Articolo 20 Piani generali degli acquisti

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano generale degli acquisti, l’APSA e il Governatorato, per quanto di competenza, provvedono alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni, dei servizi e dei lavori di tutti gli Enti e le Direzioni di cui ai Piani singolari, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

a) beni e servizi comuni;

b) beni e servizi singolari;

c) appalti d’opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possono essere convogliati in un’unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali e quelli che richiedono un’autonoma procedura;

d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell’art. 54.

2. Il Piano generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall’art. 33.

3. All’esito della definizione del Piano generale, l’APSA o il Governatorato, per quanto di competenza, possono, con il consenso dell’Ente, demandargli la predisposizione della documentazione di gara. L’Ente così delegato procede secondo la presente normativa. L’APSA o il Governatorato non possono delegare ad altro Ente le competenze e le funzioni del Responsabile della gestione del comparto dell’Albo di propria competenza.

4. Nel Piano generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, salvo che:

a) le procedure particolari da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;

b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite APSA, a determinati acquisti.

5. L’APSA e il Governatorato possono stipulare protocolli d’intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse della Santa Sede e dello Stato. Il protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un’unica procedura è previamente sottoposto alla Segreteria per l’Economia.

6. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli acquisti coincide con il Bilancio Preventivo dello Stato che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 11 e 12 della Legge Fondamentale e nell’art. 29 della Legge CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.
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