Art. 633.

Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, deve essere corredato delle opportune giustificazioni consistenti; per l'entrata: nelle matrici delle quietanze rilasciate dal tesoriere a coloro che hanno eseguiti versamenti per somme da essi riscosse, per acquisto di buoni o per qualsiasi altra causa; nelle matrici dei vaglia del tesoro; per l'uscita: nelle dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti, nelle quietanze ricevute pei fondi somministrati, negli altri documenti ed ordini regolari e definitivi, non che nei decreti di scarico ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore: salvo sempre per questi due ultimi casi il giudizio definitivo di responsabilità da parte della corte dei conti.
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