Art. 577.

Nell'eseguire i pagamenti accennati nel precedente articolo, le sezioni di tesoreria osservano le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali contenute nei rispettivi regolamenti della cassa dei depositi e prestiti, del fondo per il culto e delle altre amministrazioni dalle quali sono spediti i titoli di spesa.
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