Articolo 50 Nomina e composizione della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, a pena di invalidità dell’intera procedura di acquisto, deve essere nominata dopo lo spirare del termine per la presentazione delle offerte ed è composta in via ordinaria da tre membri iscritti nell’Elenco di cui al Capo III del Titolo I, tramite estrazione.

2. Il numero dei componenti della Commissione giudicatrice può essere esteso a cinque, nelle gare di valore superiore a Euro 300.000,00.

3. Gli atti di nomina sono pubblicati nell’Albo Informatico.

4. La Commissione così costituita nomina un proprio Presidente il quale, sentiti gli altri componenti, stabilisce il calendario delle sedute della stessa e acquisisce dal responsabile dell’Albo le credenziali di accesso e quanto necessario alla consultazione, da parte dei componenti, delle offerte. Il Calendario delle sedute è pubblicato nell’Albo.

5. Il Presidente deve richiedere al progettista, se nominato, di presentare la dichiarazione di insussistenza dell’incompatibilità di cui all’art. 24 4. La dichiarazione è pubblicata nell’Albo informatico.
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