Articolo 65 Modifica dei contratti e varianti in corso d’opera

1. Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d’opera, devono essere autorizzate congiuntamente dall’APSA o dal Governatorato, per quanto di competenza, e dalla Segreteria per l’Economia, sulle base dei parametri oggettivi individuati con regolamento dalla Segreteria per l’Economia.

2. Le modifiche e variazioni dovranno essere pubblicate nell’Albo informatico.
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