Articolo 31 Iscrizione dell’operatore economico

1. La Segreteria per l’Economia, con apposito provvedimento, predispone un modello informatico di richiesta d’iscrizione all’Albo, indicando altresì la documentazione necessaria alla dimostrazione dei requisiti per l’iscrizione.

2. La Segreteria per l’Economia, verificato che la richiesta di iscrizione e la relativa documentazione rispetti la presente normativa, autorizza l’iscrizione all’Albo e la comunica al Responsabile dell’Albo che provvede all’iscrizione.

3. L’autorizzazione all’iscrizione all’Albo ha una durata di tre anni.

4. L’iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla richiesta se presentata su istanza di parte per l’iscrizione all’Albo, oppure (ii) immediatamente, all’aggiudicazione della gara, nell’ipotesi di procedura pubblica. In caso di silenzio, l’iscrizione si intenderà rifiutata.

5. Contro il provvedimento di rigetto all’iscrizione all’Albo o il silenzio rifiuto è ammesso ricorso dinanzi l’Autorità Giudiziaria.
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