Art. 57.

La validità delle cauzioni personali e delle fidejussioni deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'Amministrazione.
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Giurisprudenza e Prassi

TASSATIVITA' CAUSE ESCLUSIONE: AUTENTICAZIONE E DURATA CAUZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2011

Quanto alla autenticazione della cauzione provvisoria, giova rammentare l’indirizzo gia' espresso dalla Sezione (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 14/01/2011 n. 139 e 2/04/2007 n. 3041) e da questo Tribunale (Sez. II, 26/02/2002 n. 1087) secondo cui la succitata disposizione di gara è conforme alla previsione contenuta nell’art. 57 R.D. 23/05/1924 n. 827 (“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato”), secondo cui “la validita' delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione” che impone un adempimento, da un lato, di natura essenziale, per diretta derivazione dalla legge a tutela dell'interesse specifico della stazione appaltante, per altro verso, obbligato per garantire la correttezza dell'intero procedimento di aggiudicazione, sotto forma del rispetto della par condicio delle partecipanti: si è inoltre osservato che non possono trarsi argomentazioni di segno contrario dalla previsione contenuta nell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 (che, in tema di cauzione provvisoria, non prescrive l’autentica di firma del soggetto che emette la fideiussione) ne' dal principio del favor partecipationis o dal divieto di aggravamento del procedimento, considerato che la clausola di cui si discute risulta legittimamente finalizzata alla tutela dell'interesse pubblico alla certezza sulla provenienza della garanzia e non puo' ritenersi un mero aggravamento procedimentale, rispondendo comunque a logiche ordinamentali, trasfuse anche in norme di legge (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30/12/2006 n. 8265);

Non merita condivisione l’argomentazione difensiva sviluppata dall’amministrazione che assume in sintesi la illegittimita' in parte qua della lettera di invito, siccome statuente ipotesi di esclusione non contemplata dall’ordinamento giuridico vigente ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis D.Lgs. 163/2006 (introdotto dall’art. 4, D.L. 13/05/2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 12/07/2011 n. 106, secondo cui “…i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”): in senso contrario, è agevole rilevare che la norma da ultimo citata non si applica al caso in esame, trattandosi di procedura indetta con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 10/06/2010 e sulla G.U.R.I. il 14/06/2010 quindi, governata dalla disciplina antecedente alla novella del 2011 ed ispirata al principio della tassativita' ed inderogabilita' delle cause di esclusione espressamente statuite nella lex specialis dell'appalto (Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2008 n. 567; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9/03/2010 , n. 1331).