Articolo 62 Responsabilità dell’esecuzione del contratto

1. Gli Enti che risultino beneficiari, in tutto o in parte, della prestazione dedotta in un contratto sono responsabili della regolare esecuzione e di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali in base alla natura della prestazione stessa.

2. Il Responsabile del procedimento dell’Ente beneficiario svolge le funzioni di responsabile dell’esecuzione del contratto, ferma la facoltà di ciascun Ente Beneficiario, in base al proprio Regolamento interno, di nominare in tale funzione o per singoli appalti, uno o più Officiali che, nell’assolvimento del proprio compito, rispondono al Responsabile del procedimento.
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