Art. 632.

Il conto giudiziale, tanto del tesoriere centrale che dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria deve dimostrare:

Nell'entrata:

il debito alla chiusura dell'esercizio precedente;

le somme ricevute sia per versamenti fatti dagli agenti della riscossione o da debitori diretti, sia per buoni e vaglia del tesoro, sia per valori ricevuti a titolo di somministrazione di fondi e per qualsiasi altra causa.

Nell'uscita:

il credito, ove ve ne sia, alla chiusura dell'esercizio precedente;

le somme pagate risultanti da analoghe dichiarazioni di regolarità, da quietanze di fondi somministrati e da altri documenti ed ordini regolari e definitivi;

la differenza tra l'entrata e l'uscita da trasportare, secondo i casi, a debito o a credito dell'esercizio successivo.

Al detto conto deve essere unito quello, a parte, di carico e scarico di tutti i bollettari ricevuti e di quelli consumati pel rilascio delle quietanze e dei vaglia del tesoro.

Questo conto, quanto al carico, deve concordare coll'uscita di quello da rendersi dal magazziniere del provveditorato generale che ne ha fatto la somministrazione alle tesorerie.
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