Art. 638.

Pel trasporto dei crediti anzidetti dalle amministrazioni centrali a quella del demanio, per la inscrizione di essi nelle scritture demaniali e per le ulteriori operazioni occorrenti per realizzare i crediti medesimi, sono applicabili le norme e i procedimenti stabiliti per gli altri crediti dello Stato nel capo IV del titolo VI del presente regolamento; salvo che si tratti di annullamento degli addebiti fatti ai contabili in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, nel qual caso l'amministrazione deve promuovere una decisione della corte dei conti.
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