Art. 7.

Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, quelli designati tali dal codice civile.

Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono.

Agli stessi effetti, le strade ferrate possedute dallo Stato sono considerate immobili, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto, per i materiali fuori d'uso, è disposto dall'art. 35 del presente regolamento.
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