Articolo 49 Presentazione delle offerte

1. Nel bando di gara sono indicati il giorno e l’orario entro il quale, a pena di decadenza e senza eccezioni, tutti gli operatori economici che intendano partecipare devono far pervenire le proprie offerte.

2. Tra la pubblicazione della documentazione di gara e il giorno stabilito per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Il giorno in cui le offerte devono essere presentate, una volta stabilito, non può essere anticipato, ma può essere posticipato dandone avviso pubblicato nell’Albo almeno quarantotto ore prima.

4. Le offerte devono essere presentate, sotto pena di esclusione, mediante scambio di documenti per via telematica attraverso la piattaforma informatica dell’Albo.
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