Art. 58.

Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà, sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, sempreché sia stabilito nei contratti che non venendo gli oneri adempiti nel tempo determinato, è riservato alla amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo, con l'obbligo inoltre del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.
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