Art. 69.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta, l'autorità che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito, avvertendolo nell'avviso d'asta, che, tenendosi l'asta coi sistemi delle offerte segrete, si procede all'aggiudicazione anche se venga presentata una sola offerta.
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Giurisprudenza e Prassi

UNA SOLA OFFERTA PRESENTATA - NON PREVISTA CLAUSOLA DI AGGIUDICAZIONE - PA NON PUO' PROCEDERE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2024

In questo nuovo contesto normativo, la concorrenza tra gli operatori economici, come espressamente afferma il comma 2 del medesimo art. 1, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire contratti” ed assume quindi carattere strumentale.

Tale nuovo assetto, incentrato sul principio del risultato incide profondamente sulle coordinate dell’interprete che nell’optare per diverse soluzioni interpretative è chiamato a scegliere quella più funzionale agli obiettivi fondamentali dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, nondimeno tale principio, proprio per la sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni.

È questo il caso della previsione di cui all’art. 69 del R.D. n. 827/1924(Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato) a mente del quale “l'asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che l’avviso d’asta non preveda espressamente che si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta”.

Tale norma, che è stata dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara (cfr. delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n.4371/2019), deve ritenersi tutt’ora in vigore e non abrogata, non mostrando un’incompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice, come invece affermato da parte ricorrente.

Anzi la disposizione in parola, sia pure datata, risulta pienamente in linea con il nuovo contesto normativo,

Sotto questo profilo, quindi, deve ritenersi corretta la scelta dell’Amministrazione di non procedere all’esame dell’offerta proposta dalla ricorrente, atteso che la regola posta dal citato art. 69 del R.d. n. 827/1924 opera a monte, precludendo lo scrutinio dell’unica offerta pervenuta in assenza di una previsione della lex specialis che lo consenta, in in tal modo spostando la discrezionalità della stazione appaltante a monte al momento dell’elaborazione delle regole di gara sotto forma di autovincolo.


DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA

TAR SICILIA PA SENTENZA 2008

Nel caso in specie il bando relativo alla gara non è di per sè illegittimo, per la omessa previsione dell’obbligo di rendere la dichiarazione in ordine al rispetto della normativa sul lavoro dei disabili, ma deve ritenersi automaticamente integrato dalle disposizioni di legge che prescrivono l’indefettibilita' di tale dichiarazione.

Relativamente alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la normativa prevista dall'art. 69, r.d. 23 maggio 1924 n. 827 - secondo cui non puo' procedersi all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta - non puo' essere assimilata alle ipotesi di gara cui risulta ammessa una sola offerta, per essere state le altre escluse in relazione a violazioni delle regole fissate dal bando.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 10/06/2026 - ERRORI INDOTTI DALLA PA ED ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE

Abbiamo partecipato, in RTI costituendo, all’AS 6307103 indetto dalla SA V. Quest’ultima, nell’allegato verbale della seconda seduta di gara per l’apertura in seduta telematica delle buste tecniche, comunica il provvedimento di esclusione a carico di 3 su 4 dei partecipanti, tutti per lo stesso motivo, tra cui la nostra azienda. Più precisamente la SA scrive quanto segue: Si rileva che nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284416” è riportato il valore economico dell’offerta, configurandosi così una causa di esclusione dalla procedura, come espressamente indicato al paragrafo 13.1 del Capitolato d’Oneri, che recita: “Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura”. Per comprendere va descritto l’antefatto da cui scaturisce tale incomprensione. Per la partecipazione, nella procedura telematica che la SA ha approntato sul portale acquistinretepa.it, oltre alla “busta amministrativa” contenente anche la relazione/documentazione tecnica descrittiva della soluzione tecnica offerta, nella “busta economica” prevedeva la generazione automatica da parte del sistema di due documenti, uno denominato OE_xx e l’altro OT_xx. Prima della generazione automatica di tali documenti, il sistema richiedeva di inserire 2 valori economici, uno denominato con l’etichetta “Base d’asta” (che successivamente riportava tale valore nel documento OE_xx) mentre l’altro era denominato con l’etichetta “Offerta tecnica” (che successivamente riportava tale valore nel documento OT_xx). Avendo riscontrato preventivamente che il contenuto dei due documenti OE e OT era praticamente identico (si allegano per un riscontro diretto) e che entrambi riportavano la dichiarazione “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis), onde evitare di presentare due offerte difformi tra loro, non avendo ricevuto alcuna indicazione preventiva da parte della Stazione Appaltante nella documentazione di gara, abbiamo provveduto ad inserire lo stesso valore economico in entrambi i campi predisposti nella procedura telematica nella busta economica dalla SA. Purtroppo questa scelta ha portato alle conseguenze di esclusione in quanto la SA dichiara che il documento OT_xx è parte integrante della documentazione tecnica e, pertanto, riportando un valore economico comporta il provvedimento. Come specificato inizialmente, 3 concorrenti su 4 hanno sono stati indotti a commettere lo stesso “errore” dalle impostazioni della procedura. Per il quarto concorrente, la SA nel verbale della seconda seduta di gara, scrive quanto segue: Si rileva che, diversamente dagli analoghi documenti presentati dai precedenti operatori economici, nel documento di offerta tecnica generato automaticamente dal sistema e nominato “OT_NG6307103_L1_NP3284217” non compare alcun riferimento all’importo dell’offerta economica. La Commissione Giudicatrice, pertanto, ravvisa la necessità di escludere dalla procedura i candidati R.(RTI Costituendo...), ... Srl e ... SpA, con adozione di apposito atto di esclusione da parte della Stazione Appaltante. Piuttosto la SA dovrebbe chiedersi, vista la dichiarazione resa nel documento OT_xxx del quarto concorrente “che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento” se questo voglia dire che tale operatore economico è disposto ad offrire a ZERO Euro la soluzione che ha proposto. Inoltre, considerato che le offerte economiche devono rispettare i principi di unicità e inequivocabilità dell'offerta probabilmente andrà escluso proprio il quarto operatore economico che si trova in tale condizione. Evidenziamo che, visionandoli e confrontandoli tra loro, entrambi i documenti OT_xxx e OE_xxx riportano nella parte bassa della prima pagina la dicitura “Scheda di offerta: Offerta economica” a conferma del valore da attribuire al documento stesso. Il nostro obiettivo è di opporci a tale provvedimento di esclusione e di essere riammessi alla partecipazione alla gara in quanto siamo stati indotti, come gli altri concorrenti, in errore dalle impostazioni della procedura telematica effettuate dalla SA. Ciò anche in considerazione che nella documentazione tecnica effettivamente presentata dalla scrivente non vi è alcuna indicazione a valori economici dell’offerta presentata, segno evidente che non vi fosse alcuna intenzione di incappare in tale condizione. In seconda istanza, che la gara non venga in ogni caso aggiudicata e che piuttosto venga annullata/ribandita correggendo l’impostazione nella procedura telematica che ha generato l’errore. Informazioni e documentazione allegata riservate e segrete NON DIVULGARE MAI. GRAZIE