Articolo 30 Pubblicità dell’Albo

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, è data ampia visibilità sui siti istituzionali della Santa Sede e della Stato della Città del Vaticano dell’esistenza dell’Albo stesso.

2. È compito dell’APSA e del Governatorato attuare tutte le ulteriori iniziative di pubblicità al fine di permettere all’operatore economico interessato di essere informato sull’esistenza dell’Albo e sulle modalità di presentazione della richiesta d’iscrizione all’Albo, nonché della presentazione delle offerte.

3. Nell’Albo informatico è presente una area pubblica liberamente consultabile dove verranno pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo, le modalità di presentazione delle offerte e il Calendario degli acquisti.

4. Nella stessa sezione verranno comunque indicati il titolo delle procedure in atto e quelle chiuse negli ultimi 5 anni.
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