Art. 620.

A cura della ragioneria generale, sulle proposte delle singole amministrazioni e di accordo colla corte dei conti, sono formati i modelli dei conti giudiziali di cui nel precedente articolo 616 e stabiliti i documenti speciali che, secondo la diversità dei servizi, occorre di unire ai singoli conti giudiziali, oltre quelli generali prescritti dal presente regolamento.
Condividi questo contenuto: