Articolo 19 Piano singolare degli acquisti

1. Non oltre il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno, gli Enti, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, predispongono un Piano singolare degli acquisti contenente una descrizione dei beni, dei servizi e dei lavori per i quali richiedono uno stanziamento.

2. Il Piano singolare predisposto dall’APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi e i lavori relativi all’espletamento delle proprie funzioni.

3. Il Piano singolare deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe merceologica di ciascuna tipologia di beni, servizi e lavori;

b) quantitativo complessivo stimato dei beni, dei servizi e dei lavori per ciascuna tipologia o classe merceologica e la natura annuale o pluriennale della fornitura;

c) la spesa stimata per ogni bene, servizio o lavoro in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento e la relativa copertura finanziaria.

4. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano singolare condizioni speciali, quali:

a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni e dei lavori;

b) tempistiche nella ricezione dei beni e dei servizi e nell’esecuzione dei lavori;

c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovante i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;

d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l’inerenza dei beni, dei servizi o dei lavori al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.

5. Il Piano singolare è trasmesso all’APSA o al Governatorato, per quanto di competenza, per l’elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l’Economia ai fini dell’approvazione del Bilancio preventivo.

6. Gli Enti che non abbiano presentato il Piano singolare non possono procedere agli acquisti e all’indizione di gare.

7. In ogni caso, l’APSA o il Governatorato dà comunicazione della mancata presentazione del Piano singolare alla Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.
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