Art. 68.

Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni.

Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
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Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2008

Per principi fondamentali del diritto dei contratti pubblici (di cui sono espressione, tra gli altri, sia l’art. 340 della L. n. 2248/1865, All. F, sia l’art. 68 del Regolamento di Contabilita' di Stato n. 827/1924), secondo cui la P.A. puo' sempre risolvere un contratto d’appalto, oltre che nei casi specificamente previsti dalla legge o dal contratto stesso, anche laddove a carico dell’appaltatore venga avviato un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a danno della stessa Amministrazione procedente. Per cui, in presenza di un accadimento del genere (verificatosi nel caso di specie), non puo' certo ritenersi illegittimo l’operato di quest’ultima nel momento in cui ritenga di avvalersi del potere di dichiarare la risoluzione del contratto.

L’art. 11 del D.Lgs. n. 358/1992 e l’art. 340 della L. n. 2248/1865, All. F, esprimono il medesimo principio, diverso essendo solo la fase del complessivo rapporto precontrattuale e contrattuale su cui incidono: la prima disposizione, infatti, stabilisce che un prestatore di servizi non puo' partecipare ad una gara ad evidenza pubblica se ha commesso un errore professionale grave (accertato con ogni mezzo di prova dalla P.A. procedente) nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto pubblico, mentre la seconda legittima il contraente pubblico a risolvere un contratto d’appalto (in fase di esecuzione) allorquando accerti la malafede negoziale dell’appaltatore. Sarebbe ben strano se l’ordinamento obbligasse una stazione appaltante a “subire” l’esecuzione di un contratto nonostante la P.A. interessata abbia accertato la frode o la grave negligenza dell’appaltatore; per cui, anche se il D.Lgs. n. 358/1992 non conteneva all’epoca dei fatti una norma espressiva della regola di cui all’art. 340 L. n. 2248/1865, All. F, ugualmente tale disposizione era ricavabile dal sistema, essendo essa espressione di un’esigenza immanente al diritto dei contratti pubblici.

SOCIETA' CONSORTILE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

TAR ABRUZZO PE SENTENZA 2007

La lettera d’invito - che costituisce, come è noto, la lex specialis della gara in questione - prevedeva espressamente che nella busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa, avrebbe dovuto essere inserita la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, allegata alla lettera d’invito e relativa ai requisiti morali dei componenti della consorziata indicata per l’esecuzione, con la precisazione che, in caso di imprese consorziate, tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna di tali imprese. Tale dichiarazione - precisava ulteriormente la lettera d’invito - “costituisce elemento indispensabile per la validità dell’offerta”, con l’ulteriore chiarimento che “l’eventuale omissione o non corretta compilazione, comporterà l’esclusione dalla gara”.

Dalla lettura di tali disposizioni contenute nella lettera d’invito in esame si rileva, pertanto, per un verso che le imprese partecipanti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, la predetta dichiarazione sostitutiva, per altro verso che tale dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata da ciascuna delle imprese consorziate e per altro verso ancora che con tale atto avrebbe dovuto, tra l’altro, dichiararsi che nei confronti dei “componenti il consiglio di amministrazione” non era mai stata pronunciata sentenza passata in giudicato per alcuni specifici reati.