Articolo 11 Operatore economico

1. È ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l’operatore economico, se:

a) le autorità pubbliche dello Stato in cui è stabilito hanno rilasciato all’operatore economico tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività richiesta dalla procedura indetta dall’Ente;

b) lo Stato in cui è stabilito aderisce alle convenzioni internazionali contro la corruzione.

2. Qualora l’operatore economico sia una persona giuridica si deve indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

3. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara o di iscriversi all’Albo in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario unitamente ad altri operatori economici.
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