Articolo 66 Revisione prezzi

1. Il bando di gara può prevedere la revisione dei prezzi.

2. La revisione può essere prevista solo sulla base di criteri oggettivi, su clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto pubblicato nella documentazione di gara.

3. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la variazione è rilevata o è stato richiesto di rilevarla.

4. Qualora la variazione sia superiore al 10 per cento, la parte che subisce l’effetto economico sfavorevole della variazione ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto.

5. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l’impegno dell’operatore economico a tenere ferma la propria proposta, sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta.
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