Articolo 79 Prevenzione e contrasto degli illeciti

1. L’Ufficio del Revisore Generale, tenuto conto della relazione di cui all’articolo precedente, delle eventuali segnalazioni, delle revisioni eventualmente effettuate e delle migliori prassi adottate a livello internazionale, elabora un’analisi valutativa delle condotte degli Enti di cui all’art. 2 2 lettera d) del proprio Statuto, anche con riferimento specifico alle procedure di acquisto.

2. La valutazione di cui al paragrafo precedente è coperta da segreto d’ufficio.

3. Qualora, nell’ambito delle valutazioni di cui al paragrafo precedente emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Ufficio del Revisore Generale invierà un rapporto all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o all’Autorità di informazione finanziaria.

4. L’Ufficio del Revisore sulla base dell’analisi valutativa e delle revisioni effettuate, può proporre alla Segreteria per l’Economia od all’Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato, l’adozione di linee guida, indirizzi, modelli e procedure e prassi ovvero la modifica di quelle esistenti.
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