Art. 609.

Il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del tesoro fa pubblicare nella Gazzetta ufficiale del regno il conto dei versamenti e dei pagamenti effettuati nelle tesorerie del regno nel precedente mese ed in quelli anteriori. I versamenti ed i pagamenti, riferibili alle entrate ed alle spese comprese nei bilanci approvati dal parlamento, vengono distinti in conformità dei riepiloghi annessi alla legge del bilancio. I debiti e crediti di tesoreria sono distinti secondo le categorie più importanti.

L'ammontare del debito di tesoreria per assegni in circolazione risulta dalla differenza fra gli assegni emessi e quelli rimborsati all'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Alla chiusura dell'esercizio vengono eseguite le regolazioni contabili necessarie in relazione agli assegni emessi e non consegnati nel termine di cui all'art. 68 della legge.
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