Articolo 78 Monitoraggio e controllo di gestione

1. Nell’ambito delle finalità di cui all’art. 8 del proprio Statuto, la Segreteria per l’Economia e la Direzione dell’Economia per il Governatorato, ai sensi della Legge N. CCLXXIV provvedono alla raccolta e all’elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici.

2. Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale.

3. La relazione è trasmessa in conoscenza alla Segreteria di Stato e al Presidente del Governatorato, se di competenza, e all’Ufficio del Revisore Generale.
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