Art. 608.

La corte dei conti, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali è dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, e l'altro alla direzione generale del tesoro. La stessa direzione generale, in relazione agli elenchi dei buoni del tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei detti buoni. La corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.
Condividi questo contenuto: