Art. 24. Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. si veda DM MIT del 2-12-2016 n. 263 in vigore dal 28-2-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell' aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1. disposizione modificata dalla legge L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019 di conversione del D.L. 32/2019

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara di progettazione non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019; e ulteriormente modificata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, quale criterio o base di riferimento ai fini importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. si veda DM GIUSTIZIA del 17-6-2016 in vigore dal 27-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 24 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) individua i soggetti che possono espletare le prestazioni relative alla progettazione...

Commento

L'articolo 24, unitamente al comma 2 dell’art. 23, definisce da chi possano essere espletate le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla d...
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Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO SU COMPENSI PROFESSIONALI: VALIDO SE NON ESPRESSAMENTE VIETATO DALLA LEX SPECIALIS (24)

ANAC PARERE 2024

L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553); si è osservato, in particolare, che l'eterointegrazione del bando costituisce in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l'accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922). Anche la Corte di Giustizia ha riconosciuto che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, consentendo allo stesso un termine per regolarizzare la posizione (Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo); anche a voler ritenere corretta la ricostruzione dell'istante circa l'impatto della L. 49/2023 sulle procedure di gara aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e di architettura ovvero la possibilità di formulare un ribasso che intacchi solo le spese nel caso di specie, punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche dimostrano che la I. S.r.l. non ha comunque formulato la proposta qualitativamente migliore. E' la stessa impresa ad affermare, nelle proprie memorie, che, prima dell'apertura delle offerte economiche quindi, sulla base dei punteggi assegnati alla sola parte qualitativa si era collocata al secondo posto della graduatoria; ne consegue che, tanto azzerando la competizione sulla parte economica, quando riducendo il ribasso formulato dalle imprese collocate al primo posto della graduatoria dei lotti 1 e 3 per riportarlo ad una misura che non intacchi il compenso (e ciò, nel caso in cui, secondo quanto afferma lo stesso istante, della questione dovesse essere investito il giudice ordinario per la dichiarazione di nullità del compenso pattuito), in ogni caso l'istante non risulterebbe aggiudicatario della procedura di gara in oggetto.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - FISSAZIONE COMPENSI - NON POSSONO ESSERE INFERIORI A QUELLI DELLE TABELLE MINISTERIALI

CONSIGLIO INGEGNERI CIRCOLARE 2023

Oggetto: Disciplina dell’equo compenso e affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – Delibera ANAC 20 luglio 2023 n.343 – divieto di fissazione di corrispettivi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione delle tabelle ministeriali (DM 17 giugno 2016) – importanti principi in tema di remunerazione dei servizi professionali - informativa

La disciplina contenuta nella legge n.49/2023, in quanto legge speciale, è destinata a prevalere su eventuali previsioni difformi della (antecedente) normativa di cui al d.lgs. n.50/2016 e che pertanto l’operato della stazione appaltante, in quanto non rispettoso della necessità di assicurare al professionista un compenso equo, non è conforme alla disciplina di settore.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - PER DETERMINARE IL COMPENSO OCCORRE FARE RIFERIMENTO AI CRITERI STABILITI DAL MINISTERO (24.8)

ANAC DELIBERA 2023

Nelle Linee guida n. 1 dell'Autorità risulta precisato che, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), ed è ribadito altresì che al fine di garantire l'adeguata remunerazione, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

In ultimo si richiama il comunicato del presidente dell'Autorità dell'11 maggio 2022 che al riguardo ha specificato che, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico oggetto dell'affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi.

APPALTO INTEGRATO - INDICAZIONE DI UN GEOLOGO -DIPENDE DALLA NATURA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE (24-31)

ANAC PARERE 2023

L'Autorità è chiamata a pronunciarsi concernono: a) la possibile eterointegrazione di un bando di gara diretto all'affidamento di un appalto integrato, che non abbia espressamente richiesto la redazione di una relazione geologica e la presenza di un geologo nello staff tecnico del concorrente; b) la necessità della presenza di un geologo nello staff tecnico dell'aggiudicataria alla luce delle soluzioni migliorative offerte.

In un appalto integrato, l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implichino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante ed a condizione che la relativa necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.


ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI - MANCATA RIAPERTURA CONFRONTO CONCORRENZIALE - ILLEGITTIMO OPERATO PA

ANAC DELIBERA 2023

Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con sei operatori economici, dei servizi tecnici professionali di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere afferenti il Servizio Idrico Integrato ricadenti nelle classi di progettazione ID. Opere IA.01, D.04 e D.05 del DM 17 giugno 2016 - CIG: 942689148C - Importo a base gara: € 12.800.000,00 – S.A. Acquedotto Pugliese S.p.a.

L'anac delibera di non ritenere coerente con la disciplina dell’istituto dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 del Codice, la conclusione di un accordo quadro con un più operatori economici, senza la riapertura del confronto competitivo, nel quale non vengono esplicitati tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizio, atteso che la stazione appaltante avrebbe dovuto garantire, in relazione all’esigenza di completamento dell’offerta, una riapertura del confronto concorrenziale tra gli operatori economici parte degli accordi quadro ai sensi del citato art. 54, comma 4, lett. c) del codice di cui al d.lgs. 50/2016, preferibilmente prevedendo un numero di operatori economici maggiore degli interventi oggetto di progettazione, in modo da garantire la massima apertura alla concorrenza.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - EQUO COMPENSO - INDEROGABILITA' DELLE TABELLE MINISTERIALI (8 - 24.8)

ANAC PARERE 2023

In base alla nuova disciplina dell'equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione delle tabelle ministeriali.

PROGETTISTA - INCOMPATIBILE CON IL RUOLO DI CONSULENTE ESTERNO DELL'IMPRESA IN FASE ESECUTIVA (24 - 42)

TAR UMBRIA PG SENTENZA 2023

Occorre inoltre osservare che l’incompatibilità, ex art. 24, comma 7, del d.lgs. 50/2016, del progettista incaricato dalla stazione appaltante della predisposizione del progetto a base di gara, che risulti poi consulente esterno dell’aggiudicatario in fase esecutiva, sussiste anche in assenza di un vincolo di subordinazione, avendo al riguardo la giurisprudenza definitivamente statuito che “il progettista, già incaricato della stazione appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara, che sia stato indicato, nell’offerta tecnica di un operatore economico concorrente per l’affidamento dell’appalto dei lavori, quale consulente esterno dell’aggiudicatario, in fase esecutiva, con compiti di natura tecnica, è in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, anche se non è legato all’aggiudicatario da un rapporto di dipendenza o di subordinazione. E ciò proprio per non rendere più che agevole l’elusione dei divieti di cui all’art. 24, comma 7, mediante la partecipazione alla gara di enti dotati di personalità giuridica distinta da quella dei progettisti o dalla persona fisica dei progettisti, ove fosse consentito attribuire nella sostanza a questi ultimi un ruolo comunque rilevante in fase di esecuzione dei lavori” (Cons. Stato, V sez., 14 maggio 2018, n. 2853).

Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure mosse con il ricorso principale, non potendo contestarsi che il medesimo progettista, già incaricato dalla stazione appaltante della predisposizione del progetto posto a base di gara, si trovi in posizione di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto successivamente indicato quale consulente esterno in fase esecutiva, con compiti di natura tecnica, nell’offerta tecnica dell’odierna ricorrente principale per l’affidamento dell’appalto dei lavori per cui è causa.

Dall’esame documentazione progettuale a base di gara emerge infatti che il professionista in questione (ing.-OMISSIS-) “è presente nell’attuale procedura PG 16/22 per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con sottoscrizione dei relativi elaborati del progetto posti a base di gara” e che l’intero progetto a base di gara (definitivo ed esecutivo) è stato acquisito integralmente da precedente procedura di appalto integrato, poi risolto in via transattiva, di cui è stato aggiudicatario un r.t.i. misto (esecutore lavori + progettisti) in cui l’odierna ricorrente era l’esecutore di lavori, mentre il r.t.p. -OMISSIS-, di cui l’ing.-OMISSIS- ha fatto parte, era deputato all’espletamento dei servizi di progettazione, redigendo il progetto definitivo ed esecutivo di cui alla procedura oggetto di odierna impugnazione.

Si rinviene pertanto nel caso di specie non soltanto un’ipotesi di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, applicabile anche in caso di mero consulente esterno, ma anche un’ipotesi di conflitto di interessi ex art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016, stante la presenza di circostanze idonee – anche a livello solo potenziale – ad influenzare il risultato della gara, come puntualmente rilevato dall’ANAC con parere di precontenzioso n. -OMISSIS-, secondo cui l’art. 24, comma 7, D.lgs. 50/2016 è norma “..strettamente collegata con l’articolo 42, comma 2, alla quale si riferiscono situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale….. In tale previsione certamente rientra il progettista esterno incaricato dalla stazione appaltante della redazione del progetto posto a base di gara il quale – per le più varie ragioni – abbia un interesse personale all’aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico e sia in grado di condizionare tale aggiudicazione. Infatti, grazie all’ampia portata della norma, questa ricomprende nel suo ambito di applicazione tutti coloro che, anche senza averne titolo, e con qualsiasi modalità, e non necessariamente per conto della stazione appaltante, senza intervenire nella procedura, ma, anche dall’esterno, siano in grado di influenzarne il risultato”.

PREGRESSA ATTIVITA' ESECUTIVA - NON COSTITUISCE INFORMAZIONE PRIVILEGIATA (24.7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

L’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 è chiaro nello stabilire un regime d’incompatibilità fra l’attività di progettazione e la successiva attività di esecuzione della commessa.

La ratio della previsione, da tempo chiarita dalla giurisprudenza, è quella di evitare che nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori sia “attenuata la valenza pubblicistica della progettazione” di opere pubbliche (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656), e cioè che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi possano essere sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico, con la predisposizione di progetto “ritagliato ‘su misura’ per quest’ultimo, anziché per l’amministrazione aggiudicatrice” (Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2333), e la competizione per aggiudicarsi i lavori risulti falsata - anche alla luce del maggior compendio tecnico-informativo disponibile al progettista - a vantaggio dello stesso operatore (cfr. anche Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5454). Sotto altro profilo, in termini generali, il divieto si propone di assicurare le condizioni d’indipendenza e imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione assegnatagli dall’amministrazione, anche “di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati” (Cons. Stato, n. 3656 del 2012, cit.; n. 2333 del 2020, cit.; cfr., in termini generali, Cons. Stato, V, 1 luglio 2022, n. 5499).

Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, il caso in esame esorbita dal perimetro applicativo e dalla stessa ratio della previsione normativa, non ricorrendo affatto, nella specie, un’ipotesi di progettazione (a base di gara) ed esecuzione dei medesimi interventi da parte dello stesso soggetto.

Né assume rilievo, in tale prospettiva, l’esecuzione di altri e precedenti interventi, con caratteristiche similari, su altre due sale .

Anche a far riferimento infatti all’orientamento che considera la regola di cui al citato art. 24, comma 7 alla stregua di principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti e la ritiene volta a impedire posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante, e quindi estensibile a fattispecie che descrivono un’analoga problematica (Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1691, che richiama Id., IV, 3 maggio 2011, n. 2650), nel caso in esame si è in presenza semplicemente di una pregressa attività esecutiva svolta dall’operatore che rientra nel bagaglio esperienziale dello stesso, e che esprime dunque non già il possesso di informazioni privilegiate acquisite distorsivamente, riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, bensì lo sviluppo e la maturazione di un know-how legittimamente spendibile e in sé ben coerente (anziché contrario) al confronto concorrenziale.

Non si tratta, a ben vedere, di un flusso di informazioni privilegiate conseguite dal concorrente assimilabile alla fattispecie del citato art. 24, comma 7, bensì della inevitabile (e in sé non distorsiva, bensì virtuosa, salve le eventuali misure compensative da parte della stazione appaltante, nei termini in cui necessarie) esperienza professionale dallo stesso maturata nell’esecuzione di precedenti attività, ben spendibile in fase di offerta, oltreché in sé (oggettivamente) fruibile dall’amministrazione in sede esecutiva.

Per tali ragioni, fermo quanto osservato nell’esame del terzo motivo di appello principale in ordine al necessario sopralluogo presso i locali, la censura non è condivisibile.


TABELLE MINISTERIALI - LASCIANO UN MARGINE DI DISCREZIONALITA' ALLA S.A. (24)

ANAC DELIBERA 2023

L'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l'obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli atti di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara (nel caso di specie, nei limiti del sindacato riconosciuto all'Autorità, le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante per giustificare la scelta di ribassare del 15% l'importo posto a base di gara rispetto ai parametri ministeriali, sono state ritenute legittime, non essendo palesemente illogiche, abnormi o irragionevoli).

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE - ANCHE PER I COLLABORATORI DI AFFIDATARI DI ATTIVITA' DI SUPPORTO VALE IL DIVIETO DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO (24.7)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2023

L’art. 24, co. 7, stabilisce che “gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (primo inciso).

La stessa norma estende il divieto alle situazioni di controllo e collegamento nonché “ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”.

Chiarisce, infine, che: “Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori”.

Tanto esposto, va innanzitutto vagliata la censura con cui si afferma che l’art. 24, co. 7, cit. non si riferisce ai collaboratori dell’affidatario di un’attività di (solo) supporto alla progettazione.

L’assunto non può essere condiviso.

La norma pone un generale divieto a carico dei soggetti coinvolti, sia se si tratti di incarico per la progettazione, sia se esso concerni un’attività di supporto.

È pur vero che, solo nel primo caso, la norma fa testuale riferimento ai dipendenti e ai collaboratori dell’incaricato della progettazione, mentre per l’attività di supporto il riferimento è ai soli dipendenti.

Tuttavia, ciò non può valere a escludere dal novero dei soggetti destinatari del divieto il collaboratore dell’incaricato di un’attività di supporto alla progettazione.

È agevole replicare che ciò introdurrebbe una non plausibile differenziazione e potrebbe ingenerare una facile elusione del divieto, bastando introdurre rapporti di collaborazione con gli affidatari di attività di supporto alla progettazione, per escludere situazioni di conflitto di interesse che, oggettivamente considerate, non presentano significativi elementi di differenziazione.

Pertanto, deve ritenersi che la disposizione di legge ponga il divieto, espressamente per un verso, per l’incaricato della progettazione e i suoi collaboratori e dipendenti nonché, per altro verso, per l’affidatario dell’attività di supporto, i suoi dipendenti ed anche per i suoi collaboratori.

In effetti, questi ultimi debbono a loro volta qualificarsi quali affidatari, sia pur mediatamente, di un’attività di supporto alla progettazione.

Pertanto, deve intendersi anche ad essi esteso il divieto di cui trattasi (ancorché la norma non abbia ravvisato la necessità della specificazione, che ha dettato espressamente per i dipendenti).

In altri termini, non è predicabile una lettura riduttiva della norma, che valga a introdurre un solco nella fissazione di un divieto che ha una portata ampia, per l’esigenza a cui assolve.

In tal senso, la giurisprudenza ha già posto in evidenza che la norma va letta estensivamente, essendo posta a presidio di principi ineludibili dell’azione amministrativa (benché riferito a diversa fattispecie, ossia alla locuzione “personale”, contenuta al primo comma dell’art. 42 cit., cfr. Cons. Stato, sez. V, 11/7/2017 n. 3415: “Ritiene il Collegio – considerate anche le finalità generali di presidio della trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa – che bene il primo giudice abbia ritenuto che l’espressione “personale” di cui alla norma in questione vada riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l’attività esterna”).

PROGETTAZIONE E RIBASSO SULLA BASE D'ASTA - NECESSARIA ADEGUATA MOTIVAZIONE (24.2)

ANAC PARERE 2023

Considerato che ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, <<il ministro della giustizia, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva [...] le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. | predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento>>; viste le linee guida n. 1 di attuazione del d. lgs. 50/2016 recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" adottate con deliberazione dell'autorità n. 973 del 14 settembre 2016, e da ultimo aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, secondo cui <<al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del ministero della giustizia 17 giugno 2016. per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi>> vista la giurisprudenza (cons stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all'art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, nel richiamare le linee guida anac, ritiene che le determinazioni delle stazioni appaltanti siano legittime a condizione che: sia <<dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;; le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi>>; la riduzione sia adeguatamente motivata. Nel caso di specie, per quanto sopra specificato, gli atti di gara siano carenti di un'adeguata motivazione con riguardo alla scelta di ribassare la base di gara, in quanto il dato riguardante i "notevoli ribassi registrati in precedenti gare", come già evidenziato, riguarda la media dei ribassi ottenuti a seguito di un confronto concorrenziale. Tale modus operandi induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara.

INCOMPATIBILITA' TRA INCARICO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - NON E' UN DIVIETO ASSOLUTO (24.7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La norma di rilievo per entrambe le predette contestazioni è l’art. 24 comma 7 d.lgs. 50/2016, disposizione sostanzialmente corrispondente ai previgenti art. 90 comma 8 e 8-bis del d.lgs. 163/2006 e art. 17 comma 9 l. 109/1994 (Cons. Stato, IV, 2 maggio 2011, n. 2650 e richiami ivi contenuti), nel testo già riportato in fatto, che si inserisce, come norma speciale, nel quadro della più generale tematica del conflitto di interessi disciplinata nel settore dei contratti pubblici dall’art. 42 d.lgs. 50/2016 (C.G.A.R.S., 30 settembre 2022, n. 972; Cons. Stato, V, 1° luglio 2022, n. 5499).

La ratio della previsione, da tempo chiarita dalla giurisprudenza, è quella di evitare che nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori sia “attenuata la valenza pubblicistica della progettazione” di opere pubbliche (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656), e cioè che gli interessi di carattere generale alla stessa sottesi possano essere sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico, con la predisposizione di progetto “ritagliato 'su misura' per quest’ultimo, anziché per l’amministrazione aggiudicatrice” (Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2333), e la competizione per aggiudicarsi i lavori risulti falsata - anche alla luce del maggior compendio tecnico-informativo disponibile al progettista - a vantaggio dello stesso operatore (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5454). E’ stato anche evidenziato, sotto altro profilo, che il divieto normativo in parola si propone di assicurare le condizioni di indipendenza e di imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, condizioni necessarie affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione assegnatagli dall’amministrazione, anche “di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati” (Cons. Stato, n. 3656/2012 e 2333/2020, cit.).

In tale prospettiva, è corretto affermare, come fa l’appello, che la norma non introduce una causa automatica e insuperabile di esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva, determinando esclusivamente - a seguito dei correttivi introdotti in conseguenza della procedura d’infrazione europea Eu Pilot 4860/13/Markt e della modifica legislativa di cui alla l. 161/2014, all’epoca intervenuta sul d.lgs. 163/2006, con una novella sostanzialmente corrispondente al testo dell’attuale art. 24 comma 7 d.lgs. 50/2016 - un regime di “inversione normativa dell’onere della prova” (Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853).

Tanto per via dell’onere posto a carico dell’operatore economico di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara (Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1691), possibilità che deve essere necessariamente assicurata all’operatore (Cons. Stato, n. 2333/2020, cit.).

In altri termini, se non vi è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all’avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista (Cons. Stato, Comm. spec., parere 3 novembre 2016, n. 2285), vi è nondimeno una presunzione normativa d’incompatibilità che l’interessato deve ribaltare (Cons. Stato, V, n. 5499/2022, cit.).

E la posizione di vantaggio rilevante ai fini dell’alterazione del meccanismo concorrenziale che la norma dell’art. 24 comma 7 d.lgs. 50/2016 mira a impedire è quello speso nell’espletamento della gara, quando il concorrente si sia potuto avvalere dell’apporto di conoscenze e di informazioni del progettista, al fine di predisporre un’offerta tecnica meglio rispondente alle esigenze e agli obiettivi della stazione appaltante (Cons. Stato, n. 2853/2018, cit.).

Può infine aggiungersi che, per le Linee guida Anac n. 1, n. 2.2, approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, e aggiornate con le delibere n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019, ai fini della prova ex art. 24 comma 7 d.lgs. 50/2016 idonea a superare la predetta presunzione, è “almeno necessario”, in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato, che le stesse informazioni in possesso del progettista siano messe a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti, con la previsione di un termine per la ricezione delle loro offerte idoneo a consentire loro di elaborarle. La regola è stata condivisa da questa Sezione del Consiglio di Stato, che ha anche ritenuto a tale fine la congruità del termine di 35 giorni (n. 5499/2022).



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA - NON NECESSARIA L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI (24)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2022

Se la lex specialis del disciplinare di gara di una gara per appalto di architettura e ingegneria, prevede, quale condizione di partecipazione per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, c. 1 lett. C) del codice “la presenza, quale progettista, di un giovane professionista sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016” e l’indicazione di “nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data diabilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), deve ritenersi che il raggruppamento , per potere prendere parte alla gara, sia tenuto ad assicurare “la presenza” di un giovane professionista in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 del d.m.; non è però tenuto a specificare, già in sede di offerta, le prestazioni che questi dovrà svolgere.

Laddove la lex specialis non richieda un tale livello di dettaglio, deve, conseguentemente, ritenersi che la verifica dell’effettiva partecipazione del giovane professionista alla progettazione assuma rilievo unicamente nella fase di esecuzione dell’appalto (nel caso di specie, tale partecipazione c’è stata, avendo l’ing. S. M. M. sottoscritto il progetto, doc. 65 della Provincia) (cfr. analogamente Cons.Stato, sez. V, sent. n. 1932/2017; Tar Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 305/2020).

A fronte di ciò, la dichiarazione resa dal raggruppamento controinteressato – secondo cui “ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto MIT n. 263 del 02 dicembre 2016 è presente il seguente giovane professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni: ing. S. M. M. (Dipendente della FMC Engineering, Mandataria RTI costituendo) iscritto presso l'Ordine Professionale degli Ingegneri di Napoli al n. 22923 dal 27/05/2021, che parteciperà al supporto alla stesura degli elaborati progettuali e grafici” - pur presentando margini di equivocità - stante, da un lato, il richiamo all’art. 4 del d.m. e dall’altro dell’utilizzo dell’espressione “supporto alla stesura” dei progetti – non doveva portare alla sua esclusione.

RTP - INDICAZIONE GIOVANE PROFESSIONISTA - NECESSARIA SPECIFICAZIONE RUOLO ASSUNTO (24.5)

TAR SICILIA SENTENZA 2022

il Collegio osserva che è pacifico in atti che l’RTP controinteressato, sia al momento della presentazione della propria candidatura sia in sede di soccorso istruttorio, ha omesso di indicare con esattezza il ruolo svolto dal giovane professionista all’interno della compagine concorrente e ciò in contrasto con la normativa richiamata che prevede espressamente che l’incarico del giovane professionista debba essere quello del “progettista” (cfr. dalla dichiarazione di impegno dell’aggiudicataria in sede di soccorso istruttorio: ………..)” . Né può sopperire a tale mancanza l’indicazione generica fornita dal RPT aggiudicatario di essere comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016, come invece argomentato dall’amministrazione resistente. In proposito, deve ribadirsi che la ratio della disciplina in esame è volta ad imporre la effettiva presenza di almeno un giovane professionista nei raggruppamenti, favorendo così l'inserimento nel mercato del lavoro e l'applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari di giovani professionisti da impiegare però in attività di progettazione in senso stretto. La giurisprudenza in proposito è pacifica nel ritenere che: “L'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, rivestente finalità promozionale al fine di consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata condivisibilmente interpretata ed applicata in termini rigorosi, conformemente alla dizione letterale (« quale progettista »), per l'attività partecipativa del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria. Ciò nel senso che tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare sia garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità” (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 29/04/2020, n. 305).

Lo stesso disciplinare di gara richiedeva chiaramente che la domanda di partecipazione alla gara contenesse l’indicazione delle mansioni svolte dal giovane professionista.


PROGETTISTA INDICATO HA PARTECIPATO ALLA PREGRESSA FASE PROGETTUALE - LEGITTIMA ESCLUSIONE (24.7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Nel merito, è pacifico in fatto che i soggetti designati ai fini del progetto esecutivo dal Rti ………………abbiano partecipato nell’ambito di Rti all’attività di progettazione definitiva degli stessi lavori, così come è pacifico che entrambi i progettisti abbiano sottoscritto le relazioni tecniche rispettivamente presentate dal Rti ……… e dalla ……….

In tale contesto, trova applicazione la disposizione dell’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016, sostanzialmente corrispondente al previgente art. 90, comma 8 e 8-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr., ancor prima, l’art. 17, comma 9, l. n. 109 del 1994; al riguardo, v. Cons. Stato, IV, 2 maggio 2011, n. 2650 e richiami ivi alla giurisprudenza maturata nella vigenza della legge n. 109 del 1994).

La norma prevede che «gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione», e precisa che «Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita dell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori».

La ratio della previsione, da tempo chiarita dalla giurisprudenza, è quella di evitare che nella fase di selezione dell’appaltatore dei lavori sia “attenuata la valenza pubblicistica della progettazione” di opere pubbliche (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3656), e cioè che gli interessi di carattere generale ad essa sottesi possano essere sviati a favore dell’interesse privato di un operatore economico, con la predisposizione di progetto “ritagliato ‘su misura’ per quest’ultimo, anziché per l’amministrazione aggiudicatrice” (Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2333), e la competizione per aggiudicarsi i lavori risulti falsata – anche alla luce del maggior compendio tecnico-informativo disponibile al progettista – a vantaggio dello stesso operatore (cfr. anche Cons. Stato, V, 2 dicembre 2015, n. 5454). Sotto altro profilo, in termini generali, il divieto si propone di assicurare le condizioni di indipendenza e imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione assegnatagli dall’amministrazione, anche “di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati” (Cons. Stato, n. 3656 del 2012, cit.; n. 2333 del 2020, cit.).

In tale prospettiva, la norma non introduce una causa automatica e insuperabile d’esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva, bensì – a seguito dei correttivi introdotti in conseguenza della procedura d’infrazione europea Eu Pilot 4860/13/MARKT e della modifica legislativa di cui alla legge n. 161 del 2014, all’epoca intervenuta sul decreto legislativo n. 163 del 2006, con novellazione sostanzialmente corrispondente al testo dell’attuale art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016 – determina un regime di “inversione normativa dell’onere della prova” (Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853).

In particolare “Tale norma pone […] a carico dell’operatore economico aggiudicatario l’onere di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara” (Cons. Stato, V, 9 marzo 2020, n. 1691); d’altra parte la possibilità di fornire detta prova contraria deve essere necessariamente assicurata all’operatore (Cons. Stato, n. 2333 del 2020, cit.).

In tale prospettiva, se non v’è un divieto partecipativo assoluto e aprioristico conseguente all’avvenuta predisposizione del progetto, bensì un necessario accertamento da eseguire nel caso concreto in ordine alla posizione di vantaggio goduta dal progettista (cfr. Cons. Stato, Comm. Spec., parere 3 novembre 2016, n. 2285), v’è nondimeno una presunzione normativa d’incompatibilità che si rende necessario ribaltare.

Nel caso di specie, l’onere probatorio in ordine al superamento dei vantaggi che potessero «falsare la concorrenza con gli altri operatori» in favore dei progettisti definitivi può ritenersi assolto.



SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - DETERMINAZIONE COMPENSO SPESE E ONERI ACCESSORI

ANAC DELIBERA 2022

L'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l'obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all'art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all'importo delle opere.

CONFLITTO DI INTERESSE - DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA - CONDIZIONI (42)

ANAC DELIBERA 2022

L’articolo 24, comma 7, è espressione di un principio generale per il quale ai concorrenti di una procedura di gara deve essere riconosciuta un’omogenea posizione, implicante ex se la più rigorosa parità di trattamento, dovendo essere valutato in ogni caso se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, tale norma è strettamente collegata con l’articolo 42, comma 2, alla quale si riferiscono situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta nell’esercizio del potere decisionale e si verificano quando il “dipendente” pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. In tale previsione certamente rientra il progettista esterno incaricato dalla stazione appaltante della redazione del progetto posto a base di gara il quale – per le più varie ragioni – abbia un interesse personale all’aggiudicazione in favore di un determinato operatore economico e sia in grado di condizionare tale aggiudicazione. Infatti, grazie all’ampia portata della norma, questa ricomprende nel suo ambito di applicazione tutti coloro che, anche senza averne titolo, e con qualsiasi modalità, e non necessariamente per conto della stazione appaltante, senza intervenire nella procedura, ma, anche dall’esterno, siano in grado di influenzarne il risultato.

INADEGUATEZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO - RITORSIONI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

ANAC DELIBERA 2022

Comune di San Cosmo Albanese (CS)Lavori di “Messa in sicurezza territorio – Mitigazione rischio idrogeologico – Località Bola, Matermare, Margiuglie e Saline, Pisciacane e località varie”. CIG 8875819D89.Importo a base di gara: 705.000,00 euro;Progettista: società P.B.A. s.r.l.

La mancanza di una adeguata progettazione esecutiva si riverbera inevitabilmente anche nella fase di esecuzione dei lavori comportando la necessità che i dettagli esecutivi delle opere vengano decisi in corso d'opera con interventi puntuali del Direttore dei Lavori, con compromissione dell'unitarietà dell'intervento e con aumento del rischio di contenziosi con l'impresa esecutrice. Nel caso, inoltre, di opere compensate a misura, l'approssimazione degli elaborati progettuali determina anche un'incertezza del costo finale dell'intervento nel suo complesso.

SOGLIA DI SBARRAMENTO - DISCREZIONALITA' PA

ANAC DELIBERA 2021

La direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non possono essere fatti rientrare di per sé automaticamente nella "parte tecnica" di cui all'art. 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n.2537, per cui la competenza ad espletare tali incarichi dipenderà necessariamente dalla tipologia degli interventi da realizzare, restando riservati alla competenza degli architetti gli incarichi attinenti a interventi di rilevante complessità sotto l'aspetto artistico e culturale, secondo i principi delineati dalla giurisprudenza.

Al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza e obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

La valutazione dell'eventuale introduzione di una soglia di sbarramento rientra nella sfera di discrezionalità insindacabile della stazione appaltante.

La scelta della formula da utilizzare deve tenere conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nel caso in cui sia stato attribuito a tale componente un valore molto contenuto (15 punti) è corretto non utilizzare formule che disincentivano la competizione sul prezzo.

CONFLITTO DI INTERESSE -VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PA - RICHIESTO PROVA CONTRARIA DELL'OE (42.2.)

ANAC DELIBERA 2021

L'articolo 24, comma 7, è espressione di un principio generale per il quale ai concorrenti di una procedura di gara deve essere riconosciuta un'omogenea posizione, implicante ex se la più rigorosa parità di trattamento, dovendo essere valutato in ogni caso se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. Le ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d' appalto, e portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni. La valutazione del possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24, comma 7 e dell'articolo 42 del d.lgs. n. 50/2016 spetta alla stazione appaltante in considerazione delle linee interpretative fornite e che la stessa, sulla base delle verifiche effettuate, qualora ritenga sussistente un potenziale conflitto di interessi, ne ammetta la relativa prova contraria prima di procedere all'esclusione del concorrente e alla revoca dell'aggiudicazione.

RIBASSO - CLAUSOLA LIMITATIVA - ILLEGITTIMA (95)

ANAC DELIBERA 2021

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico contrattuale - Procedura aperta per affidamento incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della Caserma Talamo di Roma (CIG: 83515469C6). Fasc. UVLA n. 4754/2020

Le clausole che limitano il ribasso da proporre in sede di gara, infatti, appaiono illegittime in quanto limitano la concorrenza ull'elemento prezzo e di fatto orientano a priori l'entità del ribasso stesso, con inevitabili ripercussioni in materia di iniziativa economica degli operatori.

Come già osservato dall'Autorità illegittima la previsione di una soglia massima di ribasso sul prezzo, poiché viene di fatto annullato il confronto concorrenziale sul prezzo in contraddizione con il criterio di aggiudicazione prescelto, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il cui scopo e invece quello di ottenere da ogni singolo concorrente un'offerta che contemperi la qualità massima delle prestazioni con il prezzo più basso possibile in relazione alle proprie capacità aziendali, organizzative e imprenditoriali" (Delibera n. 610 del 27.06.2018; in tal senso anche Delibera n. 820 del 18.09.2019).

Parimenti la giurisprudenza amministrativa osserva che la soglia massima di ribasso "introduce un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 2912 del 28.06.2016).

La limitazione della concorrenza ull'elemento prezzo, in particolare, sarebbe maggiormente acuita nel caso di specie in quanto viene attribuito un punteggio fisso al ribasso massimo del 25%, senza ulteriori soglie di ribassi con l'attribuzione di analoghi punteggi.

La previsione della percentuale massima di ribasso suggerirebbe il prezzo migliore, indicato nella soglia del 25% inferiore a quello posto a base di gara, così da indurre i concorrenti ad operare il medesimo ribasso, o quanto meno molto prossimo allo stesso nella formulazione una offerta economica.

Ciò, inoltre, comporta l'ulteriore conseguenza di anticipare indirettamente la valutazione in ordine alla congruità dell'offerta nel suo complesso, che dunque si tradurrebbe in una mera formalità, con effetti distorsivi sull'iter del procedimento di verifica ell'anomalia e dunque della procedura di aggiudicazione nel suo complesso.

PROGETTAZIONE - DIVIETO DI SUBAPPALTO – NATURA DEL RAPPORTO CON IL GEOLOGO (24.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Occorre premettere che l’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dal disciplinare di gara, stabilisce che gli incarichi afferenti alla progettazione sono espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, “indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario”.

A garanzia della riconducibilità delle prestazioni specialistiche ai professionisti indicati in sede di offerta come responsabili del relativo espletamento, l’art. 31, comma 8, sancisce, di conserva, il divieto per gli operatori economici affidatari di subappaltare tali prestazioni. Con specifico riferimento alle prestazioni geologiche, tale articolo infatti prevede che “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.

Dalle disposizioni appena richiamate discende che, a differenza delle indagini geologiche e geognostiche, la relazione geologica debba essere redatta esclusivamente da professionista geologo presente nella struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta. Come chiarito anche dalla Linee guida Anac n. 1, siffatta previsione deriva “dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”.

Quanto alla natura giuridica del rapporto che deve sussistere tra il geologo e l’affidatario delle prestazioni afferenti alla progettazione, la giurisprudenza ha chiarito che ciò che rileva non è tanto la qualificazione formale del rapporto, quanto l’effettiva riconducibilità della relazione geologica ad un professionista legato all’affidatario da un rapporto di collaborazione non occasionale (in difetto del quale sarebbe sostanzialmente eluso il divieto del subappalto).

In questo senso si è chiarito che “la forma giuridica del rapporto tra [il geologo] e l’affidatario non sia vincolata ad un modello tassativo, purché esso assicuri la esecuzione della prestazione e la responsabilità dello specialista” (Cons. Stato, parere n. 1767 del 2 agosto 2016, punto 4.3).

In particolare, il divieto di subappalto di cui all’art. 31, comma 8, cit. deve ritenersi rispettato laddove tra il geologo e l’affidatario si instauri “un rapporto di natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea, sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura autonoma, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa” (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364; Id., sez. V, 31 maggio 2005, n. 2859): rimanendo, per contro, esclusi dalle forme di partecipazione ammesse soltanto i rapporti di consulenza professionale ad hoc, in particolare qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico.

In definitiva, va ribadito come debba ritenersi irrilevante la natura del rapporto giuridico tra l’impresa e il geologo, nel senso che esso potrebbe essere sia di natura indipendente, sia subordinata, parasubordinata, coordinata, continuativa, sia sotto forma di associazione temporanea, con l’esclusione del solo rapporto di subappalto.



REQUISITI DEL GIOVANE PROFESSIONISTA - NON CONCORRONO A COMPROVARE I REQUISITI DEL RTP

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall’__OMISSIS_____– Procedura negoziata per l'affidamento del “Servizio per la progettazione definitiva dell'I.T.C - “Luigi Sturzo” - via Sant'Ignazio di Lojola n.7 a Bagheria (Pa). Riqualificazione ed efficientamento energetico, rifunzionalizzazione degli spazi esterni, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento dei locali adibiti a magazzino sottostanti il marciapiede a livello strada, rifacimento copertura corpo palestra dl complesso scolastico” ed "Esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico del complesso scolastico sede dell'I.T.I. “Luigi Sturzo”, nonché al consequenziale aggiornamento delle mappature previste dall’ OPCM n° 3274/2003 e ss.mm.ii. - Codice Edificio ARES n. 0820065015 (corpo A), 0820065017 (corpo B), 0820065016 (Palestra)” - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Città Metropolitana di Palermo

L’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nella parte in cui stabilisce che “i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”, deve essere interpretato nel senso che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara L’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nella parte in cui stabilisce che “i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”, deve essere interpretato nel senso che i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere in proprio i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti dal bando di gara.

CORRISPETTIVI A BASE DI GARA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (24.8)

ANAC COMUNICATO 2021

Affidamento servizi di architettura e ingegneria

Indicazioni alle stazioni appaltanti per la corretta determinazione dei corrispettivi a base di gara

INTEGRAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI – NON AMMISSIBILE - SOCCORSO ISTRUTTORIO (83.9)

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Giosa S.r.l. – Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per i lavori di “Ampliamento dell’esistente banchina del porto di Sottomonastero – Lipari – Realizzazione di un’aerea destinata all’ormeggio della marineria, per la vendita del pescato fresco e zona di alaggio e varo” - Importo a base di gara: euro 70.325,74 – S.A.: CUC Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l. per il Comune di Lipari (ME).

In una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, è contrario agli artt. 83, comma 9, e 24, comma 5, del Codice l’utilizzo del soccorso istruttorio per integrare i nominativi delle figure professionali richieste dalla legge di gara all’interno del gruppo di lavoro, in quanto andrebbe a modificare l’offerta tecnica (operazione inammissibile ai sensi del vigente dato normativo), oppure per inserire nuovi professionisti che, pur non facendo parte del raggruppamento (in qualità di mandanti), concorrono alla sua qualificazione, quindi alla soddisfazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis. Ritiene, nei termini di cui in motivazione, relativamente al primo quesito sollevato dall’istante, che non sia conforme alla normativa di settore la proposta di aggiudicazione al RTP costituendo capeggiato dallo Studio Tecnico dell’Ing. Giuseppe Chiofalo in quanto privo del requisito del possesso del diploma di laurea e specializzazione in archeologia o del dottorato di ricerca in archeologia, non integrabile in sede di soccorso istruttorio mediante l’indicazione di una nuova figura professionale.

CORRISPETTIVO PROFESSIONISTI - RIDUZIONE PERCENTUALE OPERATA DALLA PA - ILLEGITTIMA

ANAC DELIBERA 2020

Oggetto istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentate dall’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di salerno – procedure aperte per affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per i seguenti interventi nel comune di auletta: lavori di adeguamento sismico del ponte degli inglesi e opere connesse e area circostante ambito fluviale - importo a base d’asta: euro 101.835,98; lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della caserma cc e aree connesse, al largo braida - importo a base d’asta: euro 121.748,21; lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della chiesa di san nicola di mira ed edifici e aree connessi, al largo cappelli - importo a base d’asta: euro 161.235,32 – criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - s.a. comune di auletta (sa).

Vista la giurisprudenza (cons stato, 29 marzo 2019 n. 2094) che, con riferimento all’art. 24, co. 8 d.lgs. 50/2016, pone in luce come il legislatore «abbia inteso fare delle tabelle ministeriali il punto di partenza di ogni determinazione sui corrispettivi dovuti ai professionisti, evitando così che le stazioni appaltanti possano procedere a determinazioni dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di discostarsi dalle tabelle ministeriali […] la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare […] l’art. 24, comma 8 non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara». nel richiamare le linee guida anac, laddove impongono che le ragioni a fondamento della decisione della s.a. siano esposte nella documentazione di gara ai fini di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, la sentenza qui richiamata ritiene la legittimità delle determinazioni delle stazioni appaltanti a condizione quindi che sia «dato conto nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara»; che «le tabelle ministeriali siano state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi»; ed infine che la riduzione sia adeguatamente motivata; ritenuta l’opportunità che la s.a. effettui un’attenta valutazione ai fini del corretto inquadramento della categoria di opere richiesta con riferimento all’intervento di “lavori di restauro, adeguamento sismico e funzionale della chiesa di san nicola di mira ed edifici e aree connessi”, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 29, co. 4 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), per i beni immobili situati nelle zone dichiarate soggette a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale; ritenuto che, nel caso di specie, la riduzione percentuale dei corrispettivi operata dalla s.a., in particolare nelle misure del 35 e del 38 per cento, appare alquanto rilevante, e, soprattutto, una tale compressione della componente prezzo richiederebbe, nel caso di specie, una stringente motivazione che, dagli atti presenti in istruttoria, non emerge.

DIVIETO INCARICHI DI PROGETTAZIONE – PROVE CONCRETE DI INDEBITO VANTAGGIO (24.7)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Come noto, il codice dei contratti pubblici prevede, da ultimo con l’art. 24, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, un’incompatibilità relativa tra l’incarico di progettazione e l’affidamento degli appalti o concessioni di lavori pubblici; escludendo peraltro tale divieto laddove i soggetti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio competitivo. Tale norma pone dunque a carico dell’operatore economico aggiudicatario l’onere di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara (in termini Cons. Stato, V, 14 maggio 2018, n. 2853).

Nella fattispecie in esame si è al di fuori dell’ambito oggettivo della norma, in quanto l’asimmetria informativa contestata è ravvisata nella circostanza che l’operatore fosse già titolare di un precedente appalto.

Peraltro la disposizione in questione, incidendo sulla partecipazione dei soggetti alla gara e quindi sulla libertà di impresa, debba essere interpretata in senso rigoroso, quanto alle ipotesi che in concreto possono comportare un’incompatibilità e quindi un divieto di partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, 7 novembre 2003, n. 7130); al contempo, peraltro, essendo espressiva di un principio generale di tutela della par condicio dei concorrenti e quindi in definitiva della tutela della concorrenza, la disposizione, oltre che applicabile al caso specifico contemplato, è volta ad impedire posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante e quindi estensibile a fattispecie che descrivono un’analoga problematica (Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2650). Occorre comunque sempre individuare con rigore le ipotesi in cui sia ravvisabile la violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione.

Nella vicenda in esame non si evincono gli indizi seri, precisi e concordanti sulla circostanza che il R.T.I. xxx abbia ricevuto un flusso di informazioni riservate idoneo a falsare quel contraddittorio paritario, nel quale si traduce la concorrenza.

L’appellante incentra l’attenzione sulla conoscenza del cronoprogramma dei lavori edilizi, ma si tratta di un argomento di limitata consistenza, non solo sotto il profilo dell’astratta incidenza del cronoprogramma quale elemento e sub-elemento di valutazione dell’offerta tecnica, ma anche della concreta portata, risultando ad esempio che XXXX abbia conseguito il massimo punteggio proprio con riferimento al sub-elemento 1.2 della lettera di invito (“modalità esecutive adottate per minimizzare interferenze e disagio al cantiere edile dedito alla riqualificazione stradale, che contemporaneamente svolge altre attività”). Si evince inoltre che il punteggio maggiore all’offerta aggiudicataria sia dipeso dalla disponibilità del raggruppamento XXXX di avviare i lavori dal 15 ottobre 2018, come a tutti i concorrenti richiesto dalla stazione appaltante. In ogni caso, l’asimmetria informativa, ove anche ipotizzabile, risulta esclusa, per quanto è dato evincere dalla documentazione in atti, dalle informazioni tecniche messe a disposizione dalla stazione appaltante, anche proprio con riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e dall’approfondito sopralluogo che è stato consentito alla società xxxx. Le soluzioni operative integrate, come pure l’individuazione di un unico direttore tecnico, proposte dal raggruppamento aggiudicatario, costituiscono l’effetto utile del conseguimento di un precedente appalto, l’espressione di un’occasione favorevole, dichiaratamente apprezzata dalla stazione appaltante, in cui si è trovato il raggruppamento xxxx, che non incorre nel divieto della legge nella misura in cui non risulta dimostrata, sotto il profilo di una sia pur potenziale asimmetria informativa per acquisizione di “informazioni privilegiate”, una violazione della par condicio.

INCOMPATIBILITÀ INCARICO PROGETTISTA – DIMOSTRAZIONE ESPERIENZA PREGRESSA - PROVA LIBERATORIA (24)

ANAC DELIBERA 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da A – Affidamento degli interventi di completamento delle attività di bonifica dell’area “Ex Eternit”- Sin di Bagnoli-Coroglio - Importo a base di gara: 19.987.569,46 euro - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - S.A.: Invitalia S.p.A.

Nel caso in cui la lex specialis di gara non richieda ai soggetti potenzialmente attinti dalla causa di incompatibilità di cui al comma 7 dell’art. 24 d.lgs. n. 50/2016 la produzione di documentazione atta ad assolvere la prova liberatoria di cui all’ultimo periodo della richiamata norma, è onere della stazione appaltante porre l’operatore economico nella condizione di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione o di supporto alla progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

STUDIO DI FATTIBILITÀ – SOTTOSCRITTO DA GEOMETRA – LEGITTIMO

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2020

L’intervento che l’amministrazione intende realizzare è intervento di manutenzione ordinaria, o al più di manutenzione straordinaria, per il quale la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (applicabile alla fattispecie che ci occupa in luogo della disciplina recata dal D.Lgs. n. 50/2016 in forza dell’esercizio della specifica competenza legislativa da parte della Provincia autonoma di Trento) ammette la redazione di un elaborato diverso dal progetto denominato “perizia di spesa”: infatti il Capo X della legge provinciale, all’art. 52 recante “Spese in economia”, prevede espressamente che: “Possono essere eseguiti in economia, sia con il sistema del cottimo che dell'amministrazione diretta, opere e lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 euro”. Il comma 4 continua precisando che: “L'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previste dal presente articolo è previamente autorizzata dagli organi competenti sulla base di un progetto esecutivo; in alternativa l'esecuzione dei lavori concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie”…”può essere autorizzata sulla base di apposita perizia che individua, anche genericamente, le opere, i lavori e le forniture”. La relazione tecnica della perizia di spesa illustra l’intervento oggetto di approvazione quale “sostituzione di corpi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi illuminanti a led a basso consumo; i pali delle lanterne esistenti verranno mantenuti e si procederà alla sola sostituzione degli apparecchi illuminati; taluni (quelli di dimensioni più grandi) saranno sostituiti completamente realizzando delle piastre di acciaio di adattamento, mentre per gli altri (corpi piccoli in centro storico) la sostituzione avverrà senza l’ausilio di piastre di adattamento”; il relativo allegato, nella descrizione dei materiali oggetto di fornitura, prevede testualmente, per ogni tipologia di fornitura “lampada a led (retrofit) da inserire su corpi illuminanti esistenti aventi le seguenti caratteristiche …”: tanto rende ragione della natura dell’intervento manutentivo di cui trattasi. Dunque l’elaborato peritale che individua genericamente le opere e le forniture da realizzare è pertinente al caso, operando quale quantificazione economica dell’intervento, stabilita sulla base di una preventiva comparazione di corpi illuminanti scelti da appositi cataloghi, le cui caratteristiche illuminotecniche sono fornite direttamente dalle ditte fornitrici, specializzate nel settore dell’illuminazione e dell’efficientamento energetico. In conclusione, alla luce delle norme provinciali speciali in materia di lavori pubblici applicabili al caso concreto, deve essere esclusa la necessità di un’elaborazione progettuale specifica per la fattispecie di cui si controverte. Quanto alle competenze professionali del geometra, il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, all’art. 16, lett. q), dispone che "L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: (...) q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici": tenuto conto dell’entità della perizia di spesa (che quantifica l’importo dell’investimento in complessivi euro 52.106,20, di cui euro 31.220,00 per la sostituzione dei corpi illuminanti ed euro 9.990,00 per la relativa posa in opera mentre euro 10.896,20 riguardano le somme a disposizione), è ragionevolmente riconosciuta la competenza del tecnico comunale, in ragione dell’inquadramento (livello C evoluto), della esperienza maturata presso le amministrazioni pubbliche e dell’iscrizione all’albo professionale, data anche la natura di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’intervento, come si è già chiarito con riferimento al primo e secondo mezzo di gravame. Da ultimo merita osservare che la L. P. n. 26/1993, agli articoli 20, comma 1 bis e comma 3, e 22, demanda prioritariamente agli uffici tecnici dell’amministrazione la redazione degli atti tecnici necessari in materia di opere pubbliche nonché la relativa direzione lavori, proprio in funzione di risparmio di risorse pubbliche ed impone specifica motivazione nel caso di affidamento esterno dell’incarico.

GIOVANE PROFESSIONISTA – OBBLIGO INDICAZIONE IN GARA

ANAC DELIBERA 2019

La mancata indicazione, all’atto della presentazione dell’offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della libera professione in un appalto di servizio di progettazione dove l’offerta è presentata da un costituendo RTP, costituisce causa di esclusione dalla gara e la Stazione appaltante avrebbe dovuto fornire, nel corpo del provvedimento di esclusione, una dettagliata spiegazione circa le ragioni che l’avevano precedentemente indotta a ritenere sanabile, tramite il procedimento del soccorso istruttorio, detta originale mancanza.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dal costituendo RTI – Affidamento del servizio di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direttore dei lavori dei lavori di ampliamento della CP – Importo a base di gara: euro 212.529,12 -

LINEE GUIDA N. 1 - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

ANAC DELIBERA 2019

Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA ALLA PA – COMPENSI (24.8 – 31.8)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Relativamente ai servizi di progettazione, “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, “attività tecnico amministrative connesse alla progettazione”, “direzione lavori”, “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”, “collaudi”, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”, come invece accadrebbe ove volesse seguirsi la tesi degli ordini professionali; se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali.

SOCCORSO ISTRUTTORIO – IRREGOLARITÀ ESSENZIALI SANABILI (83.9)

ANAC DELIBERA 2019

Si richiamano i precedenti pareri dell’Autorità in tema di soccorso istruttorio (tra gli altri: delibera n. 54 del 1 febbraio 2017; delibera n. 398 del 17 aprile 2018; delibera n. 441 del 9 maggio 2018), nonché i principi delineati nella determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del d.lgs. 163/2006” che, sebbene riferiti alla disciplina previgente, risultano tuttora applicabili all’istituto de quo. In particolare, costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante soccorso istruttorio tutte quelle che riguardano l’omessa o incompleta presentazione di dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra incompletezza della domanda, qualora esse attengano a cause tassative di esclusione stabilite dalla legge e dalla lex specialis di gara. Sono da intendersi irregolarità essenziali, oltre all’omissione e all’incompletezza, quelle che non consentono alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto e il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini della valutazione dei singoli requisiti di partecipazione;

Le precisazioni richieste in sede di soccorso istruttorio si configurano quali elementi indispensabili ai fini della partecipazione alla gara, poiché finalizzate alla verifica dell’effettiva presenza, nel costituendo RTP, di ciascuna delle figure professionali richieste con la relativa specializzazione, in conformità a quanto disposto dall’art. 24, commi 5 e 6, del d. lgs. 50/2016, che richiede l’indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l’incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell’offerta.

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da …- Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica, relazione e indagini geologiche-geotecniche, progettazione definitiva ed esecutiva con sicurezza, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Montorio al Vomano - Importo a base d’asta: euro 480.067,36 - S.A.: SUA Provincia di Teramo.

GIOVANE PROFESSIONISTA – QUALIFICA DI PROGETTISTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Oggetto del giudizio non è la presenza del giovane professionista all'interno dell’RTP appellato, ma la qualità di detto professionista nell'ambito del Raggruppamento, ovvero di progettista o di mero incaricato del solo supporto alla progettazione, tenuto conto che dalla dichiarazione negoziale resa in gara del RTP A emerge che è stato demandato al giovane professionista la sola attività di "redazione degli elaborati grafici, rilievi in campo", quale "mandante" del raggruppamento con "quota percentuale 5 %".

Occorre, pertanto, distinguere, tra il giovane professionista che sia progettista ex art. 4, D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, come richiamato nel disciplinare di gara all'art. 5.3 e il giovane professionista che svolga solo attività di supporto alla progettazione, che progettista non è.

Il RUP ha osservato che l'incarico di "redazione degli elaborati grafici e rilievi in campo" è attività di "supporto alla progettazione" come chiarito dalle Linee Guida Anac n. 1.

La mera “redazione di elaborati grafici” non costituisce essa stessa attività di progettazione, atteso che ogni progetto si compone di elaborati grafici, ma ciò non implica certo che sia qualificabile progettista colui il quale materialmente redige l’elaborato, ovvero il prodotto dell’attività di ideazione propria del progettista.

Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali), ma non sono attività di progettazione in senso stretto.

La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, inoltre, non è contemplata per il principio generale di responsabilità della progettazione che deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia al progettista.

Occorre ancora osservare che la differenza tra attività di progettazione e attività di supporto alla progettazione è delineata dall’art. 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, laddove si vieta il subappalto dell’attività di progettazione, consentendo il subappalto delle sole attività di “indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali” con la precisazione che “resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.

Pertanto, le citate attività di supporto non concretano attività di progettazione, ed infatti possono essere subappaltate, pur in un quadro normativo di divieto del subappalto della progettazione, pur se la responsabilità “esclusiva” di queste resta in capo al progettista.

INCARICHI PROGETTAZIONE – VERIFICA REQUISITI – ACQUISIZIONE TRAMITE IL SOCIO E DIRETTORE TECNICO

ANAC DELIBERA 2019

Legittima l’esclusione della società per mancanza dei requisiti tecnico professionali, avendo ritenuto che tali requisiti, apportati dall’ing. S quale socio e direttore tecnico della suddetta società costituita da meno di 5 anni, non potessero essere spesi da quest’ultimo poiché li aveva maturati non nell’ambito dell’attività libero professionale ma quale amministratore unico della società di ingegneria C.

Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1 del d.lgs. 50/2016 presentata da OMISSIS Srls – Affidamento con procedura negoziata a sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per l’esecuzione dei lavori, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato “realizzazione intersezione a circolazione rotatoria tra la sp 16 e la ss 125 OMISSIS OMISSIS – CIG OMISSIS - Importo a base di gara: euro 42.110,85- S.A.: __OMISSIS

UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN SICILIA (24)

REGIONE SICILIA DELIBERAZIONE 2018

Il Presidente della Regione rappresenta: di dovere ottimizzare le professionalità tecniche degli Uffici centrali e/o periferici dell'Amministrazione regionale nell'ambito di una nuova struttura, temporanea e funzionale, da costituire ai sensi del richiamato art.4, comma 7, della l.r. 10/2000, a servizio di un settore strategico quale la realizzazione delle opere pubbliche, alla quale si intende imprimere particolare impulso e celerità al completamento delle relative attività progettuali; di dovere attribuire a tale struttura la finalità di dirigere e coordinare l'intera attività di progettazione delle opere pubbliche regionali; di dovere dare concreta risposta alle esigenze di molti Comuni, nonché delle stesse Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali, spesso carenti di professionalità tecniche interne, consentendo loro di avvalersi delle professionalità tecniche e del know how dell’Amministrazione regionale, consentendo di stipulare apposite convenzioni con la struttura regionale per espletare le attività di cui al richiamato articolo 24 del d.lgs n.50/2016.

SERVIZI DI PROGETTAZIONE – D.M. 263/2016 – GIOVANE PROFESSIONISTA – SOTTOSCRIZIONE PROGETTO O EFFETTIVA PARTECIPAZIONE (24.2 – 24.5 – 46.1.E - 48)

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2018

La ricorrente si duole che nell’offerta tecnica il raggruppamento temporaneo non ha previsto la partecipazione interna di almeno un giovane professionista all’attività di progettazione, in violazione della disposizione dettata dall’art. 4 del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 di data 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

8. La censura è fondata.

8.1. Invero l’art. 4 di detto decreto, espressamente richiamato nella lettera di invito (cfr. pag. 7) fra i requisiti di idoneità professionale richiesti in capo ai concorrenti per la gara in esame, stabilisce - per la parte qui di interesse - che “ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”.

8.2. La norma, rivestente finalità promozionale per consentire la maturazione di una significativa ed adeguata esperienza professionale al giovane professionista, è stata condivisibilmente interpretata ed applicata in termini rigorosi, conformemente alla dizione letterale (“quale progettista”), per l’attività partecipativa del giovane professionista nell’ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria, nel senso che tale partecipazione può essere assicurata dalla sottoscrizione del progetto (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1680; sez. IV, 23 aprile 2015 n. 2048), o comunque dalla effettiva partecipazione del giovane professionista allo specifico servizio di progettazione (Tar Calabria Reggio Calabria 8.5.2013 n. 268), non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista alla diversa attività di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l’attività di progettazione, ed anzi seguono - in successione - la fase progettuale (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 10 febbraio 2017, n. 578).

GIOVANE PROFESSIONISTA - COLLEGAMENTO CON ALTRI COMPONENTI RTP (24.5)

ANAC DELIBERA 2018

La giurisprudenza ritiene che, ai fini della valida partecipazione di un R.T.I. a procedure indette per l’aggiudicazione di servizi di progettazione, sia sufficiente che nella compagine del raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (Cons. Stato sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; TAR Campania Salerno Sez. I, 28 marzo 2017, n. 624)” (v. anche Parere Avcp n. 193 del 10 novembre 2011).

Recentemente il Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680) ribadiva che il riferimento alla "presenza", quale progettista, di almeno un giovane professionista, «non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l'avere (solo) sottoscritto il progetto».

Alla luce di quanto sopra esposto, appare nel caso di specie legittima l’indicazione del giovane professionista, libero professionista singolo, che non abbia una specifica tipologia di rapporto professionale con gli altri componenti del raggruppamento.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da ………. (mandataria costituendo RTP) e Comune di ………. – Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo ai “Lavori e consolidamento strutturale attraverso la demolizione e la ricostruzione dell’Istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a due sezioni Guardioli”– Importo a base d’asta: euro 100.247,62 - S.A. …..

PREC 146/18/S

NOMINA DIRETTORE TECNICO - DECORRENZA DEI 5 GIORNI - DALLA COMUNICAZIONE DELL'ATTO DI NOMINA (24.2 - 24.5)

ANAC COMUNICATO 2017

Chiarimenti in ordine all’obbligo di comunicazione dei dati di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), del d.m. 263/2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

GIURISDIZIONE GIUDICE AMMINISTRATIVO - INCOMPATIBILITA' CARICA PROGETTISTA

TAR VALLE D'AOSTA ORDINANZA 2017

Ai fini della verifica della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, definita come esclusiva ex art. 133 lett. e) punto 1) del cpa, occorre verificare se l’attività ad evidenza pubblica compiuta sia inquadrabile come affidamento “svolto da soggetto nella scelta del contraente all’applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica” (così come si esprime la norma).

Dunque va verificato se le norme pubblicistiche debbano essere applicate per legge (con effetti sulla giurisdizione) e non solo per autovincolo.

Per definire la sussistenza dell’obbligo “ex lege” (e non per mera autodisciplina facoltativa e volontaria) occorre considerare le norme del (nuovo) Codice appalti 50/2016 che definiscono una pluralità di categorie tenute ad applicare la disciplina ad evidenza pubblica.

In particolare l’ art. 1 (nel vecchio Codice la disciplina era contenuta nell’art. 32, in versione diversa), ove il legislatore ha voluto individuare, fra le diverse tipologie di “lavori”, due fattispecie, all’interno del 2° comma, che sono rilevanti nel nostro caso:

-alla lett. a) una definizione articolata riferita a lavori (determinati nell’oggetto) conferiti da committenti non soggettivamente individuati, ma i cui lavori risultano caratterizzati da due elementi quantitativi economici (due soglie monetarie);

-alla lett. d) lavori pubblici (indeterminati nell’oggetto) affidati da soggetti soggettivamente individuati, “concessionari di servizi”, ma solo qualora essi siano “strettamente strumentali” alla gestione del servizio (e le opere pubbliche diventino di proprietà dell’Amministrazione aggiudicatrice).

Trattasi di due ipotesi “autonome” che vanno interpretate in modo indipendente l’una dall’altra. Dunque la prima ipotesi (lett. a) non deve subire condizionamenti in riferimento al vincolo di strumentalità posto alla successiva lett. d).

Il Collegio ritiene di ritenere applicabile, al caso di specie, la lett. a) punto 2 dell’art. 1 del Codice 50/2016.

Il RTI aggiudicatario ha indicato come “responsabile del team di progettazione” il professionista che ha redatto il progetto, su incarico della stazione appaltante.

Il professionista è una figura di primo piano nell’organigramma e rappresenta l’elemento di forza per la “consulenza tecnica”. Sostanzialmente il concorrente aggiudicatario dispone fra i propri consulenti l’ingegnere che ha redatto il progetto posto a base di gara.

Con evidente e palese violazione dell’art. 24 comma 7 del Codice 50/2016 che impone che gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione (norma che estende il principio, di terzietà, anche al soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione nonchè ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti).

GIOVANE PROFESSIONISTA – MANCANZA DEL REQUISITO DELLA PROFESSIONALITÀ - IRRILEVANZA

TAR MOLISE SENTENZA 2017

Tale figura professionale (giovane professionista nel rti) è oggetto di una particolare considerazione che anche nel regime precedente tendeva a favorirne il coinvolgimento, in quanto funzionale all’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani abilitati alla professione da meno di cinque anni: essa tende, cioè, a favorire l’applicazione nella pratica delle conoscenze maturate nel corso degli studi universitari.

In ultima analisi, la possibilità concessa al giovane professionista è rivolta a suo (quasi) esclusivo vantaggio, atteso che la stazione appaltante non riceve alcun diretto beneficio dalla sua presenza o meno nel Raggruppamento (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. IV, 23 aprile 2015, n. 2048); del resto nella fattispecie il dott. Nardelli non è nemmeno indicato nel gruppo di lavoro dei professionisti di cui all’offerta tecnica, sicché la sua posizione non può costituire oggetto di valutazione, non potendosi configurare un interesse in tal senso nemmeno in capo all’Amministrazione, tenuto conto della sostanziale estraneità dello stesso rispetto all’esecuzione dell’appalto (cfr. in tal senso TAR Lombardia, Brescia, 14 maggio 2015, n. 724).

PREVISIONE DEL GIOVANE PROFESSIONISTA A PENA DI ESCLUSIONE - LIMITI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

Nell’ambito della definizione delle «modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione» demandata dall’art. 90, comma 7, del previgente codice dei contratti pubblici al regolamento di esecuzione, l’art. 253, comma 5, di quest’ultimo richiede la sola «presenza» di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Nessuna delle due disposizioni in esame richiede ulteriori specificazioni ed in particolare che già in sede di gara siano indicate le prestazioni che tale professionista dovrà svolgere.

Quindi, la pretesa di un adempimento non previsto dal codice appalti e dal regolamento di esecuzione e l’ulteriore pretesa che alla sua mancata osservanza consegua l’esclusione dalla gara si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 46, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006.

LINEA GUIDA N 1 DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI - SERVIZI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (23 - 24 - 157)

ANAC DELIBERA 2016

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 18/01/2017 - INCOMPATIBILITA' RUOLO PROGETTISTA E APPALTATORE

Il progettista affidatario di un incarico di progettazione per un opera di un ente pubblico può essere anche il titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori? In base al vecchio codice art. 90 comma 8 e 8 bis questo era possibile se il professionista dimostra di non avere nessun vantaggio competitivo che possa pregiudicare la competitività della gara.


QUESITO del 31/01/2017 - REQUISITI MANDATARIA E MANDANTI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI

Si richiede parere circa la Legislazione su R.T.P. di tipo orizzontale (art. 48, comma 2 d.lgs. 50/2016) . Poichè il RTP orizzontale prevede che la capogruppo possieda i requisiti in misura maggioritaria superiore ciascuno dei mandanti, si richiede se nel calcolo dei mandanti vadano inseriti anche il geologo e il giovane professionista (entrambi nel RTP). Nel RTP ci sono 1 capogruppo e 6 mandanti (4 professionisti, 1 giovane professionista e 1 geologo) e devono coprire il requisito di €916.00. La capogruppo ne spende €150.000 pari al 16% del requisito richiesto. E', tale percentuale sufficiente a soddisfare il criterio di maggioranza rispetto a ciascuna delle mandanti? Cordiali saluti


QUESITO del 06/02/2017 - NOMINA E REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Buonasera. volevo chiedere in merito ad un appalto di 3.500.000 euro il Direttore dei Lavori può coincidere con il Responsabile del Settore ? Chi lo nomina ? Grazie


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 09/11/2022 - MASSIMALE MINIMO DA RICHIEDERE AL PROGETTISTA ESTERNO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE (ART. 24 COMMA 4 CODICE)

Si richiede di valutare se è corretta la richiesta, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui l'Affidatario di un incarico di progettazione e direzione lavori, dovrà essere munito di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza con massimale a completa copertura del valore complessivo dell’appalto.


QUESITO del 19/09/2022 - INCOMPATIBILITÀ PROGETTISTA STUDIO DI FATTIBILITÀ

Buongiorno, la presente per chiedere se il Progettista affidatario di uno studio di fattibilità tecnica-economica può in futuro partecipare a procedura aperta per l'assegnazione delle successive fasi di progettazione. La pocedura aperta per la scelta del progettista delle successive fasi avrà come documento a base di gara predetto Studio di fattibilità. Grazie e cordiali saluti


QUESITO del 06/04/2022 - GRUPPO DI LAVORO ART. 24, CO. 5 D.LGS. 50/2016 IN CASO DI SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE LAVORI

Nel caso in cui il bando di gara preveda l'affidamento del servizio di progettazione e solo come opzione la facoltà di affidare all'aggiudicatario anche la direzione lavori, la stazione appaltante deve richiedere e il concorrente deve indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del direttore dei lavori o trattandosi di servizi eventuali non è necessario ? Grazie


QUESITO del 22/03/2021 - SUBAPPALTO - ATTIVITA' SVOLTA DA UN ARCHEOLOGO

Nell'ambito di una procedura per affidamento dei servizi di progettazione il disciplinare prevede la presenza di un archeologo nell'ambito del gruppo di lavoro. il Gruppo è oggetto di valutazione tecnica; ciò premesso si chiede se un concorrente possa partecipare subappaltando l'attività/figura dell'archeologo senza indicare, pertanto, il relativo nominativo tenuto conto dell'obbligo previsto dall'art. 24, comma 5 primo periodo del D.Lgs. 50/2016


QUESITO del 12/01/2020 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

1. Nel caso di affidamento dei servizi tecnici nel costo complessivo delle prestazioni possono essere escluse le prestazioni del geologo e quindi affidarle separatamente?; 2. Per gli affidamenti diretti di servizi tecnici è necessario che il professionista possegga dei requisiti tecnici minimi?; in caso affermativo quali sono i requisiti tecnici minimi che deve possedere?;


QUESITO del 12/09/2018 - REQUISITO UNITÀ MINIME GARA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (COD. QUESITO 365) (24.2 - 24.5)

Si chiede se per una gara di progettazione qualora l'amministrazione non intenda prevedere tra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale il requisito del personale, possa comunque chiedere e prevedere un numero di unità minime stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico. La domanda nascedal fatto che leggendo il bando tipo Anac non è mai menzionato tra i vari requisiti speciali- al di là del requiito del personale - quello delle unità minime stimate come necessarie, che è invece previsto solo al punto 7 lett. l) del bando tipo nella parte relativa al requisito del personale. Dunque ci chiediamo: se non chiedo il personale non posso nemmeno chiedere unità minime stimate come necessarie?


QUESITO del 31/07/2018 - COPERTURA ASSICURATIVA PER I PROGETTISTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 (COD. QUESITO 348)

Con la presente si chiede come dovrebbe procedere il mio ente ai fini della stipula di polizza assicurativa a copertura dei progettisti interni ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016? Andrebbe previsto nel Quadro Economico di ogni singolo lavoro una apposita somma oppure può essere stipulata polizza generalizzata per tutti i lavori di cui si è incaricati?


QUESITO del 14/03/2018 - POLIZZA DEL PROGETTISTA (COD. QUESITO 236) (24.4)

Si richiede un parere in merito alla polizza assicurativa prevista dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in caso di progettazione esterna, ovvero se sia legittimo richiedere al progettista una polizza specifica per le opere di progettazione, riferita allo specifico incarico, o se è sufficiente acquisire la generica polizza di responsabilità professionale, anche quando la stessa non dovesse risultare conforme al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico richiamato dall’art. 103 comma 9 del Codice degli Appalti (D.M. 123/2004, attualmente in vigore fino a nuova approvazione, così come stabilito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con parere del 14 giugno 2017 n. 1665). La questione assume particolare rilevanza con riferimento ai massimali di copertura che, in caso di assicurazione generica, non risulterebbero parametrati e, dunque, potenzialmente inadeguati al valore dell’opera progettata.


QUESITO del 23/02/2018 - PROGETTISTI IN PARTE INTERNI E IN PARTE ESTERNI -NON SERVE RTP (COD. QUESITO 219) (24.6 - 157)

Sono frequenti i casi di gruppi di progettazione/direzione lavori misti, ossia composti da personale interno (quasi sempre esperto in opere edili ed affini) e professionisti esterni (impianti, strutture, sicurezza, ecc). In questi casi l'unitarietà del processo progettuale è garantita dal personale interno, che ha anche il compito del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. I servizi affidati, quindi, riguardano le sole e singole competenze specialistiche. Si chiede pertanto se l'affidamento di detti servizi possa essere effettuato separatamente per ciascun servizio (con riferimento, quindi, ai singoli compensi professionali) oppure se debba essere unico, ossia riguardare tutte le prestazioni, accorpate tra loro anche come compenso professionale. In questo caso, si costringerebbero i professionisti a raggrupparsi tra loro anche se il loro legame progettuale è debole (ad esempio, tra un coordinatore per la sicurezza e un geologo). Si segnala, a riguardo, il comma 6, ultimo periodo, dell'art. 24 del Dlgs 50/2016, che prevede il caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.


QUESITO del 02/02/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ATTINENTE INGEGNERIA E ARCHITETTURA. ART. 36 D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC 1 (COD. QUESITO 196) (24.8 - 31.8 - 36)

La determinazione dell'importo del corrispettivo da porre a base di gara è effettuato secondo i criteri di cui al D.M. 17 aprile 2016. E' possibile affidare in via diretta un incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza il cui importo, in base ad una offerta ricevuta da parte di un professionista esterno, sia inferiore a 40.000 euro, anche se il corrispettivo calcolato ai sensi del D.M. 17 GIUGNO 2016 sia di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro?


QUESITO del 24/01/2018 - CAM E CODICE CONTRATTI (COD. QUESITO 173) (24.3 - 24.5)

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?


QUESITO del 09/01/2018 - COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COPERTURA FINANZIARIA, RINUNCIA AL FINANZIAMENTO (COD. QUESITO 152) (24.8BIS)

Questo Ente è risultato assegnatario, sulla base del progetto definitivo elaborato da tecnici interni alla Stazione appaltante, di un finanziamento da parte della Regione Puglia per la realizzazione di un'opera pubblica. Dopo la concessione del finanziamento ha affidato a professionista esterno l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori, incarico disciplinato da apposito contratto. Di fatto il professionista ha elaborato il progetto esecutivo regolarmente approvato da questa Stazione appaltante che ha successivamente appaltato i lavori. Sennonché, vicende impreviste connesse alla fase di avvio degli interventi e conseguentemente al mancato rispetto del cronoprogramma fissato dal soggetto finanziatore (Regione Puglia) hanno reso necessario rinunciare al finanziamento regionale concesso al fine di non pregiudicarsi la possibilità di accedere ad una nuova linea di finanziamento regionale. Sta di fatto che il progettista esecutivo incaricato ha richiesto il pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta venendosi a determinare la seguente situazione: a. incarico formalmente affidato con copertura finanziaria garantita dal finanziamento regionale; b. prestazione professionale espletata; c. rinuncia della stazione appaltante al finanziamento regionale; d. richiesta di pagamento da parte del progettista; e. mancanza di copertura finanziaria (per quanto indicato al precedente punto c). Si chiede: Le competenze professionali maturate dal progettista costituiscono un debito fuori bilancio ? E se sì, possono ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 ? Nel caso invece non costituiscano un debito fuori bilancio, e comunque la Stazione Appaltante ha stanziato la somma necessaria attraverso specifica variazione di bilancio, è possibile procedere al pagamento senza transitare dal Consiglio Comunale ?


QUESITO del 07/01/2018 - ART. 90 COMMA 8 D.LGS. 163/2006 - INCOMPATIBILITÀ PROGETTISTA/SUBAPPALTATORE (COD. QUESITO 90)

L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.


QUESITO del 10/12/2017 - ART. 90 COMMA 8 D.LGS. 163/2006 - INCOMPATIBILITÀ PROGETTISTA/SUBAPPALTATORE (COD. QUESITO 126)

L’art. 90, comma 8, del d.lgs. 163/2016 stabilisce che “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”, salvo che essi –a norma del comma 9- possano dimostrare che da ciò non hanno avuto alcun vantaggio tale da falsare la concorrenza. Si chiede se tale divieto si applichi anche ai soggetti indicati dal concorrente quali progettisti in un appalto integrato a norma dell’art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 del d.lgs.163/2006. A mio modesto parere tale divieto sussiste. Infatti, nel caso in cui alla gara per l’appalto integrato partecipi un raggruppamento temporaneo di imprese, di cui un mandante si occuperà della progettazione dell’intervento, concludo che tale mandante poi non potrà essere subappaltatore nell’ambito del medesimo intervento in quanto affidatario dell’appalto. Analogamente, qualora alla medesima gara partecipi un concorrente singolo che si limiti ad INDICARE nella documentazione di gara il nominativo del soggetto che curerà la progettazione dell’intervento (anziché costituirsi in raggruppamento) non vedo perché quest’ultimo soggetto non debba versare nella stessa condizione di conflitto del progettista facente parte del raggruppamento temporaneo di imprese. Ossia, a mio parere, in situazioni sostanzialmente uguali deve corrispondere un trattamento uguale; di conseguenza, al progettista dell’intervento (sia esso in raggruppamento che meramente indicato come tale nei documenti di gara) non è consentito essere poi subappaltatore nell’ambito del medesimo appalto.


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
CONCORSI DI PROGETTAZIONE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ddd) del Codice: le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanisti...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...