Articolo 63 Certificato di regolare esecuzione

1. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto emette un certificato attestante l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere emesso anche parzialmente per stato avanzamento lavori, qualora il contratto preveda il pagamento di acconti a stato di avanzamento o in ipotesi similari. Il certificato in tali ipotesi fa riferimento solo alle prestazioni effettivamente eseguite al momento del suo rilascio.

3. Il certificato deve essere allegato alla fattura o ad altro documento con il quale richiede il pagamento del corrispettivo pattuito.

4. Il pagamento dei corrispettivi in assenza di certificato di regolare esecuzione costituisce danno al patrimonio dell’Ente.

5. L’emissione del certificato non libera l’operatore economico dal risarcimento danni per la scoperta di vizi occulti dell’opera.

6. I soggetti che hanno ricevuto la prestazione inviano una valutazione dell’operatore economico alla Segreteria per l’Economia sulla base dei modelli predisposti da quest’ultima.
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