Articolo 24 Incompatibilità

1. Sono incompatibili con l’iscrizione nell’Elenco:

a) i dipendenti e gli incaricati professionali temporanei degli Organismi di vigilanza e di controllo;

b) il Responsabile dell’Albo e i dipendenti e incaricati professionali e temporanei dell’APSA o del Governatorato che abbiano accesso allo stesso per curarne la gestione;

c) i membri ordinari e supplenti dell’Autorità Giudiziaria.

2. Ancorché iscritto nell’Elenco, è incompatibile con l’assunzione di uno degli incarichi di cui all’art. 22 1, in una singola procedura, il dipendente e l’incaricato professionale temporaneo ovvero il professionista esterno che:

a) abbia presentato un’offerta anche in associazione con altro operatore economico o abbia qualunque forma di interesse diretto nell’appalto idoneo a procurargli un profitto, un vantaggio o altre utilità;

b) sia parente fino al quarto grado o affine fino al secondo grado di un soggetto riferibile ad un operatore economico che abbia presentato offerta;

c) abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere ovvero sia o sia stato dipendente di un operatore economico che abbia presentato un’offerta ovvero abbia o abbia avuto con lo stesso significative relazioni d’affari;

d) sia socio o sia stato nei cinque anni precedenti socio di un operatore economico che abbia presentato offerta;

e) svolga la funzione di Responsabile del procedimento.

3. Il dipendente, l’incaricato e il professionista, all’atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato o professionista che ne faccia richiesta è consentita la visione della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico all’atto dell’iscrizione nell’Albo.

4. Il progettista non può fare parte della commissione giudicatrice.
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