Art. 637.

I debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla corte dei conti sia nei giudizi sui conti, sia in quelli speciali a senso dell'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sono riscossi a cura delle amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la corte ha pronunciato le condanne. Se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la corte ha pronunciato la condanna, non siano cessati dalle loro funzioni, e, fatta l'ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le amministrazioni centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione della cauzione, se prestata, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o con ogni altro mezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti. Se invece i predetti funzionari ed agenti dello Stato condannati dalla corte dei conti siano cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano riscosse alienando la cauzione, o ritenendo i crediti dei detti funzionari ed agenti, fino a concorrenza della somma dovuta. I crediti per condanne della corte dei conti, o le parti di essi che non sia possibile riscuotere prontamente con i mezzi sovra accennati, sono passati dalle amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione.
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