Art. 621.

Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti. La prima dimostra:

le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia tal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione;

il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato;

i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione.

La parte seconda dimostra:

il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione;

il debito per somme incassate;

le somme versate;

i discarichi amministrativi;

i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in più alla fine dell'esercizio o al termine della gestione.

Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli inscritti nel bilancio. Agli effetti della responsabilità di cui agli art. 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, coll'indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenere dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite.

Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari, pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e discarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.
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