Art. 8.

I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge, sono quelli enumerati dal codice civile. Fra essi vanno compresi i materiali per servizi pubblici non ritenuti immobili ai sensi dell'articolo precedente, il danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle casse e nel portafoglio dello Stato.
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