1. Gli Enti devono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura o dall’iscrizione all’Albo qualora abbiano accertato che l’operatore economico, nel caso di persona fisica, o un soggetto con poteri di rappresentanza o un membro del consiglio di amministrazione o soci di maggioranza dell’operatore economico, nel caso di persona giuridica, sia sottoposto ad indagini, a misura di prevenzione o sia stato condannato con sentenza di primo grado per uno dei seguenti motivi:
a) partecipazione a un’organizzazione criminale;
b) corruzione;
c) frode;
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo;
f) sfruttamento del lavoro minorile, forme di tratta o di sfruttamento di esseri umani;
g) reati gravi che incidono sulla moralità professionale.
2. Per la definizione dei reati di cui al paragrafo precedente si fa riferimento alla normativa della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e alle Convenzioni internazionali di cui la Santa Sede è parte.