Art. 605.

La direzione generale del tesoro e le ragionerie delle amministrazioni centrali, esaminano e verificano i conti, i documenti, gli elenchi, gli epiloghi e le note mentovate al precedente articolo. I funzionari delegati registrano i pagamenti degli assegni nel libro di cui all'art. 342 e trasmettono poi gli elenchi ricevuti alle ragionerie delle amministrazioni centrali dalle quali ebbero le aperture di credito. La direzione generale del tesoro trasmette alla corte dei conti un esemplare del conto mensile della tesoreria centrale e dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, insieme con i titoli estinti per pagamenti fuori bilancio, e per buoni del tesoro, accompagnati dai relativi elenchi descrittivi, epiloghi e riassunti.
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