Art. 604.

Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e di uscita di tutte le contabilità loro affidate presentando, a mezzo del delegato del tesoro, i seguenti documenti: a) giornalmente: alla direzione generale del tesoro ed a quella dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, una situazione sommaria di entrata e di uscita e del resto di cassa;

alla locale intendenza di finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti, per le entrate dello Stato da essa amministrate; alle amministrazioni e funzionari che abbiano costituito una contabilità speciale, a norma dell'art. 585 del presente regolamento, la situazione della contabilità stessa con i titoli giustificativi, quando questa situazione giornaliera sia prescritta dalle istruzioni relative a ciascuna contabilità speciale; b) mensilmente: alla direzione generale del tesoro, entro i primi cinque giorni del mese, la dimostrazione degli incassi e dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio fatte nel mese precedente. La dimostrazione è corredata: per la parte degli incassi, di un riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli delle entrate di bilancio, eccetto quelle che, per disposizioni speciali, sono esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo essere dati dall'intendenza di finanza; e, per la parte dei pagamenti dei titoli estinti per pagamenti fuori bilancio e per buoni del tesoro descritti degli elenchi, epiloghi, e riassunti indicati nelle apposite istruzioni; alle competenti amministrazioni centrali in conformità delle speciali istruzioni, le note descrittive dei versamenti per le entrate non amministrate dalle intendenze; alle intendenze, sedi di compartimento per i servizi del lotto, la nota descrittiva dei versamenti del ramo lotto; alla corte dei conti entro i primi cinque giorni del mese; una nota descrittiva dei pagamenti delle spese di bilancio con tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti indicati nelle istruzioni predette, esclusi i titoli del debito pubblico e gli assegni rimborsati allo stabilimento bancario; una simile nota pei predetti assegni rimborsati, con allegati i titoli estinti e i relativi talloni, elenchi, riassunti e riepiloghi; alle singole ragionerie delle amministrazioni centrali un esemplare degli elenchi descrittivi degli ordinativi diretti delle stesse amministrazioni centrali, estinti nel mese, un esemplare degli epiloghi riflettenti tali titoli, ed un esemplare degli epiloghi degli ordini per pensioni pagati nel mese;

ai singoli funzionari o enti delegati un esemplare degli elenchi descrittivi degli assegni tratti dai medesimi e pagati. analogamente provvede, in quanto occorra, la direzione generale del tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale.

Per la dimostrazione, per i riepiloghi dei versamenti e per la nota riassuntiva dei pagamenti, il termine di cinque giorni è di rigore. La sezione di tesoreria di Roma unisce alla detta dimostrazione mensile anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa emesse a favore della tesoreria centrale per fondi somministrati. Tutte le sezioni spediscono alla direzione generale del tesoro l'elenco dimostrante i versamenti eseguiti per il rilascio dei vaglia del tesoro. Alla direzione generale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, entro lo stesso giorno cinque, le sezioni medesime spediscono un duplicato della dimostrazione mensile e della nota riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio. La direzione generale dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, colla scorta degli elementi qui sopra enunciati, compila il conto mensile riassuntivo delle sezioni della tesoreria provinciale e lo trasmette entro il giorno dieci, in doppio originale, alla direzione generale del tesoro, insieme con un esemplare dei riassunti da essa compilati, per riepilogare le entrate, le spese e il fondo di cassa. Trasmette inoltre le note riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti, distintamente per ogni specie di titoli e dei buoni e dei vaglia del tesoro.

Nei termini stabiliti, le sezioni di tesoreria trasmettono alla direzione generale del debito pubblico le contabilità di cui all'art. 482.
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