Art. 20. Opera pubblica realizzata a spese del privato

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Relazione

L'articolo 20 (Opera pubblica realizzata a spese del privato) è relativa ai casi di esclusione dall'ambito del codice quando, a seguito di convenzione con soggetti privati da parte della amministrazio...

Commento

L'articolo 20 esclude dall’ambito di applicazione del Codice le opere pubbliche realizzate a spese del privato, dettando al contempo alcune disposizioni atte a disciplinare alcuni obblighi minimi in c...
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Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA – PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA – NON NECESSITÀ

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2020

Non si rinvengono, infatti, stringenti argomenti giuridici che siano idonei a suffragare l’assunto secondo il quale il titolare di concessione demaniale marittima debba, per la realizzazione delle opere portuali, seguire le procedure di evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti pubblici. In particolare:

- nell’oggetto del parere si richiama la questione della applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 20 del d.lgs. n. 50 del 2016 (relativa ad opera pubblica realizzata a spese del privato), ma a suddetta previsione normativa non vi è poi alcun cenno nel corpo del parere;

- si richiamano il parere del Consiglio di Stato n. 1505 del 2016, nonché pronunce giurisdizionali e prassi amministrativa, i quali però hanno riguardo alla tematica (a monte) della concorsualità inerente il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali, non quella (a valle) della stipula dei contratti da parte del concessionario;

- non convince il richiamo al considerando n. 15 della direttiva 23/2014/UE, che non pare idoneo a fondare il richiamo tout court allo svolgimento di gare, secondo il modulo dell’evidenza pubblica, per la realizzazione di opere da parte del concessionario (“Inoltre, taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d’uso senza acquisire lavori o servizi specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la destinazione d’uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del conduttore”);

- l’art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs n. 50 del 2016 prevede l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai “lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi”, mentre nella specie si è in presenza di una concessione di beni pubblici, e analogamente manca ogni riferimento alla concessione di beni demaniali nell’art. 177, comma 1, d.lgs. n. 50 cit.;

- non convince quindi un’operazione che, in mancanza di specifici fondamenti in norme di diritto positivo, costruisce uno specifico obbligo di evidenza pubblica costruito su parere di organo amministrativo.

ISTANZA EX ART. 20 D.LGS 50/2016 - DIRITTO AD UNA RISPOSTA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2017

L’art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Opera pubblica realizzata a spese del privato"), ammette che il privato, previa convenzione, si impegni “alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80”.

Incombe quindi sull’Amministrazione il dovere di provvedere sull’istanza dell’interessato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta (secondo quanto suindicato o in base alla diversa valutazione da compiere, avuto riguardo ai dati di fatto), ponendo in essere tutti gli adempimenti che si rendono necessari.

In ogni caso, è indiscusso l’interesse del ricorrente ad ottenere una risposta dall’Amministrazione alla propria istanza, in senso positivo o negativo (rilevandosi che l’azione avverso il silenzio è stata ritualmente proposta, entro l’anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, avviato con la sua istanza del 30/11/2015).

Di conseguenza, va accolta l’azione avverso il silenzio e va dichiarato l’obbligo del Comune di fornire esplicito riscontro all’istanza presentata dal ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione a cura della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte.

AMBITO APPLICATIVO ART. 20: LA CONVENZIONE NON DEVE AVERE CARATTERE ONEROSO

DELIBERA 2016

L’istituto contemplato nell’art. 20 del Codice non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e privato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del riconoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione stessa.

Il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui, a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (concessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la convenzione ha natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria dell’appalto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste nel Codice.

Oggetto: : Regione Lombardia - viabilità speciale di Segrate - realizzazione della c.d. “ Cassanese-bis” – applicabilità art. 20 d.lgs. 50/2016 - richiesta di parere.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO DI OPERE PUBBLICHE A SPESE DEL PRIVATO

si allega quesito come documento a seguire trasmetto sempre con il format dei quesiti gli altri allegati perché il file unito è stroppo grande e non caricabile Zermoglio


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 19/07/2021 - OPERA PUBBLICA REALIZZATA A SPESE DEL PRIVATO E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL'ENTE

In riferimento al co 1. dell'art. 20 del D.lgs 50 che riporta che "... non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80" si chiede se un Opera Pubblica d'importo maggiore di €. 100.00, 00, realizzata con la procedura dell'art. 20 anzidetta debba essere inserita o meno nella Programmazione Triennale dell'ente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016 dl D.MIT 14/2018


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LOTTO FUNZIONALE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. qq) del Codice: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne f...