazione ermeneutica possa però derivare una qualche violazione alle regole della concorrenza o ai principi di uguaglianza che regolamentano l’accesso al mercato.
Preferire una lettura non formalistica degli atti e della procedura di gara deve comunque avere l’obiettivo prioritario di analizzare il modo di procedere della stazione appaltante verificandone la correttezza sostanziale.
In applicazione dei suindicati principi, i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità, alla necessità di ampliare il contesto partecipativo dell’imprese, ma soprattutto all’esigenza della stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo” (C.d.S., Sez. V, n. 1620/2025).
Nella specie che occupa, dunque, devono assumere valore decisivo le verifiche effettuate dall’Amministrazione con riguardo alla dichiarazione resa con riferimento al requisito di esperienza professionale, nell’impossibilità (non smentita) del Comune di [...] di inviare la documentazione richiesta in riferimento ai risalenti anni dichiarati e la messa in liquidazione delle Cooperative alle dipendenze delle quali era svolto il servizio [...] ed in particolare l’estratto previdenziale INPS [...]"
LE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI E LE CONVENZIONI ACCESSORIE A CONTENUTO PATRIMONIALE NON SONO SUSCETTIBILI DI RINNOVO TACITO O AUTOMATICO
Il rinnovo delle concessioni di beni pubblici e delle convenzioni per l'affrancazione del canone deve necessariamente rivestire la forma scritta ad substantiam e scaturire da un provvedimento espresso, risultando precluso il rinnovo per facta concludentia o tramite silenzio-assenso.
"In proposito, è possibile richiamare quanto già statuito, in relazione a una vicenda analoga, dal Consiglio di Stato, che nella decisione n. 1692 del 26 febbraio 2025 ha rilevato come «[i]l rinnovo delle concessioni di beni pubblici – ove non diversamente ed espressamente stabilito – non può essere tacito, per l’impossibilità di desumere la volontà della P.A. per implicito e, quindi, al di fuori del procedimento prescritto dalla legge per la sua formazione e senza le forme all’uopo previste. Il divieto deriva dall’applicazione della regola, di matrice comunitaria, per cui i beni pubblici contendibili non devono poter essere sottratti per un tempo eccessivo al mercato e, quindi, alla possibilità degli operatori economici di ottenerne l’affidamento. La proroga ed il rinnovo dei contratti pubblici si traducono essenzialmente in un affidamento senza gara, con la conseguente violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e di parità di trattamento (obbligo di assicurare una posizione di equidistanza della pubblica amministrazione nei confronti dei diversi operatori economici che partecipano alla procedura di evidenza pubblica, evitando così il consolidamento di posizioni di forza di determinati imprese nei rapporti con la P.A.)»."
PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: TROVA APPLICAZIONE SIA PER I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE CHE PER LE SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (79)
In tema di appalti pubblici, la sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte di tutti i membri di un costituendo R.T.I. è finalizzata a garantire la serietà e la provenienza dell'impegno negoziale; tale finalità è soddisfatta dalla firma digitale apposta sull'intera busta telematica, che estende transitivamente la garanzia di paternità a tutti i documenti in essa contenuti, superando eventuali vizi formali di sottoscrizione dei singoli allegati.
Il principio di equivalenza funzionale delle soluzioni offerte dal concorrente si applica anche ai fini dell'attribuzione dei punteggi tecnici per le caratteristiche migliorative, non potendo la stazione appaltante escludere o penalizzare soluzioni che, pur differendo strutturalmente dalle indicazioni del disciplinare, ottemperino in maniera equivalente ai requisiti prestazionali richiesti.
"[...] come evidenziato dal T.A.R., esse hanno firmato digitalmente la busta contenente il documento di cui si tratta: il rapporto oggettivamente inscindibile tra contenente (la busta) e contenuto (le dichiarazioni ivi contenute) impone di riferire transitivamente al secondo le garanzie di paternità di cui è munito il primo.
[...]
questa Sezione, con la sentenza 5 giugno 2019, n. 3778, pur nel vigore del previgente Codice dei contratti ma affermando principi validi anche nel contesto ordinamentale attuale, ha affermato quanto segue:
“Deve premettersi che, ai sensi dell’art. 68, comma 7, d.lvo n. 50/2016, “quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”.
In ordine alla portata della citata disposizione - se, cioè, limitata alla disciplina dei requisiti di ammissione ovvero estensibile al governo dei criteri di valutazione delle offerte, agli effetti della attribuzione dei corrispondenti punteggi - questa Sezione, in chiave favorevole alla seconda e più ampia interpretazione, ha recentemente avuto modo di chiarire (cfr. sentenza n. 6721 del 27 novembre 2018) che “le caratteristiche migliorative al centro dei gravami, com’è evidente dalla loro descrizione nel capitolato e come è confermato dalle argomentazioni di tutte le parti in causa, sono riconducibili alle specifiche tecniche formulate “in termini di prestazioni o di requisiti funzionali”, ai sensi dell’art. 68, comma 5, lettera a), del d.lgs. 50/2016. Pertanto, ad esse si applica il comma 8, secondo il quale: (i) – “le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti”; (ii) - a tal fine, “l’offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice”. (...) Il T.A.R. ha al riguardo affermato che l’art. 86, cit., consente all’offerente di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato ed idoneo, che le soluzioni da lui offerte corrispondono in maniera equivalente alle prestazioni ed ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice. E da ciò ha fatto discendere che, per evidenti ragioni di coerenza sistematica e di favor per la effettiva concorrenza tra i partecipanti, il principio di equivalenza debba applicarsi sia ai requisiti di ammissione sia alle specifiche tecniche per l’attribuzione dei punteggi; e che l’obbligo di rispettare il principio, derivando direttamente dalla legge, non debba essere previsto necessariamente in modo espresso dalla lex specialis ai fini della sua applicazione. Il Collegio ritiene condivisibili tali affermazioni. Del resto, anche testualmente, l’effetto di “escludere” un’offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l’equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all’offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti (come nel caso delle caratteristiche migliorative sulle quali si discute nella gara in questione) e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità””.
AVVALIMENTO PREMIALE: IL DECORSO DEL TERMINE PER IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER LE DICHIARAZIONI DELL'AUSILIARIA NON DETERMINA L'ESCLUSIONE, MA SOLO LA NON ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO (104)
La violazione del termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio produce effetti espulsivi totali solo se la documentazione omessa è essenziale ai fini dell'ammissione alla procedura. Qualora la carenza riguardi oneri dichiarativi di un'impresa ausiliaria nell'ambito di un avvalimento meramente premiale, i principi di proporzionalità, di conservazione degli atti e del risultato precludono l'esclusione del concorrente, limitando le conseguenze sfavorevoli alla sola neutralizzazione del vantaggio tecnico sperato.
"La carenza documentale riscontrata dalla stazione appaltante non atteneva dunque ad un requisito di ammissione alla procedura, né investiva la validità o l’ammissibilità della domanda di partecipazione, ma riguardava esclusivamente un elemento suscettibile di incidere sull’attribuzione del punteggio tecnico.
Ne consegue che il mancato perfezionamento del soccorso istruttorio nel termine assegnato non poteva determinare l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, ma soltanto impedire la valorizzazione dell’elemento premiale correlato all’avvalimento non ritualmente documentato.
[...]
L’esclusione dell’operatore economico per il mancato tempestivo assolvimento di un onere dichiarativo concernente un avvalimento avente funzione esclusivamente premiale si risolverebbe infatti in una misura sproporzionata rispetto alla natura della carenza riscontrata e non coerente con l’interesse sostanziale perseguito dalla procedura."
APPALTO DI SERVIZI PER L'INFANZIA E RAPPORTO EDUCATORE/BAMBINO: INDEROGABILITÀ DEI MINIMI NORMATIVI E LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
Nelle gare d'appalto per servizi all'infanzia, l'offerta tecnica che preveda un rapporto educatore/bambino inferiore ai minimi prescritti dalla normativa provinciale e dal capitolato speciale deve essere esclusa, restando irrilevante la clausola di stile con cui il concorrente dichiari il generale impegno al rispetto della legge. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per emendare una siffatta carenza, in quanto l'integrazione di un requisito minimo di partecipazione mancante nell'offerta tecnica comporterebbe un'inammissibile manipolazione della stessa in violazione della par condicio.
Citazione: "non già un semplice «chiariment[o]» sarebbe qui occorso da parte dell’Associazione, bensì una vera e propria (inammissibile) modifica dell’univoco contenuto dell’offerta [...] a fronte della chiara e concreta organizzazione e conformazione dei gruppi di bambini nei termini suindicati rappresenta una (generica) dichiarazione d’intenti, di per sé contraddetta da quanto concretamente offerto dall’interessata."
SOCCORSO PROCEDIMENTALE: IL TERMINE ASSEGNATO DALLA PA PER FORNIRE CHIARIMENTI HA NATURA ORDINATORIA SE CONTENUTO ENTRO IL LIMITE DEI 10 GIORNI (101)
In tema di appalti pubblici, la disponibilità dei mezzi strumentali necessari all'esecuzione del servizio costituisce, di regola, un requisito di esecuzione e non di partecipazione, con la conseguenza che la loro mancanza al momento della presentazione dell'offerta non legittima l'esclusione, ma rileva in fase di aggiudicazione o stipula. Il soccorso procedimentale volto a chiarire l'impegno dell'operatore a dotarsi di mezzi conformi è pienamente legittimo e il termine per riscontrarvi non ha carattere perentorio se inferiore ai dieci giorni.
"La funzione del soccorso procedimentale, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023, è limitata alla richiesta di chiarimenti volti a consentire la corretta interpretazione dell'offerta tecnica ed economica e a ricercare l’effettiva volontà dell’offerente, superando le eventuali ambiguità dell’offerta - fermo il divieto di integrazione di quest’ultima – senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essa assunto (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481).
L’istituto in esame non consente di sanare carenze sostanziali o requisiti mancanti, ma soltanto di rimuovere ambiguità interpretative, senza alterare il contenuto dell'offerta.
I chiarimenti devono, pertanto, mirare alla comprensione dell'effettiva volontà dell'operatore economico, superando eventuali ambiguità, ma senza potersi tradurre in integrazioni sostanziali o rettifiche dell'offerta (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2023, n. 290; Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680).
[...]
L'art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023 [...] individua quattro tipologie di soccorso istruttorio, che gli interpreti definiscono, rispettivamente, come integrativo (comma 1, lett. a), sanante (comma 1, lett. b), soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3) e correttivo (comma 4).
Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, soltanto per le prime due fattispecie è prevista l'esclusione dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025; Cons. Stato, sez. V, n. 7075 del 19 agosto 2025).
Diversamente, per la fattispecie prevista dal terzo comma dell’art. 101, manca un'espressa previsione normativa per disporre l'esclusione dalla gara in caso di superamento del termine.
In ragione di tale differenza di regime, nonché in forza dei principi del risultato e della fiducia (articoli, rispettivamente, 1 e 2 D.Lgs n. 36 del 2023), il Consiglio di Stato ha affermato che il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio “in senso stretto” può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell'ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell'art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l'integrazione documentale - termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara - ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
Nel caso in esame, conformemente all’art. 101 D.Lgs. 36/2023, anche l’art. 14 del Disciplinare di gara prevede la sanzione dell’esclusione dalla gara unicamente in caso di inosservanza del termine assegnato per il soccorso istruttorio c.d. integrativo e sanante (cfr. “Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato un termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie…In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura”), senza disporre alcunché, invece, per l’inosservanza del termine assegnato per rendere i chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica."
LEGITTIMITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA GLOBALE MIGLIORATIVA E PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, la formulazione di un'offerta economica che, a fronte di un tetto di spesa annuo invariabile, consenta all'Amministrazione di optare per la fatturazione di un intero pacchetto di prestazioni a un costo unitario forfettario agevolato rispetto alla somma delle singole voci, costituisce legittima espressione della libertà commerciale dell'operatore economico. Essa non integra una violazione del divieto di offerte plurime o condizionate, bensì attua direttamente il principio del risultato ex D.Lgs. 36/2023, garantendo la migliore prestazione al prezzo più vantaggioso.
«l’importo (...) previsto (eventualmente) per tutti gli analiti non è alternativo (...) e non è collegato all’evolvere di fatti estranei all’ambito delle prestazioni dedotte in gara, ma si configura per essere migliorativo, satisfattivo del pubblico interesse ad ottenere la migliore prestazione al prezzo più basso, non incide sulla par condicio (...) e, soprattutto, non determina alcuna equivocità o incertezza; (...) ciò che la [Ricorrente, ndr] ha offerto è un solo prezzo totale per tutte le [omissis] prestazioni annue (...) e il prezzo migliorativo consiste nella possibilità per l’Amministrazione di corrispondere [un prezzo inferiore a forfait, ndr] anziché [il prezzo per singolo esame moltiplicato per i singoli analiti, ndr] (...) non trattandosi, nella fattispecie, dell’ipotesi in cui un offerente avesse formulato più proposte in via alternativa o subordinata, in maniera tale che la scelta di una di esse porti all’esclusione delle altre, con indebito vantaggio del concorrente» (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sezione III, 6 agosto 2024, n. 6992; id., 1 aprile 2022, n. 2413).
OMESSA DESCRIZIONE DI UN SERVIZIO OPZIONALE CON MODALITA' GIA' PREDEFINITE DALL'ENTE ED ACCETTATE DAL CONCORRENTE: L'ESCLUSIONE E' ILLEGITTIMA (1)
Non è legittima l’esclusione di un operatore economico per la mancata descrizione tecnica o quotazione nel Piano Economico Finanziario di un servizio opzionale e marginale qualora la lex specialis ne predefinisca già interamente le modalità esecutive e l'operatore abbia presentato una dichiarazione formale di impegno al rispetto integrale del capitolato.
"L’esclusione di un operatore per la mancata descrizione di un servizio opzionale e marginale, le cui modalità sono già interamente predefinite dalla stazione appaltante, risulterebbe contraria all’interesse pubblico di aggiudicare la commessa al miglior offerente e al principio di favor partecipationis".
VERIFICA DEI REQUISITI DI ESECUZIONE NELLA FASE ANTECEDENTE ALL'AGGIUDICAZIONE (17)
Nel mutato quadro normativo di cui al D.Lgs. 36/2023, la verifica del possesso dei requisiti di esecuzione subisce una traslazione temporale, collocandosi nella fase antecedente l'aggiudicazione formale. La mancata dimostrazione dell'effettiva e tempestiva disponibilità dei mezzi operativi necessari all'esecuzione del servizio, richiesta dopo la proposta di aggiudicazione, legittima l'esclusione dell'offerente per inidoneità dell'offerta, in diretta applicazione del principio del risultato e del buon andamento dell'azione amministrativa.
«La nuova disciplina prevede quindi che alla proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala faccia seguito una valutazione circa la sua legittimità [...] A seguito della verifica dei requisiti, poi, sarà disposta l’aggiudicazione, che sarà immediatamente efficace. [...] è oggi la nuova disciplina dell’art. 17, comma 5, d. lgs. n. 36/2023 a imporre l’adozione della determina di aggiudicazione soltanto a seguito del positivo espletamento della verifica dei requisiti in capo all’offerente [...]. I requisiti di esecuzione, pur non dovendo necessariamente essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta, devono comunque risultare effettivamente e tempestivamente acquisibili nel momento in cui l’ente si accinge a contrarre. Ciò comporta che la stazione appaltante, una volta individuato il miglior offerente, non solo può, ma è tenuta a verificare, prima di vincolarsi con la sottoscrizione del contratto, che sussistano in concreto le condizioni essenziali per l’avvio del servizio. Diversamente ragionando, si imporrebbe all’ente aggiudicatore di sottoscrivere un contratto la cui esecuzione risulterebbe incerta o addirittura impossibile, in palese contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa nonché del principio del risultato di cui all’art. 1, cod. app.»
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA: LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL "GRUPPO DI LAVORO" DEVONO ESSERE VALUTATE NEL LORO COMPLESSO
In materia di procedure ad evidenza pubblica, l'interpretazione della disciplina di gara va condotta alla luce delle regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., intese come canone ermeneutico della "totalità", il quale impone di leggere le clausole le une per mezzo delle altre. Tale operazione deve essere orientata ai principi del risultato e del favor participationis previsti dal nuovo Codice dei Contratti. Ne discende che, in presenza della richiesta di un gruppo di lavoro, eventuali deficienze professionali del singolo componente non esplicano effetti espulsivi, ma puramente valutativi.
Come statuito dal Giudicante: "nell’interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. [...] Si tratta di un canone particolarmente importante nell’ambito dell’interpretazione degli atti di gara che va coniugato con i principi immanenti nel Codice dei contratti, ossia: il principio del risultato e il favor participationis." E ancora: "la legge di gara non si limita a richiedere all’operatore economico di disporre di determinate professionalità ma prevede che esse debbano operare come un ‘gruppo di lavoro’, dunque congiuntamente e in collaborazione tra di loro, con la conseguenza che il possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare non può che riguardare il gruppo nel suo complesso." Infine: "eventuali mancanze, in capo ai professionisti, delle competenze necessarie allo svolgimento del servizio, rilevabili dai curricula, vanno ad incidere unicamente sull’attribuzione del punteggio". (Cons. Stato, n. 5871 del 2024; Cons. Stato, n. 5405 del 2025; Cons. Stato, n. 9967 del 2025).
ERRORI NELLA VALUTAZIONE TECNICA EMERSI DOPO L’APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE: LA SEGRETEZZA RECEDE RISPETTO AI PRINCIPI DI EFFICIENZA E RISULTATO
È illegittimo l'annullamento d'ufficio dell'intera procedura di gara motivato dalla sola violazione della segretezza delle offerte economiche, qualora la Stazione Appaltante sia chiamata a correggere un errore materiale palese nell'attribuzione dei punteggi tecnici. Il principio di segretezza deve infatti essere bilanciato con i principi di economicità e di ragionevole speditezza del procedimento, specialmente quando la rettifica non lasci margini di discrezionalità tali da alterare surrettiziamente l'esito della gara.
"In una recentissima sentenza (Cons. Stato, sez. III, 21 gennaio 2026, n. 510) questa Sezione ha sottolineato come la giurisprudenza ammetta, in caso di regressione della procedura selettiva alla fase di valutazione delle offerte tecniche in esito ad annullamento giurisdizionale, che la Commissione possa rivalutare le offerte medesime “a buste aperte”, e finanche avendo già conoscenza delle offerte economiche, non essendo il principio di segretezza di queste ultime un valore assoluto, ma dovendo esso conciliarsi con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: sul punto è stato richiamato l’indirizzo elaborato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 30 del 26 luglio 2012 - espressasi con riferimento all’articolo 84, comma 12, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ma sulla base di argomentazioni che risultano valide anche a fronte della formulazione, invariata, dell’articolo 77, comma 11, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e dell’articolo 93, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - secondo il quale anche nelle procedure che si svolgono con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è ammissibile un rinnovo degli atti, successivo all’avvenuta conoscenza delle offerte economiche, limitato alla sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima Commissione preposta alla gara.
Nella suddetta ipotesi (alla quale è equiparabile quella della rivalutazione conseguente alla contestazione delle valutazioni e dei punteggi assegnati all’esito di ponderazione discrezionale delle offerte) il principio dell’anonimato deve infatti essere bilanciato con gli antagonisti principi di conservazione degli atti giuridici, che trova notoriamente variegata espressione in ambito civilistico agli articoli 1419 e segg. cod. civ. e che è riscontrabile in campo amministrativo nei molteplici condizionamenti e limiti imposti prima dalla giurisprudenza e poi esplicitamente dall’articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardo all’annullabilità degli stessi provvedimenti illegittimi; nonché di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, sancito in via generale dall’articolo 1, comma 1, della stessa legge n. 241/1990, e, nella specifica materia della contrattualistica pubblica, dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi articolo 1 del d.lgs. n. 36/2023), rinveniente una significativa rispondenza anche nella regola di ragionevole speditezza dei procedimenti contemplata dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea."
INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: OCCORRE DIMOSTRARE CHE LA CARENZA HA PRODOTTO UN REALE TRAVISAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (93)
In sede di interpretazione delle clausole del disciplinare di gara, deve darsi prevalenza al dato letterale ed univoco, restando preclusa ogni interpretazione integrativa che estenda a un criterio di valutazione le modalità applicative previste per un altro. In particolare, per i criteri di tipo "tabellare", se la stazione appaltante non specifica una modalità di calcolo proporzionale, il punteggio deve essere considerato indivisibile. Parallelamente, il requisito della competenza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere valutato secondo un approccio sostanzialistico e globale, con riferimento ad aree tematiche omogenee, restando onere dell'istante dimostrare il nesso causale tra l'asserita incompetenza e l'erroneità della valutazione tecnica.
"Come correttamente rilevato dal primo giudice, la norma è costantemente interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 18 luglio 2019, n. 5058), risultando l’Amministrazione aggiudicatrice tenuta ad effettuare una valutazione complessiva e globale sulla preparazione e la competenza dei commissari, senza appuntarsi sui singoli curricula, al fine di verificare la prevalente (e non l’esclusiva) presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, utilizzando un approccio sostanzialistico (e conforme al principio del risultato), potendosi anche le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, purché l’organo collegiale sia in grado di esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea cui è chiamato.
E del resto, la giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2025, n. 4196), ha avuto modo di riassumere i principi consolidati in materia, per cui: «a) la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto; b) la competenza ed esperienza richiesta ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5603; Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2015, n. 1824); c) la legittima composizione della commissione presuppone la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721), per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, Sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595); e) la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in precedenza» (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).
A ciò deve aggiungersi che l’impugnazione della nomina della Commissione di gara, basata sulla ritenuta mancanza di competenze specifiche in capo ai nominati Commissari, non può prescindere in modo assoluto dalla dimostrazione di come quel deficit conoscitivo possa negativamente impattare sulla valutazione della propria offerta, in quanto l’eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull’aggiudicazione solo se l’operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta (in tal senso, ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2253; sez. V, 24 aprile 2023, n. 4144)."
SOCCORSO ISTRUTTORIO, RAGGRUPPAMENTO DI PROGETTISTI "INDICATI" E PRINCIPIO DEL RISULTATO (101)
Il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 è pienamente esperibile per sanare l'omessa produzione del DGUE dei progettisti indicati dal concorrente e l'assenza di data certa nell’impegno alla futura costituzione del relativo raggruppamento professionale. Tali soggetti, agendo come prestatori d'opera esterni e non come concorrenti, non sono soggetti alle preclusioni formali dettate per gli operatori economici. Una carenza informativa sui nominativi dei professionisti componenti il gruppo di lavoro è da considerarsi meramente formale e sanabile qualora il requisito di partecipazione (incardinamento del professionista) sussista sostanzialmente sin dal momento della presentazione dell'offerta.
"[...] l’assenza della data certa dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale per la sua futura costituzione (in caso di aggiudicazione) non può essere considerata ostativa alla sanabilità, mediante soccorso istruttorio, dell’omessa presentazione del suddetto impegno"; "[...] il raggruppamento di progettisti meramente 'indicati' non rientra, infatti, nella figura del ‘concorrente’, né tanto meno in quella di ‘operatore economico’" (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 13/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 1438/2026).
WHITE LIST: REQUISITO DI ORDINE GENERALE. IL POSSESSO SI PERFEZIONA CON IL PROVVEDIMENTO DELLA PREFETTURA. NON SUFFICIENTE LA PENDENZA DEL (TARDIVO) RINNOVO (94)
È legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che non produce l’autodichiarazione prescritta dalla lex specialis relativa all’iscrizione alla "white list", non potendo tale carenza essere sanata dalla produzione della sola istanza di rinnovo dell'iscrizione scaduta. Il requisito di partecipazione in esame, infatti, si acquisisce solo a seguito della conclusione favorevole del procedimento amministrativo prefettizio.
“La sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici [...] il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256)”.
APPALTO DI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO: LEGITTIMITÀ DEL LIMITE AL RIBASSO SUL MARGINE DI AGENZIA (108)
Non è affetta da illegittimità la previsione della lex specialis che stabilisce un tetto minimo e massimo al ribasso sul margine d'agenzia orario, poiché tale limite non annulla il confronto concorrenziale ma lo perimetra entro canoni di sostenibilità economica e sociale. Tale scelta è coerente con il principio del risultato, inteso non come mero risparmio di spesa, ma come affidamento di un servizio di qualità garantito da un'equa remunerazione dell'operatore. "La fissazione di un limite minimo al “margine di agenzia” consente, per un verso, un’adeguata remunerazione delle attività e, per l’altro, evitare che in sede esecutiva si eroda [...] il costo del lavoro, mettendo in pericolo retribuzioni e contributi [...] In tal senso risulta corretto il richiamo al principio del risultato, nel senso che [...] il risultato avuto di mira dal contratto di appalto non è limitato all’oggetto materiale della prestazione, ma si estende alla sua dimensione funzionale in senso lato [...] comprensiva delle politiche pubbliche di tutela del lavoro" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 03377/2026).
SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO E SOSTENIBILITA' SOCIALE: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE STABILISCE UN LIMITE MINIMO E MASSIMO AL MARGINE D'AGENZIA ORARIO
In materia di appalti per servizi di somministrazione lavoro, è legittima la clausola del disciplinare di gara che stabilisce un limite minimo e massimo al "margine d'agenzia" orario. Tale previsione non costituisce un'indebita restrizione della concorrenza, bensì un legittimo esercizio della discrezionalità della Stazione Appaltante, coerente con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, essendo volta a prevenire offerte economicamente non sostenibili che potrebbero riflettersi negativamente sul trattamento dei lavoratori.
"Il risultato avuto di mira dal contratto di appalto non è limitato all’oggetto materiale della prestazione, ma si estende alla sua dimensione funzionale in senso lato (...) comprensiva delle politiche pubbliche di tutela del lavoro"; "la previsione di un limite massimo all’offerta economica sul margine, ha come suo effetto immediato e diretto quello di evitare che una 'sottostima' della componente/ 'margine' incida sull’altra componente/'costo del lavoro'".
OMESSA PREVISIONE DI PREMIALITA' PER LA PARITÀ DI GENERE: NON INFICIA L'AGGIUDICAZIONE SE L'EVENTUALE PUNTEGGIO NON AVREBBE ALTERATO LA GRADUATORIA (108)
È infondata la doglianza relativa alla mancata previsione di criteri premiali per la parità di genere qualora l'omissione non abbia inciso sulla graduatoria finale, risultando che l'inserimento di detto criterio non avrebbe sovvertito l'aggiudicazione stante il possesso della certificazione da parte degli operatori collocati in graduatoria. La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri di aggiudicazione, potendo legittimamente ricorrere a parametri quantitativi o tabellari ad applicazione automatica per elementi che si prestino a una valutazione numerica o documentale.
"Ne deriva che l’omessa previsione dell’invocato criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria di gara; in altri termini, l’inserimento di detto criterio nella lex specialis di gara non avrebbe sovvertito la graduatoria conclusiva (né avrebbe determinato una diversa aggiudicazione), in quanto tutti i concorrenti avrebbero potuto ottenere lo stesso punteggio aggiuntivo in riferimento alla certificata parità di genere, talché non è prospettabile alcuna possibilità, per la deducente, di ottenere l’utilità richiesta in esito alla ambita riedizione della gara (TAR Sicilia, Palermo, II, 4.3.2026, n. 561)." e ancora "Del resto, l’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 affida all’ampia discrezionalità della stazione appaltante la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, che devono essere connessi all’oggetto dell’appalto e consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici. Ciò non esclude che possa trattarsi di parametri di valutazione quantitativi di applicazione automatica. Nel caso di specie la discrezionalità di cui si è avvalsa l’amministrazione nella scelta dei criteri di valutazione risulta immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento, in quanto ciascuna delle previste tipologie di punteggio (discrezionale, quantitativa e tabellare) è abbinata ad una specifica caratteristica che ben si presta a quel tipo di valutazione.".
LA DISPONIBILITÀ DELLA SEDE OPERATIVA COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E NON DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (10)
È illegittima la determinazione di annullamento in autotutela di una procedura di gara motivata da una discrasia tra gli atti di gara circa la natura escludente della documentazione sulla sede operativa, in quanto la previsione di una causa di esclusione per la mancata prova della disponibilità di strutture necessarie all’esecuzione già in fase di offerta è nulla per violazione dell'art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023. In presenza di clausole ambigue, la Stazione Appaltante deve interpretare la legge di gara in conformità ai principi del risultato, della fiducia e del favor participationis, qualificando tali elementi come requisiti funzionali alla sola stipula del contratto e non alla partecipazione.
"la previsione contenuta nel bando e nel disciplinare era da ritenersi nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 [...] la stazione appaltante non può richiedere, ai fini della partecipazione alla procedura, la sussistenza di requisiti che rilevano solo in fase di esecuzione del rapporto"
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE SINDACARE ESATTEZZA E VERIDICITA' DEI DATI DELL'OFFERTA TECNICA. LA PROVA DELL'INESEGUIBILITA' GRAVA SU CHI LA CONTESTA
In tema di valutazione delle offerte tecniche basate su formule numerico-tabellari, la Commissione giudicatrice non agisce come mero "calcolatore" ma deve accertare la solidità fattuale del dato immesso nella formula, per prevenire l'assegnazione di punteggi falsati. Tale controllo sostanziale trova il suo fondamento teleologico nel principio del risultato. La contestazione di tali dati da parte di un concorrente richiede però la dimostrazione certa dell'impossibilità di adempiere, la quale non sussiste qualora l'aggiudicatario dimostri di poter coprire il fabbisogno offerto mediante l'ordinaria e lecita flessibilità aziendale (es. lavoro intermittente, turnazioni, subappalto).
Come statuito dal Giudice:
"Occorre premettere che, secondo l’orientamento consolidato di questo Consiglio, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di ampia discrezionalità, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2025, n. 9647).
Laddove il punteggio sia stato attribuito in base all’applicazione di una formula matematica, il macroscopico errore di fatto può derivare della imprecisione o inesattezza della formula o della sua applicazione, ma può essere determinato anche dall’indicazione, da parte del concorrente, di dati di partenza non corretti. Ne deriva, pertanto, che non può ritenersi precluso alla commissione giudicatrice un controllo sulla veridicità sostanziale e sulla esattezza dei dati indicati dai partecipanti nella propria offerta, che è anzi doveroso in considerazione del principio del risultato, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Ciò nonostante, nel caso di specie, i dati indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta, in relazione al criterio in esame, non possono ritenersi inverosimili.
Nella propria offerta l’aggiudicatario ha dichiarato un numero di risorse offerte per i c.d. servizi a richiesta pari a n. 2038. La originaria ricorrente, odierna appellante, ha contestato la effettiva possibilità di mettere concretamente a disposizione della stazione appaltante tutte queste risorse, verosimilmente impiegate in altre commesse, anche in diversi contesti territoriali, in caso di richieste urgenti, entro le 4 ore imposte dalle lex specialis ovvero nel più breve termine eventualmente assegnato. Tuttavia, come ha ritenuto il T.a.r., si tratta di una conclusione non dimostrata, tenuto conto delle puntuali allegazioni difensive della controinteressata sulla utilizzazione del lavoro a intermittenza, nei limiti consentiti dalla legge, sull’eventuale impiego del personale a riposo o sull’eventuale prolungamento dei turni lavorativi a 13 o 15 ore giornaliere, nei limiti consenti dal contratto collettivo, sul possibile ricorso, secondo quanto già previsto nella propria offerta, al subappalto, ove necessario. Né risulta ostativa la circostanza che lo stesso numero di risorse è stato offerto in altro lotto, tenuto conto, peraltro, della possibilità di ottenere l’aggiudicazione di un solo lotto. Del resto, il parere depositato dalla ricorrente appellante si limita a formulare dubbi sulla fattibilità delle soluzioni proposte dall’aggiudicataria, senza escluderne, tuttavia, la astratta possibilità."
SOCCORSO PROCEDIMENTALE E PRINCIPIO DEL RISULTATO IN CASO DI OFFERTA ECONOMICA AMBIGUA (101)
In vigenza del D.Lgs. 36/2023, è illegittima l'esclusione di un concorrente basata su un'interpretazione formalistica dell'offerta economica qualora la stessa risulti ambigua a causa di una disciplina di gara poco chiara; in tali ipotesi, la Stazione Appaltante è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio procedimentale per accertare l'effettiva volontà del concorrente, in ossequio al principio del risultato che vieta l'esclusione dell'offerta migliore per ragioni meramente procedurali.
"Al cospetto di una offerta di dubbia interpretazione la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare la procedura del soccorso istruttorio... Il potere-dovere di soccorso istruttorio trova il proprio fondamento concettuale e giuridico nel principio di buon andamento che nelle procedure di aggiudicazione viene declinato ora dall’art. 1, d. lgs. n. 36/2023, quale 'principio del risultato'... non può, quindi, considerarsi ammissibile l’esclusione del miglior offerente per non aver osservato una regola il cui rispetto non abbia effettive ricadute sostanziali (ex art. 101, comma 3, cod. app.)".
LEGITTIMITA' DEI CRITERI PREMIALI DI TERRITORIALITA' E PRINCIPIO DI PROSSIMITA' (108)
Le clausole di territorialità che attribuiscono un punteggio aggiuntivo sono legittime se funzionali alla qualità della prestazione e non discriminatorie, trovando oggi copertura normativa nel principio di prossimità territoriale di cui all'art. 108, co. 7 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, nei servizi all'infanzia, la valorizzazione del collegamento con il distretto socio-sanitario è ragionevole poiché garantisce la conoscenza delle specifiche prassi operative e delle reti di supporto essenziali per la gestione di casi di fragilità.
"La norma richiamata [art. 108, co. 7, D.Lgs. 36/2023], dunque, legittima la previsione negli atti di gara di criteri premiali dell’offerta tecnica in favore di soggetti che operino (o che abbiano operato) in un determinato ambito territoriale, allorquando detta localizzazione territoriale garantisca una più efficiente gestione delle prestazioni appaltate"; "il criterio della territorialità è illegittimo soltanto ove posto come requisito di partecipazione [...] Viceversa, ove detto criterio [...] rilevi come parametro per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev’essere condotta caso per caso" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 3147/2019).
LA FORMULA MATEMATICA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO DEVE ESSERE CHIARA, UNIVOCA E PRECISA (108)
In tema di gare d'appalto, l'errore materiale emendabile nella formula matematica di gara deve consistere in un mero refuso riconoscibile ictu oculi, la cui correzione deve limitarsi alla riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella inespressa ma chiaramente desumibile dal bando. Laddove la formula presenti profili di perplessità e ambiguità tali da indurre la Commissione a plurime e contrastanti interpretazioni nel corso del giudizio, si configura un vizio della lex specialis non sanabile mediante correzione postuma, imponendosi l'annullamento della gara. Il principio del risultato, pur orientando l'azione amministrativa verso l'efficienza, rimane subordinato ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che esigono modalità di aggiudicazione formulate in maniera univoca.
"In un tale contesto non può farsi applicazione dell’istituto dell’errore materiale, che richiede l’evidenza dello stesso e l’agevole e sicura emendabilità. Infatti, in termini generali, esso deve consistere in un 'mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi' e 'la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena l'inammissibile manipolazione o variazione postuma' (Cons. St., sez. V, 25 settembre 2024 n. 7798)".
LE CLAUSOLE RIGUARDANTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE INTERPRETATE SECONDO CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA ED EQUIVALENZA SOSTANZIALE (10)
In presenza di clausole ambigue o generiche, la stazione appaltante deve privilegiare una lettura delle prescrizioni di gara orientata ad ampliare la platea degli offerenti e a far prevalere l’effettività delle prestazioni raggiunte rispetto a mere formulazioni terminologiche o titoli formalistici. “La lex di gara va affrancata da una lettura rigida e formalistica in favore di un’interpretazione attenta al dato teleologico e alla prospettiva funzionale; orientata, cioè, al raggiungimento del massimo risultato utile nell’ottica di dare attuazione al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione” (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 9510/2024). È parimenti legittima la produzione in giudizio di elementi ulteriori che, in chiave di specificazione, contribuiscano a chiarire l'infondatezza delle tesi avversarie in ordine al possesso di requisiti preesistenti, non configurando tale ipotesi una violazione della par condicio ma una riparazione a un'incompletezza documentale che la stazione appaltante avrebbe potuto sanare tramite soccorso istruttorio procedimentale.
IL DIVIETO DI COMMISTIONE NON PRECLUDE L'INSERIMENTO DEL CRONOPROGRAMMA ALL'INTERNO DELLA BUSTA TECNICA
In tema di affidamento di contratti pubblici, non viola il divieto di commistione l’inserimento del cronoprogramma nell’offerta tecnica, anche qualora contenga l'indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione. Tale documento illustra profili meramente organizzativi ed esecutivi e non disvela in alcun modo gli elementi essenziali volti a determinare il corrispettivo economico. Di conseguenza, è illegittima l'esclusione dell'operatore economico motivata su un'interpretazione puramente formalistica della lex specialis, in assenza di un concreto rischio di compromissione dell'imparzialità della commissione giudicatrice.
“Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae, pertanto, fondamento dall'obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali, sicché trova applicazione nei soli casi in cui sussista effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di imparzialità della valutazione (...). Il cronoprogramma si colloca fisiologicamente nell’offerta tecnica, rappresentando la sequenza delle lavorazioni; l’organizzazione del cantiere; le modalità esecutive dell’intervento. (...) E la stessa indicazione della riduzione delle tempistiche di lavorazione non costituisce un’anticipazione dell’offerta economica, bensì una caratteristica dell’offerta tecnica (Cons. Stato - sez. V, 31/3/2021 n. 2683; Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2017, n. 3874; TAR Napoli, n. 2805 del 2024).”
NECESSARIO SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO SE I CRITERI DI ANOMALIA EMERGONO EX POST (97.5)
È illegittima l'esclusione automatica per anomalia dell'offerta qualora la stazione appaltante, a fronte di sopravvenienze normative o contrattuali riguardanti il costo del lavoro, non consenta al concorrente un supplemento istruttorio volto a dimostrare la serietà dell'offerta rispetto ai nuovi parametri di riferimento definiti dall'Amministrazione solo dopo l'acquisizione delle prime giustificazioni.
SUBAPPALTO NECESSARIO E INTERPRETAZIONE SOSTANZIALISTICA DELLA DICHIARAZIONE NEL DGUE (119)
In tema di gare d'appalto, l’interpretazione della dichiarazione di subappalto necessario deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, evitando esiti espulsivi legati a formalismi interpretativi. Qualora l’operatore indichi una percentuale di subappalto riferita all'importo contrattuale complessivo per più categorie, tale dichiarazione deve ritenersi sufficiente a dimostrare la volontà di coprire i requisiti mancanti.
"Ad avviso del Collegio, l’interpretazione degli atti di gara seguita dalla stazione appaltante deve ritenersi ammissibile e coerente con la dizione letterale della dichiarazione di subappalto in questione, nella quale si legge: “L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? Risposta Si Attività svolta (per questa specifica procedura) LAVORI CATEGORIA OS21 E OG8 Quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: 49 […]”. In particolare, deve ritenersi che il riferimento ad entrambe le categorie di lavori, l’indicazione di un’unica percentuale e la specificazione, quale intero di riferimento della predetta percentuale, dell’“importo contrattuale” siano maggiormente coerenti con l’interpretazione seguita dalla stazione appaltante rispetto a quella prospettata dal ricorrente.
Del resto, in tema di dichiarazione di subappalto, è stato affermato in giurisprudenza che “…a fronte di una documentazione di gara (domanda di partecipazione o DGUE) che non contiene la previsione di un’apposita dichiarazione sul ricorso al c.d. subappalto necessario, deve ritenersi a questo fine sufficiente la compilazione del riquadro del DGUE dedicato al subappalto, nel quale è indicata la volontà dell’operatore di subappaltare i lavori di qualificazione necessaria, con l’indicazione delle relative categorie. Tale soluzione è coerente non solo con la dichiarazione resa in sede di DGUE (inequivocabilmente evocativa del ricorso al subappalto necessario per la categoria scorporabile) dalla società appellante, ma anche con il principio del favor partecipationis, che verrebbe vulnerato da una lettura, eccessivamente formalistica, tale da portare all’esclusione dalla gara in assenza di una causa esplicitata, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr art. 10, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 31 marzo 2023, n. 36), e, comunque, all’applicazione di una sanzione sproporzionata e ingiusta rispetto a una dichiarazione sostanzialmente presente nella domanda di partecipazione (in termini Cons. Stato, VII, 6 giugno 2023, n. 5545). Tale è anche l’indirizzo condiviso da alcune pronunce della Sezione (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2024, n. 1793; V, 21 febbraio 2024, n. 1743; V, ord. 24 novembre 2023, n. 4736), volte a valorizzare l’effettiva volontà dell’operatore economico, quale desumibile dagli atti di gara, senza che occorra una dichiarazione formalmente differenziata da quella che vale anche per il subappalto semplice, non necessario” (Cons. di Stato, sent. n. 9051/2024).
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, anche in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023, si deve ritenere che la dichiarazione di subappalto resa dalla mandataria del RTI controinteressato, per come formulata nella sua dizione letterale (cfr. supra) e letta in relazione alla mancanza in capo a quest’ultima della qualificazione SOA per la categoria “OS21”, rispetti le suesposte indicazioni giurisprudenziali (cfr. sul punto anche Cons. di Stato, sent. n. 5545/2023)."
CARENZE FORMALI DELL'OFFERTA TECNICA: NON POSSONO CONDURRE ALL'ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE SE NON INFICIANO LA DETERMINATEZZA DELLA PROPOSTA (10)
Il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che l’offerta tecnica sia esclusa solo quando risulti a tal punto carente di elementi essenziali da generare incertezza assoluta sul suo contenuto; ne consegue che la mancata specifica di elementi accessori, quali l'impatto ecologico del servizio, non inficia la determinatezza dell'offerta se le prestazioni rimangono individuabili. Sulla scorta dei principi del risultato e della fiducia, l'aspetto sostanziale prevale su quello formale, rendendo illegittima l'esclusione di un concorrente per l'omessa indicazione formale di certificazioni o per la mancata redazione di tabelle riepilogative, qualora i requisiti siano sostanzialmente posseduti e le informazioni siano comunque reperibili nel corpo dell'offerta.
"il principio di tassatività delle cause di esclusione (ora codificato all'art. 10 c.c.p.) esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta [...] la mancata indicazione dell'impatto ecologico del servizio non rende l'offerta indeterminata, giacché le prestazioni oggetto dell'appalto rimangono individuabili".
ESCLUSIONE ILLEGITTIMA PER ASSERITA OMESSA INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA EFFETTIVAMENTE CARICATI (1)
L'esclusione di un operatore economico per presunta mancanza di elementi essenziali dell'offerta (nella specie, costi della manodopera e oneri di sicurezza) è illegittima qualora l'istruttoria processuale dimostri che tali elementi erano presenti in un file allegato alla busta telematica, regolarmente firmato e trasmesso. In virtù del principio del risultato e del dovere di collaborazione, la Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'intero contenuto della documentazione trasmessa, non potendo fondare l'esclusione su una pretesa incompletezza smentita dai fatti.
"...risulta smentita in fatto la ricostruzione secondo cui la parte ricorrente non avrebbe indicato i costi della manodopera... l’Amministrazione non ha neppure verificato il contenuto dell’allegato 12, limitandosi a ritenere l’offerta 'incompleta' allorchè, invece, il dato richiesto deve ritenersi validamente trasmesso a mezzo allegato."
LA PROPOSTA TECNICA CHE PREVEDE INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DEI LOCALI NON E' CAUSA DI ESCLUSIONE SE IL CAPITOLATO PROMUOVE L'EFFICIENTAMENTO (10)
È legittima l’offerta tecnica che preveda interventi di adeguamento dei locali, inclusa la demolizione e ricostruzione di servizi igienici, qualora la legge di gara individui tali spazi come "a disposizione" dei concorrenti e finalizzi la riorganizzazione alla massimizzazione dell'efficienza dei percorsi analitici. La clausola di continuità h24 deve intendersi riferita alla strumentazione diagnostica e non alla disponibilità ininterrotta di locali accessori, purché la transizione operativa sia dettagliata in un cronoprogramma coerente.
"Il capitolato generale... annovera la riorganizzazione degli spazi attualmente dedicati ai laboratori analisi ove necessario, al fine di massimizzare l’efficienza dei percorsi delle provette e degli operatori secondo logiche di efficientamento (Lean). [...] Roche ha dimostrato che tutti i locali utilizzati, inclusi i servizi igienici, erano indicati negli elaborati di gara con 'campitura bianca', il che significa che erano locali a disposizione dei concorrenti per l’installazione dei sistemi."
RTI COSTITUENDO: L'OMESSA FIRMA DELL'OFFERTA DA PARTE DI UN COMPONENTE NON DETERMINA L'ESCLUSIONE SE L'IMPEGNO E' DESUMIBILE DAL COMPLESSO DEGLI ATTI (68)
In tema di appalti pubblici, i vizi della sottoscrizione dell'offerta assumono rilievo escludente solo se e in quanto rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della stessa, dovendosi altrimenti privilegiare un'interpretazione sostanzialistica e antiformatistica orientata al principio del risultato.
"Occorre, inoltre, evidenziare che secondo recente giurisprudenza (TAR Sicilia, 30 gennaio 2026 n. 301, relativa a un caso nel quale era contestata l’omessa esclusione in ragione della mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società mandataria di un RTI costituendo di parte dell’offerta tecnica, dunque un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio) – la quale si pone, comunque, nel solco di numerosi precedenti del medesimo tenore – e che il Collegio condivide pienamente, « i vizi della sottoscrizione dell’offerta rilevano solo se, e in quanto, rechino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, mentre in caso contrario un’eventuale esclusione sarebbe illegittima (Cons. Stato, n. 3973 del 2020; id. n. 1963 del 2020). Il principio è stato enunciato anche dall’ANAC, con la delibera n. 265 del 17 marzo 2020, la quale si è espressa circa l’illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico nei casi in cui, in base alle circostanze concrete, l’offerta risulta comunque con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico. Tale orientamento si pone nella direttrice dei principi del raggiungimento dello scopo e della strumentalità delle forme, che sono perseguiti attraverso la ricognizione di indici di effettiva riconducibilità del documento ai suoi autori, idonei ad assicurarne, sul piano sostanziale, la relativa provenienza».
La sentenza citata, richiamando un altrettanto recente precedente del Consiglio di Stato (Sez. V, 7 gennaio 2026, n. 113), ha altresì precisato che «una interpretazione sostanzialistica…appare maggiormente conforme al principio del risultato» e che «in tema di appalti, la procedura e la forma sono un mezzo, non il fine della disciplina dei contratti pubblici; in realtà, come osservato dall’indirizzo più attento della giurisprudenza, rappresentano uno strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo all’aggiudicazione dell’appalto (Cons. Stato, n. 9812 del 2023)», concludendo che «i poteri valutativi e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione appaiono più ampi, con la conseguenza che si può ragionevolmente ritenere che un ‘mero rigido e cavilloso formalismo’ (Cons. Stato, n. 11322 del 2023) non può che nuocere alla concorrenzialità e alla necessità di ampliare il contesto partecipativo delle imprese, ma soprattutto all’esigenza della Stazione appaltante di affidare la commessa all’operatore economico ritenuto più idoneo (Cons. Stato, n. 1620 del 2025)».
La decisione citata ha, quindi, consivisibilmente affermato che «in una procedura telematica (quale quella oggetto di ricorso), strutturata in modo da consentire comunque di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, l’irregolarità (con riferimento alla mancata sottoscrizione di (solo) alcuni degli allegati all’offerta tecnica) possa ritenersi superabile, atteso che l’esclusione di un’offerta, di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità, risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del favor partecipationis. Tali principi impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione, spingendo verso una più accentuata dequotazione dei vizi formali (peraltro, già intrapresa dall’art. 21-octies, co. 2, della l. 241/1990), non solo degli atti amministrativi ma anche delle dichiarazioni rese dai privati, allorquando siano esenti da vizi radicali della volontà da cui scaturiscono e non vi ostino i principi di concorrenza e di parità di trattamento»."
EQUIVALENZA CCNL: LIMITI ALLA MODIFICA POSTUMA E A TRATTAMENTI AD PERSONAM (11)
"Il CCNL concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta stessa; ne consegue che la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto indicato nel bando - se diverso da quello indicato in sede di offerta - non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte".
“L’equivalenza economica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici «fattuali», cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510; T.A.R. Bologna, Sez. II, 20/02/2026 n. 325).
UNICITA' DELL'OFFERTA E AMMISSIBILITA' DI PROPOSTE CUMULATIVE E COMPLEMENTARI (17)
Non configura violazione del divieto di offerte plurime o alternative la proposta tecnica che includa diverse tipologie di strumentario monouso, qualora tale pluralità sia finalizzata a garantire una migliore adattabilità clinica (c.d. offerta cumulativa) e non costringa la stazione appaltante a optare per l'una o l'altra soluzione.
“[...] quanto al tema delle offerte plurime o alternative, la giurisprudenza ha stabilito che il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; id., sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442; id., 1 aprile 2022, n. 2413)” (Consiglio di Stato, III, 12 dicembre 2025, n. 9833).
In aggiunta, deve rilevarsi come pure la risposta del R.U.P. al chiarimento n. 35 confermi, sebbene in via indiretta, l’ammissibilità dell’offerta di Carlo Bianchi S.r.l., visto che nella stessa “si rimanda alla descrizione dei requisiti del lotto; laddove sia necessario o possibile offrire più codici prodotto, i requisiti indicano espressamente tale condizione. Resta ferma l’impossibilità di offrire più prodotti alternativi fra loro; si rammenta inoltre che la tabella dei punteggi è unica e dunque la valutazione deve poter essere formulata una sola valutazione per tutti i prodotti offerti, condizione impossibile se le prestazioni sono differenti” (all. 6 di Carlo Bianchi, pagg. 7-8); risulta perciò confermato l’espresso divieto per gli operatori partecipanti di presentare offerte alternative – sussistenti allorquando la Stazione appaltante deve scegliere una delle due ipotetiche offerte e non può cumulare i benefici di entrambe –, ma non è preclusa la possibilità di offrire contestualmente e cumulativamente più strumenti complementari ove si possa effettuare una valutazione unitaria degli stessi, come avvenuto nella fattispecie de qua (cfr. Consiglio di Stato, III, 10 febbraio 2025, n. 1012)."
INTERPRETAZIONE PRO-CONCORRENZIALE DEI REQUISITI TECNICI E CENTRALITÀ DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)
In applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante deve valutare l'ammissibilità delle offerte tecniche rifuggendo da interpretazioni formalistiche delle specifiche di capitolato; pertanto, qualora il bando richieda una determinata prestazione tecnica senza dettagliarne l’estensione a ogni singola frazione operativa, è legittima l'ammissione dell'operatore il cui prodotto possieda la caratteristica richiesta anche solo per un determinato segmento della curva di valori. Resta ferma l'ampia discrezionalità della Commissione nel premiare profili qualitativi quali la capillarità dell'assistenza fisica territoriale e la connettività del device, quest'ultima valutabile in base al risultato funzionale in ossequio al principio di neutralità tecnologica.
"Le clausole del bando di gara devono essere interpretate evitando letture eccessivamente rigorose che avrebbero l’effetto di restringere la platea dei concorrenti... In applicazione del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023), invece, va condivisa la scelta di valutare positivamente agli stretti fini di ammissibilità... una specifica sensibilità anche solo in un determinato segmento e non invece per tutta la curva di valori".
INCONGRUENZA TRA OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONOMICA: ESCLUSIONE LEGITTIMA PER OFFERTA INDETERMINABILE (17)
È legittima l’esclusione del concorrente dalla gara laddove sussista una discrasia insanabile tra l’offerta tecnica, che prospetta migliorie senza oneri per la stazione appaltante, e l’offerta economica, che include i medesimi costi nel prezzo offerto, rendendo il contenuto negoziale dell’offerta indeterminabile.
"L’offerta tecnica e l’offerta economica recano manifestazioni di volontà tra loro incompatibili, che non consentono di comprendere quale sia quella effettiva; (...) l’offerta, nel suo insieme, è comunque di contenuto indeterminabile, conseguente alla contraddizione intrinseca tra i documenti che la compongono; (...) ricorre l’ipotesi della presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate o alternative" (conforme a Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2025, n. 8986).
GERARCHIA DEI DOCUMENTI DI GARA, INTERPRETAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E FAVOR PARTECIPATIONIS NEGLI APPALTI PUBBLICI (82)
Il primo comma dell’art. 82 del D.lgs. 36/2023, rubricato “Documenti di gara”, stabilisce che: “Costituiscono documenti di gara, in particolare: a) il bando, l’avviso di gara o la lettera d’invito; b) il disciplinare di gara; c) il capitolato speciale; d) le condizioni contrattuali proposte”.
Positivizzando quanto già da affermato dalla giurisprudenza in materia di rapporto gerarchico tra tutti i documenti di gara – secondo cui, in particolare, “i documenti che compongono la legge di gara non si situano su un piano di piena equivalenza bensì rispondono ognuno a una funzione che ne distingue anche l’ordine con cui devono essere interpretati, sicché tra bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, va conferita prevalenza al contenuto del bando di gara – o nel caso di specie, al disciplinare – laddove le disposizioni del capitolato speciale – o, nel caso di specie, la Relazione – possono assumere, rispetto a esso, solo una funzione integrativa ma non modificativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8296, che richiama anche Cons. Stato, V, 30 agosto 2022, n. 7573; III, 3 marzo 2021, n. 1804; 29 aprile 2015, n. 2186; 11 luglio 2013 n. 3735; V, 24 gennaio 2013 n. 439; 17 ottobre 2012 n. 5297; 23 giugno 2010 n. 3963) – il secondo comma dell’art. 82 stabilisce che “In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di cui al comma 1 prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara”.
A fronte di clausole dal contenuto letterale ambiguo, l’interpretazione deve essere volta a favorire la massima partecipazione degli operatori economici interessati; ciò si rende quanto più necessario laddove la lex specialis di gara risulti di incerta formulazione in ordine ai requisiti di partecipazione e di ammissibilità dell'offerta. In tale caso deve prescegliersi - tra le varie possibili - l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione.
Come rammentato dal Consiglio di Stato “la trasparenza delle regole di gara è strumentale a tutelare l'interesse alla partecipazione dei singoli operatori economici, in modo da consentire agli stessi di presentare un'offerta ammissibile e competitiva (CGUE, sez. IX, 2 giugno 2016, C- 27/15), sicché la trasparenza delle regole di gara, e in particolare delle regole la cui violazione determina l'espulsione dalla gara, è una condizione di competitività della stessa: regole incerte non solo disincentivano la partecipazione ma la impediscono in quanto non mettono le imprese nelle condizioni di presentare un'offerta ammissibile. Solo se non viene espressa in modo chiaro (sulla base della lex specialis e della legge) una regola che impedisce la partecipazione, le esigenze di trasparenza impongono comunque di consentire ai concorrenti di sanare la propria posizione (CGUE, sez. IX, 2 maggio 2019 n. 309) e di scegliere, fra le varie interpretazioni possibili del bando di gara, quella che più privilegia la partecipazione, così saldando le regole di trasparenza con il principio del favor partecipationis, che impone, quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, di preferire, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un Disciplinare di gara, la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2025, n. 8766, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589).
LIMITI AL SINDACATO GIURISDIZIONALE SULLA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA (97.5)
In sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, il concorrente può rimodulare le giustificazioni delle singole voci di costo, anche per correggere errori originari, purché l'entità totale dell'offerta economica rimanga immutata e non venga alterata la par condicio tra i competitori. Il giudizio di congruità deve infatti accertare l'attendibilità complessiva della proposta e non può risolversi in una indagine frammentata o in una ricerca di specifiche inesattezze priva di visione d'insieme.
LA VERIFICA DELL'ANOMALIA E DELLE DICHIARAZIONI RESE IN GARA POSSONO ESSERE CONDOTTE IN "PARALLELO", ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO (110)
È legittima l’esclusione del concorrente disposta all’esito di un’istruttoria che ha visto lo svolgimento parallelo della verifica di anomalia e della verifica delle autodichiarazioni tecniche, non sussistendo un obbligo di sequenzialità cronologica tra le due fasi. La contestualità delle richieste istruttorie non determina un’indebita commistione se le due indagini mantengono un campo d’indagine distinto e non arrecano un pregiudizio concreto alla difesa del concorrente. “...né la disciplina codicistica (art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023), così come la lex specialis di gara, non prevedevano alcun divieto di commistione tra i due momenti... le verifiche di anomalia e delle autodichiarazioni possono presentare profili di contatto (potendo ad esempio una falsa dichiarazione rifluire negativamente sull’attendibilità dell’offerta) che ben possono giustificare sul piano sostanziale la loro conduzione in parallelo”.
PARZIALE CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA: L'ANNULLAMENTO DELLA GARA -IN PRESENZA DI ALTERNATIVE- LEDE IL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)
L'assenza del visto di regolarità contabile o della copertura finanziaria non comporta la nullità strutturale dell'atto amministrativo, ma la sua annullabilità, richiedendo per il ritiro in autotutela una puntuale comparazione degli interessi contrapposti ex art. 21-nonies L. 241/90. È illegittimo il provvedimento di annullamento dell'intera procedura di gara motivato dalla sola esigenza di ripristino della legalità, qualora l'Amministrazione ometta di considerare il Principio del Risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Tale principio impone un approccio teleologico volto al mantenimento del contratto ove possibile.
"Siffatto paradigma [il Principio del Risultato], che esclude una visione 'rimediale' dell’autotutela, nell’ambito dei contratti pubblici... impone, nell’esercizio dell’azione amministrativa anche nelle forme dell’autotutela, un approccio di ordine teleologico e non solo procedurale; oltre a rafforzare le valutazioni ponderate che tengano conto della funzione svolta dal contratto di appalto... e a supportare decisioni 'pragmatiche' dell’Amministrazione, coerenti con l’interesse pubblico concreto, e non meramente formalistiche."
SANABILITÀ DELL'OMESSA ALLEGAZIONE DEL DGUE TRAMITE SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1.A)
L'attivazione del soccorso istruttorio integrativo da parte della Stazione Appaltante, volta all’acquisizione della documentazione mancante ai fini dell’integrazione sostanziale del DGUE, si colloca in piena aderenza al disposto dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Tale norma disciplina in modo compiuto l’istituto che obbedisce ad una fondamentale direttiva antiformalistica, concretizzando i principi della fiducia e del risultato.
Non è ragionevolmente sostenibile affermare che la disposizione ponga un limite "quantitativo" dato dall’impossibilità di avvalersi dell’istituto allo scopo di supplire all’omessa produzione del D.G.U.E.; l'integrazione è legittima laddove, presentata la domanda di partecipazione alla gara, ricorrano i presupposti per l'attivazione del rimedio ai fini dell'integrazione della documentazione mancante.
"L’assenza del 'contenitore' in presenza di parte del 'contenuto' non può assurgere a motivo legittimo di esclusione automatica dell’intero raggruppamento".
CONTRATTO DI AVVALIMENTO: LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER MANCATO PAGAMENTO NON RENDE INCERTO L'IMPEGNO E IL REQUISITO OGGETTO DELL'ATTO (104)
Per quanto riguarda la contestata clausola di cui all’art. 4 del contratto, il Collegio ritiene di aderire a quella recentissima giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 11.11.25, n. 8798) per la quale una clausola siffatta debba classificarsi quale “clausola risolutiva espressa” e non come “condizione risolutiva o sospensiva espressa”.
Lungi da avere un effetto diretto legato al sinallagma e alla causa della struttura contrattuale, la clausola in questione non lega l’efficacia dell’accordo pattizio a un evento “futuro e incerto”, che potrebbe non coincidere con un inadempimento contrattuale per dare luogo ad automatica perdita degli effetti del contratto con il solo verificarsi dell'evento (tale la condizione risolutiva, ex art. 1353 c.c.), quanto, piuttosto, esprime una funzione di garanzia della serietà dell’impegno intrapreso in relazione a una ipotesi di inadempimento di una specifica obbligazione pattizia che, per la conseguente risoluzione contrattuale, richiede peraltro la dichiarazione della parte adempiente; essa è dunque priva di effetti di natura automatica quanto alle sorti del contratto stesso (tale la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c.).
In sostanza, nel caso di specie, si è al cospetto di una specifica regolazione degli apporti pattizi, già conclusi ed efficaci per quanto riguarda l’avvalimento indicato, e non di una condizione permanente che ne lega l’efficacia alla conclusione del rapporto contrattuale solo se affiancato da regolare pagamento del corrispettivo.
VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE E UNICO OFFERENTE IN GARA A LOTTI (58.4)
"Il vincolo di aggiudicazione incide sul confronto competitivo con la finalità di distribuire le commesse in gara, sicché sacrifica la maggior efficienza portata dal confronto competitivo allargato di cui alla suddivisione in lotti (nella quale il sacrificio delle economie di scala è compensato dalla maggiore partecipazione alla gara). [...] L’aggiudicazione al soggetto non posizionatosi primo in graduatoria costituisce infatti l’ordinario portato del vincolo di aggiudicazione (nel caso in cui il primo classificato ha già ottenuta l’affidamento di altro lotto), che, altrimenti, non avrebbe ragione di essere previsto in quanto sono le ordinarie regole di gara a determinare l’aggiudicazione sulla base della graduatoria, e quindi del miglior rapporto fra qualità e prezzo."
OFFERTA ESPRESSA IN VALORE ASSOLUTO DIFFORME DAL RIBASSO PERCENTUALE RICHIESTO: L'ESCLUSIONE E' LEGITTIMA (101.3)
È legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che, in violazione di espressa previsione del disciplinare a pena di esclusione, formuli l'offerta in valore assoluto anziché in ribasso percentuale, qualora la conversione matematica in percentuale (nel rispetto del limite dei decimali previsti dalla lex specialis) restituisca un importo diverso da quello assoluto indicato. In tale contesto, "la portata precettiva [della lex specialis] non può essere derogata in un’ottica sostanzialistica dall’applicazione del principio del risultato", in quanto tale principio "non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere, mediante il mero richiamo ai principi generali, ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara".
ERRATA INDICAZIONE DEL LOTTO E LIMITI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1)
L'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, consente di sanare carenze documentali, inesattezze o irregolarità, ma non può essere utilizzato per sostituire una manifestazione di volontà espressa erroneamente dal concorrente qualora l'errore non sia immediatamente riconoscibile come mero refuso materiale. Pertanto, l'indicazione nella domanda di partecipazione di un lotto diverso (corredato da CIG, importo e descrizione specifici di quel diverso lotto) non è sanabile, in quanto dequotare tale errore a mera irregolarità violerebbe il principio di autoresponsabilità e la parità di trattamento tra i concorrenti.
“In sostanza, il soccorso istruttorio consente solo di sanare carenze, inesattezze od irregolarità e l’operazione auspicata da parte ricorrente [sostituzione della volontà espressa, ndr] non rientra in nessuna delle predette ipotesi. Né, in contrario, assume significativa rilevanza il richiamo […] al principio del risultato dal momento che il principio in esame deve operare, come espressamente previsto dall’art. 1 d. lgs. n. 36/23, ‘nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza’.”
MANCATA SOTTOSCRIZIONE DI (ALCUNI) ALLEGATI DELL'OFFERTA TECNICA: PRINCIPIO DEL RISULTATO E SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)
"In una procedura telematica [...], strutturata in modo da consentire comunque di risalire al soggetto responsabile dell’offerta, l’irregolarità (con riferimento alla mancata sottoscrizione di (solo) alcuni degli allegati all’offerta tecnica) possa ritenersi superabile, atteso che l’esclusione di un’offerta, di cui modalità diverse concorrono comunque ad assicurare la paternità e l’immodificabilità, risulterebbe illegittima in quanto contraria al principio del risultato e del favor partecipationis. Tali principi impongono di ricercare soluzioni interpretative dirette a promuovere la più ampia competizione, spingendo verso una più accentuata dequotazione dei vizi formali".
(Cita: Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1620; Cons. Stato, Sez. V, 07 gennaio 2026, n. 113)
AVVALIMENTO PREMIALE E LEGITTIMITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE EFFICACE POST-VERIFICA REQUISITI (104)
Innanzi tutto, quanto alla censura secondo cui la Stazione appaltante non avrebbe preso in considerazione le istanze di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, presentate dal RTI K. in pendenza della verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicataria Sicea e alla sua ausiliaria MLS, il Collegio osserva che: A) come già osservato in occasione dell’esame del primo motivo di ricorso, il modus operandi della Stazione appaltante risulta rispettoso della ratio sottesa all’art. 17, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace solo dopo la positiva del possesso dei requisiti in capo all’offerente; B) sull’istanza volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione non sussiste alcun obbligo della pubblica amministrazione di provvedere (Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380).
"L’impegno assunto dall'impresa ausiliaria a mettere a disposizione l’esperienza (e con essa tutte le risorse e i mezzi necessari) deve essere in concreto assistito da elementi di serietà tali da rendere l’espressione impiegata dalla parte («impegnarsi a») equivalente all’assunzione dell’obbligo di mettere effettivamente a disposizione quanto indicato nel contratto; vale a dire che l’obbligo assunto dall'ausiliaria non risulta né generico, né eventuale, né sottoposto a una condizione potestativa a favore della stessa. [...] La dichiarazione d’impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può infatti ben essere incorporata anche in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento."
(Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2022, n. 5497; T.A.R. Veneto, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 692).
DIVIETO DI SOSPESIONE DELLA GARA IN PENDENZA DI CONTEZIOSO (I.3)
Chiaro tenore letterale dell’art. 1, c. 3, dell’allegato I.3 al codice, secondo cui «I termini di cui al comma 1, secondo periodo [cioè, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 9 mesi per la procedura aperta], e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo». Trattasi di un divieto espresso introdotto dal legislatore per dare concreta attuazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del codice al fine di evitare che l’andamento delle procedure di affidamento sia condizionato da valutazioni opinabili delle stazioni appaltanti circa l’opportunità di sospendere i procedimenti in cui si innestano contenziosi non sostenuti da adeguato fumus, con effetti esiziali sui tempi di aggiudicazione e sulle esigenze di rapida acquisizione delle forniture, dei servizi o delle opere messi a gara.
A fronte di un quadro normativo chiaramente votato ad assicurare la massima tempestività nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la richiesta di un concorrente ‒ come quella avanzata dalla ricorrente ‒ di “attendere” la definizione di un contenzioso su un segmento procedimentale sul quale non è intervenuta alcuna sospensiva del giudice amministrativo non fa sorgere alcun obbligo né della stazione appaltante né dei suoi organi straordinari (come la commissione giudicatrice o il seggio di gara) di spiegare le ragioni della prosecuzione delle operazioni di gara, trattandosi di una soluzione pienamente rispondente alla volontà del legislatore e da questa configurata come scelta vincolata, non essendo l’amministrazione chiamata ad effettuare in proposito alcuna valutazione.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che il «requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. Pertanto, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza ma non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara (Cons. St., sez. V, 22 aprile 2025 n. 3458).
SOCCORSO ISTRUTTORIO: SE IL TERMINE ASSEGNATO E' INFERIORE A 10 GIORNI, NON HA NATURA PERENTORIA (101.1)
Il termine indicato dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti in sede di soccorso istruttorio può essere superato senza effetti invalidanti, ove inferiore a quello massimo previsto ex lege di dieci giorni.
“Ciò in quanto il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell’ottica del concorrente principio del risultato scolpito nell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 in modo da rendere intollerabile lo sforamento del termine massimo di legge previsto per l’integrazione documentale – termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara – ma da consentire, viceversa che non abbia rilievo invalidante lo sforamento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge” (Cita giurisprudenza: Cons. Stato, Sez. V, n. 2789 del 2 aprile 2025).
SOCCORSO ISTRUTTORIO SULLE QUOTE DI PROGETTAZIONE DEL R.T.P. E CONSERVAZIONE DEI REQUISITI IN CASO RETTIFICA POSTUMA DEI CERTIFICATI (101)
È legittimo il soccorso istruttorio attivato per sanare la mancata indicazione della ripartizione delle quote dei servizi di progettazione all'interno del raggruppamento dei progettisti indicati, trattandosi di elemento che non rende incerta l'identità del concorrente né modifica l'offerta tecnica. Quanto al possesso dei requisiti, "nelle gare pubbliche la perdita temporanea della prova in merito al possesso di un requisito, per motivi estranei e non imputabili all’aggiudicataria che, anzi, ha fatto ragionevole affidamento su una certificazione prodotta da un Comune e valida al momento dell’utilizzo, non necessariamente inficia l’affidabilità dell’offerta o comunque la valutazione positiva effettuata dalla Stazione Appaltante". In tale contesto, prevale l'interesse al mantenimento degli atti (Principio di conservazione e Principio del Risultato), qualora l'operatore fornisca tempestivamente prova alternativa del possesso sostanziale del requisito.
DIVIETO CUMULO DELLA FIGURA DEL DIRETTORE LAVORI E DEL C.S.E. PER CONTRATTI SOPRA UN MILIONE DI EURO (114.4)
"L'appalto di lavori [...] è di importo pari a € 1.210.000,00 [...] emerge la palese violazione dell’art. 114, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale, per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro, come quello di specie, vieta espressamente che il professionista indicato come direttore dei lavori possa espletare anche l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione". L'interpretazione logica della norma "autorizza l’interprete a ritenere che nell’ipotesi diametralmente opposta e cioè nel caso dei contratti di importo superiore a 1 milione di euro [...] il cumulo delle due funzioni sia senz’altro vietato". Tale previsione "non costituisce una semplice indicazione operativa, ma rappresenta piuttosto un precetto vincolante e non derogabile, la cui violazione implica una lesione diretta e immediata del principio di par condicio tra i concorrenti".
INTERPRETAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS E CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICI (4)
Mancando un’interpretazione autentica, da parte dell’Amministrazione, va rammentato il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale «l'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti del cod. civ. per l'interpretazione dei contratti (Cons. Stato, IV, 19 giugno 2023, n. 5989; VI, 8 aprile 2003, n. 1877), tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, dovendo però il giudice in ogni caso ricostruire l'intento dell'amministrazione ed il potere che la stessa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica)…» (Cons. Stato, sez. V, 30 settembre 2025, n.7631).
PROROGA TECNICA: NATURA E CARATTERISTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALLA FASE CAUTELARE DI UN CONTENZIOSO PENDENTE (120.11)
Nello specifico, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, in quanto la Stazione appaltante ha testualmente limitato la “proroga tecnica” alla definizione della fase cautelare del ricorso introduttivo. Parte ricorrente -alla camera di consiglio fissata per la definizione dell’incidente cautelare- ha deliberatamente scelto di non far transitare in decisione la questione, istando il rinvio della trattazione dell’affare cautelare per il dichiarato intendimento di proporre motivi aggiunti. Ebbene, da tale iniziativa processuale, che in buona sostanza ha perimetrato nel tempo la dimensione della fase cautelare, è derivato il pieno recupero della discrezionalità dell’Amministrazione circa il ricorso o meno a una nuova “proroga tecnica”; legittimamente quest’ultima ha dunque deciso di ricorrere all’affidamento del servizio in via d’urgenza all’aggiudicataria della procedura comparativa qui in rilievo. A fronte di ciò, la ricorrente, quale precedente affidatario, può vantare un interesse di mero fatto, non tutelabile in sede giurisdizionale (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 16 ottobre 2023, n. 281; T.A.R. Abbruzzo, Pescara, 9 febbraio 2022, n. 51). Invero, la “proroga tecnica” del rapporto con il precedente affidatario non è una conseguenza diretta e automatica della mancata stipulazione del contratto con l’operatore entrante, e non costituisce quindi comunque l’esito necessitato dell’eventuale annullamento della disposizione di esecuzione anticipata (T.A.R. Lazio, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 11594).
AVVALIMENTO OPERATIVO E ALLEGATI TECNICI: LA DETERMINATEZZA DEL CONTRATTO PUO' AVVENIRE "PER RELATIONEM" (104)
Alla luce della costante giurisprudenza amministrativa in materia, “Il contenuto del contratto di avvalimento tecnico-operativo, com'è uniformemente affermato, si riassume nella concreta messa a disposizione di mezzi e risorse specifiche, e specificamente indicate nel contratto, indispensabili per l'esecuzione dell'appalto che l'ausiliaria ponga a disposizione del concorrente; ai fini della verifica della presenza degli elementi essenziali, occorre far prevaler la sostanza sulla forma, privilegiando l'evidenza mostrata dal contenuto del contratto; […]. Le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento e al loro diretto impiego nell'appalto attengono alla fase posteriore dell'esecuzione e non possono quindi condizionare l'ammissione del concorrente” (cfr. TAR Campania, Sez. I, 20 ottobre 2023, n. 5716); può altresì essere richiamata la sentenza del TAR Lazio, Sez. III, 10 maggio 2019, n. 5880 (la quale, benché adottata in vigore del previgente art. 89 D. Lgs. n. 50/2016, esprime principi ancora attuali) per la quale “Lo scopo della specificazione delle « risorse » imposta dall'anzidetta norma del Codice dei contratti pubblici è raggiunto ogniqualvolta la Stazione Appaltante sia messa in grado di comprendere quali siano gli impegni concretamente assunti dall'ausiliaria nei confronti della concorrente e di verificare, in sede di gara, e controllare, in sede di esecuzione, che la messa a disposizione del requisito non sia meramente cartolare ma sia basata sulla prestazione effettiva di attività e/o di mezzi dall'una impresa in favore dell'altra”.
REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CARENZA DEI REQUISITI TECNICI MINIMI E LIMITI DELL'EQUIVALENZA (79)
Secondo la giurisprudenza i requisiti minimi della prestazione previsti dagli atti gara per l'affidamento di un appalto servizi sono condizione di partecipazione alla gara stessa, non essendo ammissibile l'aggiudicazione ad un concorrente il quale non garantisca il minimo prestabilito per la prestazione stessa, che vale a individuare l'essenza stessa di quanto richiesto, senza che deponga in senso contrario il fatto che la legge di gara non disponga espressamente l'esclusione per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle pretese (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 9/05/2025, n. 3988; Id. sez. V, 7/01/2025, n. 82).
IL PRINCIPIO DI RISULTATO SALVA LA VALIDITA' DELL'OFFERTA CON FIRMA AUTOGRAFA TRASMESSA DIGITALMENTE DA DELEGATO (1)
L'autenticità della firma su un documento presentato alla P.A. e il conferimento del potere di rappresentanza (anche per la "formazione" dell'atto e non solo per la presentazione) possono essere legittimamente ricavati dalla presenza della copia del documento di riconoscimento dell'istante. Pertanto, l'esclusione è illegittima qualora l'offerta, pur firmata digitalmente da un delegato, sia stata sottoscritta in via autografa dal titolare e accompagnata dai documenti necessari a comprovarne la paternità, in quanto "trattasi pertanto di forma di sottoscrizione (digitale e analogico) non solo alternativamente valide o comunque pienamente equipollenti ma anche obbligatoriamente acquisibili dalla P.A. nel senso che quest’ultima è tenuta ad accettare, da parte dei privati, istanze firmate in modalità tanto in formato digitale quanto in formato analogico (sottoscrizione e copia del documento scansionati)" (in questo senso, Cons. Stato, n. 4877 del 2025; Cons. Stato, n. 3973 del 2020).
LEGITTIMO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER DATI TECNICI GIÀ PRESENTI IN PIATTAFORMA (1.1)
Il principio del risultato e quello della fiducia impongono alla stazione appaltante di valorizzare gli elementi dell'offerta già presenti nel sistema telematico, consentendo il soccorso istruttorio per carenze documentali meramente formali che non alterino il contenuto sostanziale della proposta. Le misure di self-cleaning, se tempestive e radicali come il rinnovo dell'organo amministrativo, sono idonee a neutralizzare l'impatto di vicende penali personali dei precedenti amministratori sulla moralità professionale dell'operatore economico.
NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI I CO-OFFERENTI A PENA DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA (10.2)
È legittima l'esclusione del concorrente plurisoggettivo la cui offerta sia sottoscritta da un solo componente, qualora la lex specialis imponga la firma di tutti a pena di esclusione; tale mancanza configura l'omissione di un elemento essenziale dell'offerta negoziale e non una mera irregolarità formale, restando pertanto esclusa l'applicabilità del soccorso istruttorio per non violare i principi di par condicio e autoresponsabilità.
INAPPLICABILE LA PREFERENZA PER L'USCENTE SE IL LOTTO VARIA SIGNIFICATIVAMENTE
Nelle procedure di affidamento di concessioni pascolive, la clausola di preferenza per il concessionario uscente presuppone l'identità oggettiva del bene messo a gara; una variazione dimensionale non marginale, pari a circa il 45% dell'estensione originaria, determina la novità dell'oggetto contrattuale, rendendo illegittima l'attribuzione della precedenza automatica per violazione dei principi di par condicio e concorrenza.
ILLEGITTIMO IL FRAZIONAMENTO ARTATO DEGLI IMPIANTI PER ELUDERE GLI OBBLIGHI DI CAUZIONE (1.1)
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi tariffari adottato dal GSE a seguito dell'accertamento di un frazionamento artificioso è espressione di un potere di controllo vincolato e non di autotutela discrezionale. La sussistenza di indici di unicità sostanziale del progetto imprenditoriale (quali contiguità dei siti, analogia della potenza, collegamenti societari e contestualità delle istanze) integra una fattispecie elusiva del principio di proporzionalità degli incentivi, rendendo irrilevante l'assenza di un espresso divieto normativo di frazionamento ratione temporis.
ILLEGITTTIMA L'INTEGRAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE CLAUSOLE DEL CAPITOLATO D'AFFITTO
In tema di affidamento di concessioni su beni del patrimonio indisponibile, la disponibilità della proprietà del bestiame necessaria per la monticazione, ove prevista dal bando come criterio per l'attribuzione di punteggio aggiuntivo, non può essere trasformata in requisito di partecipazione attraverso un'interpretazione integrativa fondata sul capitolato d'affitto. La distinzione tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione è funzionale a garantire il principio del favor participationis e la massima concorrenza, impedendo che obblighi contrattuali successivi condizionino illegittimamente la fase selettiva.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO QUALE SPECIFICAZIONE DELL'ABUSO DEL DIRITTO (1.2)
Il provvedimento con cui il gestore dispone la decadenza dagli incentivi energetici per artato frazionamento della potenza è espressione di un potere di controllo e non di autotutela, con conseguente inapplicabilità dei limiti temporali di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990. La condotta elusiva, realizzata mediante il frazionamento di un unico progetto in plurimi impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unitari, viola il principio di abuso del diritto e frustra i principi di risultato e fiducia nei rapporti tra operatore economico e pubblica amministrazione.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO COSTITUISCE ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO (1.1)
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici adottato dal Gestore dei Servizi Energetici, in presenza di un artato frazionamento finalizzato all'elusione della disciplina di settore, non costituisce atto di autotutela ma esito di un potere di verifica di controllo; pertanto, non è soggetto al termine ragionevole di cui all'art. 21-nonies della L. 241/1990. Il divieto di frazionamento artificioso è espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto, immanente nell'ordinamento e oggi ulteriormente corroborato dai principi di risultato e fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.
DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COME ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1.1)
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici per artato frazionamento costituisce l'esito di un'attività di verifica e controllo analitico non soggetta ai vincoli procedimentali e temporali dell'autotutela decisoria. Il divieto di frazionamento artificioso opera come principio generale di contrasto all'abuso del diritto, impedendo che l'operatore economico ottenga vantaggi dimensionali non spettanti attraverso la frammentazione di un'unica iniziativa imprenditoriale, frustrando i principi di proporzionalità e corretto impiego delle risorse pubbliche.
IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTATO QUALE ESPRESSIONE DELL'ABUSO DEL DIRITTO
È legittimo il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici qualora venga accertato un artato frazionamento della potenza, desumibile dall'analisi congiunta di elementi quali la contiguità dei siti, il frazionamento catastale dei suoli, il collegamento societario tra i soggetti responsabili e la contestualità delle istanze; tale condotta integra un abuso del diritto volto a eludere obblighi di garanzia e a ottenere vantaggi economici indebiti, frustrando i principi di correttezza, risultato e fiducia.
IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTATO COSTITUISCE ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO (1.1)
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici per frazionamento artato è legittimo anche in assenza di una specifica previsione sanzionatoria nella lex specialis o nella normativa tecnica di riferimento, in quanto espressione del divieto di abuso del diritto e dei principi di risultato e fiducia. La suddivisione artificiosa di un unico impianto in più unità di potenza inferiore configura una fattispecie elusiva che altera il rapporto di proporzionalità tra potenza installata e livello di incentivazione, frustrando la finalità di sostegno delle iniziative economiche per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
ILLEGITTIMA L'AGGIUDICAZIONE SE L'OFFERTA TECNICA STRAVOLGE IL MODELLO DI SERVIZIO PREVISTO (1.2)
È illegittima l'aggiudicazione fondata su un'offerta tecnica che ribalta il rapporto tra modalità ordinaria ed eccezionale di esecuzione del servizio previsto dal bando e che propone una dotazione di mezzi inferiore al numero minimo richiesto, atteso che il principio del risultato ex art. 1 del D.Lgs. 36/2023 non consente di ammettere proposte non conformi ai requisiti essenziali della lex specialis.
ILLEGITTIMA LA DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE PER MANCATO RISPETTO DEL TERMINE ORARIO DI PAGAMENTO DEL CANONE
È illegittimo il provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione fondato esclusivamente sulla trasmissione della prova di pagamento del canone con poche ore di ritardo rispetto a un termine orario arbitrariamente fissato dall'amministrazione resistente. Tale condotta viola il principio di proporzionalità e di leale collaborazione, specialmente quando la disciplina di gara non subordina l'assegnazione al versamento preventivo del canone e l'operatore economico ha comunque dimostrato l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.
IL CRONOPROGRAMMA NELL'OFFERTA TECNICA NON COMPORTA COMMISTIONE TRA ELEMENTI ECONOMICI E TECNICI (95.1)
In tema di gare pubbliche, il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non impedisce l'inserimento del cronoprogramma delle lavorazioni nell'offerta tecnica, in quanto tale documento rappresenta lo sviluppo temporale e organizzativo dell'appalto e non costituisce di per s un'anticipazione di elementi economici idonei a influenzare la valutazione discrezionale della Commissione o a svelare il ribasso offerto.
PREVALENZA DELLA SOSTANZA DELL'OFFERTA RISPETTO AI FORMALISMI NON PREVISTI A PENA DI ESCLUSIONE (1.1)
È illegittima l'esclusione di un concorrente per la mancata indicazione analitica di quantitativi di materiali (quali reagenti per calibrazione) nell'offerta economica qualora il capitolato preveda l'obbligo di fornire gratuitamente tutto il materiale necessario all'esecuzione del servizio e il disciplinare non contenga una specifica sanzione espulsiva per tale omissione. In applicazione del principio del risultato e della tassatività delle cause di esclusione, l'offerta deve essere valutata nella sua idoneità sostanziale a soddisfare il fabbisogno della stazione appaltante, prevalendo la realtà della prestazione sugli adempimenti puramente formali.
ILLEGITTIMA LA DILATAZIONE DELLA VERIFICA DI ANOMALIA OLTRE IL TERMINE ACCELERATORIO (110.2)
Nel sistema del nuovo Codice dei contratti pubblici, il termine di quindici giorni assegnato per la presentazione delle giustificazioni nell'ambito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia ha natura acceleratoria ed è espressione del principio del risultato. È illegittima la condotta della stazione appaltante che consenta al concorrente di frazionare la produzione documentale in più fasi dilatando irragionevolmente i tempi della gara, poiché tale operato contrasta con l'esigenza di certezza dei tempi e di massima tempestività dell'azione amministrativa.
LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA (1.1)
È legittimo il provvedimento di sospensione dell'aggiudicazione definitiva adottato dalla Stazione Appaltante per comprovate ragioni di revisione della spesa e deficit di bilancio, in quanto il potere di autotutela può essere esercitato anche dopo l'aggiudicazione qualora manchino le risorse economiche idonee a sostenere l'affidamento, purché la sospensione sia limitata nel tempo e adeguatamente motivata.
IL REQUISITO DI INFRANGIBILITÀ DEI CONTENITORI IMPONE L'USO DI MATERIALI CHE ESCLUDANO IL RISCHIO DI ROTTURA FISICA
È illegittima l'aggiudicazione di una fornitura di medicinali pericolosi qualora i contenitori offerti non rispettino il requisito di infrangibilità previsto dalla lex specialis; tale clausola, interpretata sistematicamente con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), esige l'impiego di materiali che azzerino il rischio di dispersione accidentale e non semplicemente soluzioni tecniche volte a mitigare le conseguenze della rottura di materiali fragili come il vetro.
LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI COPERTURA FINANZIARIA (1.1)
È legittimo il provvedimento con cui la Stazione Appaltante sospende l'efficacia dell'aggiudicazione definiva per carenza di copertura finanziaria, poiché l'Amministrazione ha l'obbligo di adottare decisioni tempestive e trasparenti a tutela del bilancio pubblico e dello stesso aggiudicatario, evitando di porre quest'ultimo in una condizione di incertezza giuridica ed economica derivante dalla mancanza di risorse idonee a sostenere l'affidamento.
GARANZIA DI SEGRETEZZA NELLE GARE TELEMATICHE E PRINCIPIO DEL RISULTATO (19.6)
In tema di appalti pubblici gestiti mediante piattaforme telematiche, la violazione dell'obbligo di rendere visibili i punteggi tecnici prima dell'apertura delle offerte economiche non determina l'invalidità della procedura qualora i verbali di gara e i log di sistema dimostrino che la valutazione tecnica si è conclusa e i relativi punteggi sono stati cristallizzati prima del disvelamento delle offerte economiche. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023, il vizio meramente formale che non lede l'imparzialità e la segretezza sostanziale non giustifica l'annullamento degli atti di gara.
ILLEGITTIMO L'ACCORDO QUADRO SENZA STIMA DEI FABBISOGNI E DEL VALORE MASSIMO DELL'APPALTO (59.1)
È illegittima la previsione di un lotto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione configurato come accordo quadro multifornitore privo di una stima dei fabbisogni e del valore massimo complessivo, in quanto tale carenza informativa impedisce agli operatori economici di formulare offerte consapevoli e conferisce alla stazione appaltante una discrezionalità arbitraria nell'individuazione dei fornitori, in violazione degli obblighi di programmazione e dei principi di concorrenza e trasparenza sanciti dal Codice dei contratti pubblici e dalle direttive europee.
OFFERTA IMPOSSIBILE: E' TALE QUELLA CHE PRESENTA MODALITA' IRREALISTICHE PER ADEMPIERE ALLA PRESTAZIONE (107)
L’offerta dell’aggiudicataria non può ritenersi né impossibile né plurima o alternativa ad altra presentata contestualmente.
Dal primo punto di vista, va richiamato l’indirizzo, secondo il quale si ha offerta impossibile, tale da consentirne l’esclusione, laddove risultino irrealistici, ossia impossibili da rispettare, i tempi e le modalità indicati dall’offerente, in modo da rendere del tutto inipotizzabile che la prestazione sia effettivamente eseguita come indicato nell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 26 maggio 2022, n. 4225; id., sezione V, 28 gennaio 1997, n. 100).
Quanto al tema delle offerte plurime o alternative, la giurisprudenza ha stabilito che il vero attentato al principio di unicità dell’offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell’ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre, poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall’offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2024, n. 4537; id., sez. III, 3 maggio 2022, n. 3442; id., 1 aprile 2022, n. 2413).
Le operazioni che la stazione appaltante svolge per verificare che l’offerta sia, oltre che congrua e rispettosa della lex specialis, anche adeguata e concretamente eseguibile, sono caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica, secondo una valutazione globale e sintetica, sindacabili in sede giurisdizionale solo di fronte a macroscopici profili di illegittimità, restando in ogni caso precluso al giudice di sostituirsi all’Amministrazione nell’esecuzione di tali attività (Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2022, n. 3453; 28 febbraio 2022, n. 1412; 4 agosto 2021, n. 5754; 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; 30 novembre 2020, n. 7554; 23 novembre 2020, n. 7255; 2 ottobre 2020, n. 5777; 17 giugno 2019, n. 4050).
LEGITTIMITÀ DELLA CLAUSOLA DI RESO DEI FARMACI IN SCADENZA PER SOPRAVVENIENZE OGGETTIVE (9.1)
È legittima la clausola della lex specialis che obbliga l'appaltatore al ritiro e alla sostituzione dei farmaci prossimi alla scadenza, in quanto finalizzata a gestire rischi oggettivi propri del settore farmaceutico e a prevenire sprechi di risorse pubbliche; tale onere non altera l'equilibrio contrattuale se riconducibile a sopravvenienze non imputabili a errori programmatori della stazione appaltante.
LEGITTIMITA' CLAUSOLA SOSTITUZIONE FARMACI IN SCADENZA PER RISCHI OGGETTIVI
Nelle procedure di gara per la fornitura di medicinali, è legittima la clausola che impone al fornitore l'obbligo di sostituzione o rimborso dei prodotti in scadenza, anche se consegnati entro i termini di vita utile, qualora sopravvengano circostanze oggettive che ne determinino l'inutilizzabilità, rientrando tale evenienza nell'ordinario rischio d'impresa di settore.
LEGITTIMA L'ALLOCAZIONE AL FORNITORE DEL RISCHIO DI OBSOLESCENZA E SCADENZA DEI FARMACI
La clausola della lex specialis che impone all'appaltatore l'obbligo di ritiro e rimborso dei farmaci inutilizzati o prossimi alla scadenza non configura uno squilibrio contrattuale né una violazione del principio di remuneratività, qualora la stessa sia finalizzata a governare rischi oggettivi di obsolescenza farmaceutica e a preservare la finanza pubblica da sprechi derivanti da sopravvenienze clinico-terapeutiche indipendenti dalla volontà della stazione appaltante.
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER AGGIUDICAZIONE IN AUTOTUTELA ALLA RICORRENTE
In tema di appalti pubblici, sussiste la cessazione della materia del contendere quando l'amministrazione aggiudicatrice, agendo in via di autotutela dopo l'instaurazione del giudizio, annulla gli atti impugnati e provvede a una nuova aggiudicazione in favore della società ricorrente, realizzando così l'esito finale perseguito con l'azione giudiziaria.
PRINCIPIO DEL RISULTATO: DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E CONCORRENZA (1)
Secondo la costante giurisprudenza in materia, il principio del risultato anche se reso solo di recente esplicito dal nuovo codice dei contratti pubblici, era già “immanente” al sistema della c.d. amministrazione di risultato (ricondotto al principio di buon andamento dell’attività amministrativa già prima dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023). Di conseguenza, il risultato può essere adottato dal giudice quale criterio orientativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure ad evidenza pubblica non rette dal d.lgs. n. 36 del 2023. L’amministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, trattandosi di un principio considerato quale valore dominante che esclude che l’azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell’obiettivo finale (ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 4996 del 2024, con richiamo a Cons. Stato sez. V, n. 1924 del 2024; sez. III, n. 286 del 2024 e 9812 del 2023).
Cionondimeno l'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione, sancito in materia di contratti pubblici dall'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione. Al contrario, il risultato concorre a integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell'area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili (ex multis Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701; 26 marzo 2024, n. 2866).
Inoltre l'applicazione del principio del risultato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023, deve rispettare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, i quali, a loro volta, postulano il rispetto del c.d. auto-vincolo, e comunque non può mai prevalere sul canone della par condicio competitorum, che richiede l'applicazione uniforme e uguale per tutti della lex specialis di gara.
IL DIVIETO DI INTEGRAZIONE POSTUMA DELL'OFFERTA TECNICA È INDEROGABILE (101.3)
Nelle gare pubbliche, il principio di immodificabilità dell'offerta tecnica preclude all'operatore economico la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti minimi di conformità attraverso certificazioni o registrazioni ufficiali ottenute in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, restando escluso ogni ricorso al soccorso istruttorio per sanare tali carenze originarie.
LEGITTIMO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER IL MERO ERRORE MATERIALE NELL'ATTO DI IMPEGNO DEL RTI (101.1)
In tema di appalti pubblici, è legittima l'attivazione del soccorso istruttorio procedimentale volta a sanare una discrasia materiale tra i ruoli indicati nell'atto di impegno a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese, qualora l'errore sia immediatamente riconoscibile e contrastante con il tenore degli altri documenti prodotti (istanza di partecipazione, DGUE, polizza fideiussoria), garantendo così il principio della massima partecipazione senza violare la par condicio.
ILLEGITTIMA LA PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E I CRITERI PREMIALI PER GLI USCENTI
( illegittima la clausola di un bando di gara per l'affidamento di concessioni demaniali marittime che preveda criteri di valutazione dell'offerta tecnica volti a premiare l'esperienza professionale maturata esclusivamente nella gestione di analoghi beni demaniali, poich) tale previsione costituisce una barriera all'accesso al mercato e viola i principi europei di concorrenza, non discriminazione e massima partecipazione.
LEGITTIMA LA REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE (1.2)
Ai fini dell'esclusione da una gara pubblica, la prova dell'unicità del centro decisionale tra concorrenti può essere fornita tramite indizi gravi, precisi e concordanti, quali i vincoli di parentela tra i soci e la comunanza dei flussi finanziari, non essendo richiesto all'Amministrazione di dimostrare anche la concreta idoneità del collegamento ad alterare il libero gioco concorrenziale.
IL SINDACATO SULLA DISCREZIONALITÀ TECNICA NEI CRITERI PREMIALI NON BINARI È LIMITATO (108.4)
Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse dalle commissioni di gara in ordine ai criteri premiali è limitato al rilievo di manifesta illogicità, irragionevolezza o macroscopico travisamento dei fatti. Qualora la lex specialis preveda un criterio di valutazione discrezionale e non un requisito binario di esclusione, è legittimo premiare un'offerta che garantisca la possibilità tecnica di una funzione, anche se questa necessita di componenti accessori non esplicitamente pretesi a pena di esclusione.
ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER MANCATA QUALIFICA SE IL RITARDO NEL RINNOVO E' IMPUTABILE ALLA STAZIONE APPALTANTE (1.1)
L'esclusione di un concorrente per il mancato possesso di un requisito di qualificazione alla data di scadenza delle offerte è illegittima qualora tale carenza sia imputabile esclusivamente al ritardo della stazione appaltante nel concludere il procedimento di rinnovo della qualifica stessa. In forza del principio di autovincolo e del principio del risultato, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i termini procedimentali che essa stessa si è data, acquisendo d'ufficio la documentazione mancante reperibile presso altre amministrazioni, al fine di non pregiudicare la partecipazione di operatori economici diligenti.
LEGITTIMA LA TRASLAZIONE DEL RISCHIO DI OBSOLESCENZA TECNOLOGICA SULL’OPERATORE ECONOMICO (120.1)
Nelle procedure di gara per la fornitura di medicinali, è legittima la clausola che obbliga l'appaltatore al ritiro o al rimborso dei prodotti prossimi alla scadenza ancorché consegnati nel rispetto della shelf-life pattuita; tale previsione non costituisce un irragionevole squilibrio contrattuale, ma rappresenta una lecita modalità di allocazione di un rischio oggettivo di obsolescenza, tipico del settore farmaceutico, volto a preservare l'efficienza della spesa pubblica senza impedire la formulazione di un'offerta economica consapevole.
LEGITTIMA L'ALLOCAZIONE AL FORNITORE DEL RISCHIO DI OBSOLESCENZA DEI MEDICINALI
In tema di appalti farmaceutici, è legittima la clausola che impone all'appaltatore il ritiro o il rimborso dei medicinali in scadenza, poiché tale onere non altera l'equilibrio contrattuale ma risponde a obiettive esigenze di gestione dei rischi legati all'obsolescenza dei prodotti, rimanendo l'eventuale uso strumentale della clausola confinato alla fase dell'esecuzione.
AMMISSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PROCESSUALE PER COMPROVARE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (101.1)
In tema di gare pubbliche, è ammissibile il soccorso istruttorio volto a sanare l'omessa allegazione documentale dei requisiti di capacità tecnico-professionale, anche qualora tale integrazione avvenga in seguito a controlli post-aggiudicazione o in sede processuale, purché si tratti di requisiti di ammissione e non di elementi dell'offerta tecnica. I principi di fiducia e risultato di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 orientano l'attività amministrativa verso la massima partecipazione e la verifica della sostanza dei requisiti, precludendo esclusioni basate su interpretazioni formalistiche della lex specialis in presenza di servizi analoghi e non necessariamente identici.
PREVALENZA DEL RISULTATO SOSTANZIALE RISPETTO ALLE IRREGOLARITÀ FORMALI NELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI (1.1)
In sede di procedure concorsuali o selettive pubbliche, il principio di risultato impone alla stazione appaltante o all'amministrazione di valorizzare il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dai candidati, prevalendo sulle prescrizioni formali della lex specialis relative alla modalità di compilazione delle schede, purché l'errore materiale sia facilmente emendabile o riscontrabile tramite l'ordinaria diligenza istruttoria e non comporti un'integrazione postuma di requisiti mancanti.
LEGITTIMA L'ALLOCAZIONE AL FORNITORE DEL RISCHIO DI OBSOLESCENZA DEI MEDICINALI (9.1)
Le clausole del capitolato che impongono al fornitore il ritiro dei medicinali in scadenza, indipendentemente dal rispetto dei termini di vita utile al momento della consegna, sono legittime poiché volte a trasferire sull'operatore economico il rischio di sopravvenienze oggettive (come l'obsolescenza terapeutica) che rendono il farmaco inutilizzabile, garantendo la conservazione dell'equilibrio contrattuale e del principio del risultato.
IL RISULTATO PREVALE SULLA TEMPISTICA FORMALE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (17.5)
Nelle procedure disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, il principio del risultato prevale sulla rigida scansione temporale delle fasi di verifica dei requisiti, impedendo l'annullamento dell'aggiudicazione se il possesso delle capacità tecniche è stato comunque accertato positivamente prima della firma del contratto. Le clausole della 'lex specialis' sulle forniture analoghe devono essere interpretate estensivamente per favorire il massimo confronto concorrenziale, ammettendo prestazioni tecnicamente affini che dimostrino l'idoneità professionale del concorrente.
NOZIONE DI FABBRICANTE E PREVALENZA DEL PRINCIPIO DEL RISULTATO (1.1)
Ai fini della qualificazione di fabbricante di un dispositivo medico rileva la commercializzazione del prodotto sotto il proprio nome o marchio, a prescindere dall'esecuzione materiale della produzione. In forza del principio del risultato previsto dal D.Lgs. 36/2023, la tutela della concorrenza deve essere funzionale al raggiungimento dell'obiettivo finale della commessa, senza che formalismi interpretativi pregiudichino l'affidamento al miglior operatore economico idoneo.
ILLEGITTIMA INTEGRAZIONE POSTUMA DEI CRITERI VALUTATIVI E VALUTAZIONI TECNICHE BASATE SU TEST IMPROPRI (5.1)
È illegittimo il provvedimento di esclusione basato sul mancato superamento della soglia di sbarramento qualora la Commissione giudicatrice abbia penalizzato l'offerta tecnica valorizzando l'assenza di caratteristiche non richieste dalla lex specialis o fondando il proprio giudizio su test operativi eseguiti in violazione delle istruzioni d'uso dei dispositivi offerti o su campioni di pazienti non coerenti con l'oggetto del lotto.
GARANZIA PROVVISORIA CON IMPORTO INSUFFICIENTE: E' AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO, ANCHE ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI RISULTATO (101.1)
Sul piano della prova documentale è condivisibile il rilievo per cui una garanzia provvisoria prestata per un importo insufficiente si configura non come documento mancante, bensì come “documento presentato nella sua materialità, ma con un contenuto e/o una forma “inesatti” o “irregolari”” (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2025 n. 3401).
In definitiva, la maggiore gravità che connota la carenza in radice della garanzia nell’ambito della documentazione prodotta in gara dal concorrente vale a distaccarla sul piano della fattispecie da violazioni meno gravi dell’onere di adeguatezza della garanzia e spiega il diverso regime del relativo soccorso istruttorio che impone solo nel primo caso il limite della pre-costituzione del documento rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte (sul punto cfr. ancora Cons. Stato n. 3401/2025 cit. § 8.13).
Ancora sul terreno dell’esegesi letterale e, avuto riguardo specularmente al dettato della successiva lett. b), è parimenti condivisile la considerazione per cui nell’art. 101 non si ravvisa alcun indice testuale dal quale poter desumere che l’attivazione del soccorso istruttorio c.d. sanante debba limitarsi alle sole ipotesi in cui l’omissione, l’inesattezza o l’irregolarità della documentazione presentata in gara sia dipesa da mero errore materiale, determinato da una svista o da una dimenticanza. Di contro, la disposizione consente sempre di emendare la domanda di partecipazione, il D.G.U.E. nonché ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante a prescindere dalla natura della lacuna o dell’inesattezza riscontrata, salvo che non risulti “assolutamente incerta l’identità del concorrente” (così T.A.R. Veneto, sez. I, 20 maggio 2025 n. 769 cit.).
A livello di sistema merita poi osservare che proprio la previsione espressa, ad opera dell’art. 101, comma 1, lett. a) del Codice, della possibilità di integrazione della garanzia provvisoria, nonostante il divieto di applicazione del soccorso istruttorio alla documentazione “che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”, è indice della volontà del legislatore di non considerare la prima, quantomeno ai fini applicativi del suddetto rimedio, come una parte integrante di queste ultime (Cons. Stato n. 3401/2025 cit.).
Tra le coordinate di sistema deve altresì valorizzarsi il principio del risultato -che insieme agli altri c.d. super-principi assurge a canone interpretativo delle altre disposizioni del Codice dei contratti pubblici (artt. 1e 4 D.lgs. 36/2023)- allorché impone alle stazioni appaltanti di conformare il loro modus procedendi in modo da evitare che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano -laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti- in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000).
ILLEGITTIMO L'ANNULLAMENTO INTEGRALE DELLA GARA PER MERO ERRORE MATERIALE DI CALCOLO DEI PUNTEGGI (1.4)
È illegittimo l'annullamento integrale di una procedura di gara disposto dalla Stazione Appaltante a seguito del riscontro di un errore materiale nel calcolo dei punteggi; in applicazione del principio del risultato e del principio di conservazione degli atti giuridici, l'amministrazione è tenuta a procedere alla mera correzione dell'errore e alla ricalcolazione della graduatoria, non potendo la riedizione della gara essere giustificata da generiche esigenze di celerità legate al PNRR che verrebbero, al contrario, frustrate dal travolgimento delle operazioni già svolte.
IL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO COME DECLINAZIONE DEL RISULTATO E FIDUCIA (1.1)
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici costituisce espressione di un potere vincolato di accertamento dei requisiti e non è riconducibile all'autotutela discrezionale. Il divieto di artato frazionamento, inteso come scomposizione di un unico impianto in più unità minori per eludere prescrizioni di settore o ottenere incentivi maggiori, è un principio immanente al sistema che riflette il dovere di lealtà dell'operatore economico nell'utilizzo di risorse pubbliche, in coerenza con i principi di risultato e fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO QUALE ESPRESSIONE DEL GENERALE DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici adottato dal GSE, a seguito dell'accertamento di una fattispecie di artato frazionamento della potenza degli impianti, non è riconducibile al paradigma dell'autotutela, ma costituisce esercizio di un potere vincolato di verifica. Il divieto di frazionamento artificioso è espressione del principio immanente di divieto di abuso del diritto, con la conseguenza che la sua applicazione non è limitata temporalmente dall'introduzione di specifiche norme regolamentari successive, aventi natura meramente ricognitiva di un precetto già operante nel sistema.
DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO COME ESPRESSIONE DEL PRINCIPIO DI ABUSO DEL DIRITTO
Il frazionamento artificioso di un unico impianto di potenza superiore in molteplici impianti di potenza inferiore, al fine di eludere gli obblighi di cauzione definitiva e beneficiare di incentivi maggiori, integra una fattispecie di abuso del diritto. Tale condotta giustifica la decadenza dai benefici concessi, in quanto il divieto di frazionamento non richiede una specifica previsione normativa di settore per essere azionato dal gestore, essendo espressione del dovere di correttezza e dei principi di risultato e fiducia che governano il rapporto tra amministrazione e operatore economico.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO COSTITUISCE SPECIFICA DECLINAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI ABUSO DEL DIRITTO (1.1)
La decadenza dagli incentivi energetici disposta all'esito di verifiche ispettive non è riconducibile al paradigma dell'autotutela, in quanto l'accertamento riguarda la spettanza stessa del beneficio ab origine. Il frazionamento artificioso di un'unica iniziativa imprenditoriale in più impianti contigui integra una violazione sostanziale dei principi di correttezza e buona fede, frustrando il criterio di proporzionalità tra potenza e livello di incentivazione, rendendo legittimo il recupero integrale delle somme erogate.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO COSTITUISCE SPECIFICA DECLINAZIONE DEL GENERALE ABUSO DEL DIRITTO
Il provvedimento di decadenza dagli incentivi energetici non costituisce esercizio del potere di autotutela, bensì di un potere di controllo vincolato sulla permanenza dei presupposti di ammissibilità. La condotta elusiva consistente nel frazionare un unico impianto in più unità di potenza inferiore, al fine di aggirare soglie dimensionali o obblighi di cauzione, configura un abuso del diritto che legittima la decadenza anche in assenza di norme proibitive specifiche, in quanto viola il principio di proporzionalità tra potenza dell'impianto e livello di incentivazione.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO QUALE SPECIFICA DECLINAZIONE DEL DIVIETO DI ABUSO DEL DIRITTO (2.1)
La condotta di frazionamento artificioso di un impianto fotovoltaico in plurime unità minori, riconducibili a un'unica iniziativa imprenditoriale e finalizzate a eludere gli obblighi di cauzione o a ottenere tariffe più vantaggiose, configura un abuso del diritto che legittima la decadenza dagli incentivi, in violazione dei principi di buona fede e fiducia che informano il rapporto tra privato e pubblica amministrazione.
IL DIVIETO DI ARTATO FRAZIONAMENTO QUALE DECLINAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DI ABUSO DEL DIRITTO (1.1)
In tema di incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la condotta dell'operatore economico che fraziona artificiosamente un'unica iniziativa imprenditoriale in una pluralità di impianti formalmente distinti, ma sostanzialmente unitari per localizzazione e assetto proprietario, configura un abuso del diritto che legittima il provvedimento di decadenza dai benefici. Tale potere di decadenza ha natura vincolata e ricognitiva dell'insussistenza dei requisiti, non è soggetto ai limiti temporali propri dell'autotutela né richiede la valutazione dell'affidamento del privato, poiché l'ordinamento non tutela vantaggi conseguiti mediante la distorsione di istituti giuridici a fini elusivi.
LEGITTIMO IL PUNTEGGIO PREMIALE PER L'IMPEGNO AD ACQUISIRE REQUISITI DI ESECUZIONE
È illegittima la clausola o l'interpretazione della lex specialis che richieda il possesso immediato di requisiti di esecuzione, come la sede operativa, ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale, essendo sufficiente l'impegno vincolante del concorrente ad acquisirli per la fase esecutiva.
RIMODULAZIONE DEI COSTI UNITARI E PLURIMI CHIARIMENTI IN FASE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA: LEGITTIMI (110)
Il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità complessiva della proposta, ferma restando l'immodificabilità del corrispettivo finale richiesto. Entro tale cornice, è legittima la condotta del concorrente che giustifica discrepanze tra prezzi unitari e totali mediante una diversa allocazione delle voci (c.d. rimodulazione), operazione che non costituisce un'integrazione postuma dell'offerta ma una precisazione interpretativa volta a superare eventuali ambiguità.
"il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare ma per precisare il contenuto dell'offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente" (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1307/2024). Inoltre, "la stazione appaltante ben può richiedere - se necessario - plurimi e successivi chiarimenti all'operatore economico interessato dal subprocedimento dell'anomalia [...] allorché permangano, dopo prime interlocuzioni, alcune perplessità in ordine all'attendibilità/fattibilità dell'offerta" (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 867/2023).
SANABILITÀ DELLE OMISSIONI FORMALI SUI CAM E LIMITI ALLA MODIFICA DELL'OFFERTA (97.6)
L'omessa indicazione di specifici articoli tessili in una dichiarazione di conformità ai Criteri Ambientali Minimi non determina l'esclusione del concorrente qualora la conformità tecnica sia comunque desumibile dalla documentazione a corredo dell'offerta. Nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia, la rimodulazione delle figure professionali e del monte ore non integra una modifica inammissibile dell'offerta economica, a condizione che il costo complessivo della manodopera dichiarato resti invariato e l'offerta mantenga la propria sostenibilità globale.
SANABILITÀ ERRORE MATERIALE CAM TRAMITE DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALL'OFFERTA
In tema di Criteri Ambientali Minimi (CAM), la carenza formale di una dichiarazione non è escludente se la conformità dell'offerta è desumibile aliunde dai documenti tecnici prodotti in gara. Il principio del risultato impone di privilegiare la sostanza dell'offerta rispetto a formalismi inutili, operando come canone ermeneutico anche per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

